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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 138 del 30/05/2020

Decreto di ripartizione tra le regioni della somma pari ad euro 60.000.000,00, per l'anno 2020, assegnata al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto ripartisce tra le regioni la dotazione complessiva di 60 milioni di euro per il 2020 del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito dall'art. 11 della legge n. 431/1998. La somma deriva da 10 milioni a valere sulla legge n. 205/2017 e da 50 milioni a valere sulla legge n. 160/2019. Il provvedimento richiama inoltre l'art. 65 del decreto-legge n. 18/2020, che impone tempi rapidi per l'attribuzione delle risorse ai comuni e consente l'utilizzo coordinato con il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli.

Riparto della disponibilità 2020 del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Riparto 2020 del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

Il decreto ministeriale 6 maggio 2020 dispone il riparto della disponibilità 2020 del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Il provvedimento si colloca nel quadro delle misure di contrasto al disagio abitativo, richiamando anche l'intervento emergenziale collegato al COVID-19 e le disposizioni accelerate introdotte dall'art. 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Base normativa e finalità

Il decreto richiama la disciplina originaria del Fondo, i criteri di accesso ai contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e i criteri di ripartizione delle risorse fissati dai decreti ministeriali 7 giugno 1999 e 14 settembre 2005. Viene inoltre richiamata la normativa che consente alle regioni di destinare al Fondo per la locazione le somme non spese del Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli.

La finalità del riparto è quella di sostenere l'accesso alle abitazioni in locazione e di attenuare il disagio abitativo sul territorio nazionale, anche tenendo conto dell'aumento delle criticità sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Dotazione finanziaria per l'anno 2020

Per il 2020 la dotazione complessiva del Fondo è pari a 60 milioni di euro. Tale importo deriva da due stanziamenti distinti:

  • 10 milioni di euro ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
  • 50 milioni di euro ai sensi dell'art. 1, comma 234, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il decreto chiarisce che la complessiva disponibilità 2020 del Fondo viene ripartita tra le regioni secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del provvedimento.

Riparto tra le regioni

L'allegato contiene il dettaglio della ripartizione regionale, espresso in coefficienti percentuali e in importi in euro. Il totale è pari a 60.000.000,00 euro. Tra le assegnazioni più rilevanti figurano Lombardia, Lazio, Campania, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e Sicilia, secondo le percentuali indicate nella tabella.

Obblighi delle regioni e dei comuni

Il decreto dà attuazione all'art. 65, comma 2-quater, del decreto-legge n. 18/2020, prevedendo che le regioni attribuiscano ai comuni le risorse assegnate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo. L'attribuzione deve avvenire con procedura d'urgenza e può tener conto anche delle quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse, nonché dello scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo.

I comuni, a loro volta, utilizzano le risorse sulla base dei requisiti minimi fissati dal decreto ministeriale 7 giugno 1999 e definiscono la graduatoria dei soggetti ammessi al beneficio.

Utilizzo coordinato delle risorse e strumenti complementari

Il decreto ribadisce che le risorse del Fondo possono essere impiegate in modo coordinato con quelle del Fondo inquilini morosi incolpevoli, per rendere l'intervento più aderente ai fabbisogni locali. Inoltre, le risorse possono sostenere iniziative promosse da comuni e regioni, anche tramite:

  • agenzie per la locazione;
  • istituti per la locazione;
  • fondi di garanzia;
  • reperimento di alloggi da concedere in locazione a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998.

Allegato: ripartizione regionale

L'allegato elenca per ciascuna regione il coefficiente di riparto e l'importo assegnato. La somma complessiva è pari a 60 milioni di euro e la ripartizione avviene secondo i coefficienti percentuali riportati nel prospetto ufficiale allegato al decreto.

Punti principali

Base normativa e finalità

Il decreto attua il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La finalità è quella di ridurre il disagio abitativo, in un contesto aggravato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Dotazione finanziaria 2020

Per l'esercizio finanziario 2020 la disponibilità complessiva del Fondo è pari a 60 milioni di euro, composta da 10 milioni di euro già assegnati dall'art. 1, comma 20, della legge n. 205/2017 e da ulteriori 50 milioni di euro assegnati dall'art. 1, comma 234, della legge n. 160/2019.

Riparto regionale

Le risorse sono ripartite tra le regioni secondo la tabella allegata, che forma parte integrante del decreto. L'allegato indica i coefficienti percentuali di riparto e gli importi assegnati a ciascuna regione, fino al totale di 60.000.000,00 euro.

Attribuzione ai comuni e utilizzo delle risorse

Ai sensi dell'art. 65, comma 2-quater, del decreto-legge n. 18/2020, le regioni devono attribuire ai comuni le risorse assegnate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge, con procedura d'urgenza. I comuni possono utilizzare anche le quote a rendiconto o programmate delle annualità pregresse e procedere allo scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo.

Criteri comunali e coordinamento con altri strumenti

I comuni, sulla base delle risorