Decreto ministeriale n. 223 del 29/05/2020
Annualità 2018 – 2033 Fondo Investimenti 2018 e 2019 Acquisto Autobus
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto definisce modalità, criteri di riparto ed erogazione di 379.944.504,00 euro destinati al rinnovo dei parchi autobus per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale. Le risorse provengono dal Fondo Investimenti 2018 e dal Fondo Investimenti 2019 e sono assegnate alle Regioni secondo criteri già utilizzati nel decreto interministeriale n. 345/2016, con riserve specifiche per le Regioni del sisma e per le Regioni a domanda debole. Il testo disciplina anche quali autobus e quali dotazioni siano finanziabili, ammette attrezzaggi per persone a mobilità ridotta, dispositivi di localizzazione, sistemi di validazione elettronica, dotazioni di security e, entro limiti e condizioni, l’acquisto alternativo di materiale rotabile ferroviario. Sono previsti termini stringenti per ordini, rendicontazioni, anticipazioni, saldi, revoche e vincoli di destinazione e reversibilità.
Riparto di risorse per il rinnovo dei parchi autobus del trasporto pubblico locale e regionale e disciplina di utilizzo, erogazione e rendicontazione
Rinnovo dei parchi autobus per il trasporto pubblico locale e regionale
Il decreto disciplina il riparto e l’utilizzo di risorse statali destinate al rinnovo dei parchi autobus utilizzati nei servizi di trasporto pubblico locale e regionale delle Regioni a statuto ordinario e speciale. La base finanziaria è costituita dal Fondo Investimenti 2018, istituito dall’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dal Fondo Investimenti 2019, istituito dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Base normativa e finalità
Il provvedimento nasce per definire modalità e procedure di impiego delle risorse assegnate al MIT per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico destinato al TPL regionale e locale. Il decreto richiama inoltre il decreto interministeriale 28 ottobre 2016, n. 345, e la successiva modifica recata dal decreto 12 dicembre 2019, n. 579, che costituiscono il modello di riferimento per criteri di riparto, rendicontazione e requisiti tecnici.
Dotazione finanziaria complessiva e annualità
Le risorse complessive ammontano a 379.944.504,00 euro. Di queste, 247.000.000 euro gravano sulle annualità 2018-2025 del Fondo Investimenti 2018, mentre 132.994.504,00 euro gravano sulle annualità 2020-2033 del Fondo Investimenti 2019.
Le annualità indicate dall’articolo 1 sono le seguenti:
- 2018: euro 37.000.000,00
- 2019: euro 29.700.000,00
- 2020: euro 57.260.000,00
- 2021: euro 45.760.000,00
- 2022: euro 45.750.000,00
- 2023: euro 28.756.090,00
- 2024: euro 34.276.175,00
- 2025: euro 19.381.985,00
- 2026: euro 8.728.141,00
- 2027: euro 9.506.597,00
- 2028: euro 9.750.356,00
- 2029: euro 10.693.938,00
- 2030: euro 11.008.467,00
- 2031: euro 11.016.330,00
- 2032: euro 11.016.330,00
- 2033: euro 10.340.095,00
Criteri di riparto tra le Regioni
Le risorse sono attribuite alle singole Regioni secondo le quote riportate negli allegati del decreto. Il riparto finale è costruito applicando i criteri già utilizzati nel decreto interministeriale 28 ottobre 2016, n. 345, senza nuova istruttoria, al fine di consentire una più rapida disponibilità delle risorse.
Il decreto prevede inoltre:
- una riserva del 10% delle risorse per le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, indicate come “regioni del sisma”;
- una riserva del 5% per Basilicata, Molise e Sardegna, indicate come “regioni a domanda debole”;
- l’allineamento alle verifiche sulla quota minima destinata alle Regioni del Mezzogiorno, in attuazione del d.P.C.M. 10 maggio 2019 e del d.l. 29 dicembre 2016, n. 243, articolo 7-bis.
Soggetti beneficiari e modalità di utilizzo
I beneficiari sono le singole Regioni, che possono utilizzare direttamente le risorse o tramite soggetti da esse individuati, tra cui imprese affidatarie o esercenti del servizio, soggetti previsti dalla normativa regionale o soggetti affidatari della gestione dei parchi rotabili.
Gli acquisti devono essere effettuati mediante ordine non antecedente al 1 gennaio 2018 e, per le annualità fino al 2021, non successivo al 28 febbraio 2022; per le annualità successive, l’ordine deve essere effettuato non oltre il 31 ottobre dell’anno di inizio di ciascun triennio di riferimento.
Tipologie di autobus, dotazioni e costi ammissibili
Sono finanziabili autobus idonei al servizio di TPL locale e regionale. Il decreto considera ammissibili le seguenti dotazioni e caratteristiche:
- attrezzature per l’accesso e il trasporto di persone a mobilità ridotta (PMR);
- conta-passeggeri attivo, indipendente dalla validazione elettronica;
- dispositivi di localizzazione;
- predisposizione per la validazione elettronica;
- emissioni di scarico di classe più recente o assenza di emissioni.
Sono inoltre ammissibili equipaggiamenti aggiuntivi rispetto a quelli minimi, comprese strutture porta biciclette, nonché dotazioni di security quali:
- videosorveglianza a circuito chiuso;
- chiamata di emergenza;
- protezione della postazione del conducente.
Per l’ammissibilità di alcune dotazioni il decreto richiede che il parco autobus dell’impresa sia già attrezzato o in corso di attrezzaggio, oppure che la Regione o l’ente competente abbia avviato la programmazione di adozione o estensione dei sistemi previsti.
Attrezzaggi PMR e utilizzi alternativi
Per le annualità fino al 2021, una quota non superiore al 10% delle risorse regionali può essere destinata ad attrezzaggi per PMR sugli autobus sprovvisti, compresa la relativa installazione. La scelta deve essere preceduta da una valutazione della convenienza economica e della compatibilità con le procedure di evidenza pubblica.
Le medesime risorse possono essere impiegate anche per l’acquisto e l’installazione di dotazioni di security, qualora ritenute opportune in relazione a specifiche esigenze territoriali, nonché per protezioni e predisposizioni utili a contrastare l’epidemia Covid-19.
In alternativa all’acquisto di autobus, le Regioni interessate possono utilizzare le risorse, previa comunicazione al MIT, per l’acquisto di materiale rotabile ferroviario e relativi ricambi, oppure per attrezzature ed equipaggiamenti per la riqualificazione di materiale ferroviario, alle condizioni richiamate dal decreto.
Regole su ordini, separazione delle forniture e cofinanziamento
Le attrezzature e dotazioni possono essere oggetto di fornitura separata rispetto agli autobus, purché l’atto sia stipulato nei termini previsti. È ammessa anche la rendicontazione con fatture separate, se l’acquisto si concretizza entro il termine fissato e le dotazioni siano univocamente riferibili all’autobus finanziato.
Se le risorse non coprono integralmente il costo, la parte residua può essere coperta dalla Regione o dai soggetti da essa designati mediante cofinanziamento. L’IVA è ammissibile solo se effettivamente sostenuta e non recuperabile.
Erogazione delle risorse
Le risorse sono impegnate a favore delle Regioni secondo le quote annuali degli allegati. L’erogazione segue due principali modalità:
- anticipazione del 40% delle risorse assegnate, al resoconto della stipula degli ordini;
- saldo, dopo la rendicontazione dell’utilizzo e il completamento delle forniture.
In alternativa, per le risorse delle annualità fino al 2021 e separatamente per ciascuno dei quattro trienni successivi, l’erogazione può avvenire in un’unica soluzione al verificarsi delle condizioni per il saldo.
Le Regioni devono trasmettere annualmente al MIT, entro il 31 ottobre, i cronoprogrammi di spesa.
Rendicontazione e documentazione
L’istanza di anticipazione deve essere inviata entro 60 giorni dai termini di acquisto previsti, con dati su ordini, fornitori, imprese designate, consistenza delle forniture, costi ammissibili, eventuale cofinanziamento e requisiti delle dotazioni.
L’istanza di saldo richiede, oltre all’aggiornamento della documentazione, gli estremi delle fatture, l’attestazione di completamento delle forniture e dell’installazione delle dotazioni, l’osservanza dei vincoli di destinazione e reversibilità, nonché l’attestazione relativa al pannello informativo.
Per le annualità fino al 2021, l’istanza di saldo include anche la rendicontazione delle attrezzature PMR installate su autobus finanziati con risorse del decreto n. 345/2016 e già rendicontati ai sensi del decreto n. 579/2019.
Entro 90 giorni dal saldo devono essere trasmesse le quietanze di pagamento, gli atti regionali di liquidazione e i dati dei documenti di circolazione relativi alla messa in servizio.
Revoca delle risorse non utilizzate
Le risorse non utilizzate nei termini possono essere oggetto di revoca. In particolare:
- le risorse per sole forniture autobus non utilizzate entro il termine possono essere riutilizzate nel triennio successivo con decurtazione del 20%;
- le economie non riutilizzate entro sei mesi dal completamento e messa in servizio sono revocate;
- le risorse erogate ma non seguite dalla rendicontazione nei termini sono revocate;
- le somme revocate devono essere restituite allo Stato entro 60 giorni dalla comunicazione di avvio della revoca.
Le somme revocate possono essere ripartite in occasione di successivi aggiornamenti del riparto o di nuovi stanziamenti, a favore delle Regioni che abbiano rispettato integralmente termini e condizioni.
Vincolo di destinazione, reversibilità e pubblicità
Gli autobus finanziati e quelli dotati delle attrezzature finanziate devono essere destinati esclusivamente ai servizi di TPL della Regione beneficiaria fino alla fine della vita tecnica. Il valore residuo eventualmente derivante da alienazione deve essere destinato alle medesime finalità.
È previsto un vincolo di reversibilità: i beni restano in proprietà della Regione, del soggetto da essa designato o del nuovo affidatario, purché il subentro avvenga nel rispetto dei criteri dell’Autorità di regolazione dei trasporti e previo riscatto del valore residuo al netto della quota pubblica non ammortizzata.
Ogni autobus deve esporre un pannello con il logo dello Stato italiano, lo stemma e la denominazione della Regione assegnataria e la dicitura "Finanziato con risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".
Effetti sui contratti di servizio e efficacia
Nel conto economico delle imprese non devono essere compresi ammortamenti e oneri di locazione corrispondenti alla quota di costo finanziata dal contributo pubblico, ai fini della determinazione del corrispettivo dei contratti di servizio.
Il decreto acquista efficacia dalla data di comunicazione alle Regioni dell’avvenuta registrazione presso gli organi di controllo.
Punti principali
Oggetto e copertura finanziaria
Il decreto riguarda l’impiego di risorse pari a 379.944.504,00 euro per il rinnovo dei parchi autobus impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale e regionale. La copertura è assicurata per 247.000.000 euro sul Fondo Investimenti 2018 e per 132.994.504,00 euro sul Fondo Investimenti 2019, ripartiti su più annualità dal 2018 al 2033.
Criteri di riparto e quote riservate
Le risorse sono ripartite tra le Regioni secondo allegati specifici, utilizzando i criteri del decreto interministeriale 28 ottobre 2016, n. 345. È prevista una riserva del 10% per Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e del 5% per Basilicata, Molise e Sardegna, con quote percentuali predefinite; il riparto finale tiene conto anche della verifica della quota minima destinata al Mezzogiorno.
Tipologie di forniture finanziabili
Sono finanziabili autobus idonei al TPL regionale e locale, corredati da attrezzature per persone a mobilità ridotta, conta-passeggeri, dispositivi di localizzazione, predisposizione per validazione elettronica e motorizzazioni a più recente classe emissiva o a zero emissioni. Sono ammesse anche dotazioni aggiuntive, comprese strutture porta biciclette, sistemi di videosorveglianza e protezione della postazione del conducente.
Utilizzo alternativo delle risorse e PMR
Per le annualità fino al 2021 una quota non superiore al 10% delle risorse assegnate alla singola Regione può essere destinata ad attrezzaggi per l’accesso e il trasporto di persone a mobilità ridotta, previa valutazione di convenienza economica e compatibilità con le procedure di evidenza pubblica. In alternativa all’acquisto di autobus, le Regioni interessate possono usare le risorse, previa comunicazione al MIT, per materiale rotabile ferroviario o per la riqualificazione di materiale ferroviario.
Erogazione, rendicontazione e vincoli
È prevista un’anticipazione del 40% al resoconto della stipula degli ordini e un saldo a completamento e rendicontazione della fornitura. Il decreto disciplina in modo dettagliato i contenuti delle istanze, la documentazione necessaria, i termini di trasmissione e i casi di revoca per mancato utilizzo, mancata rendicontazione o inadempimenti. Gli autobus finanziati restano vincolati ai servizi TPL della Regione beneficiaria fino a fine vita tecnica, con regole specifiche sulla reversibilità e sull’informazione al pubblico tramite pannelli identificativi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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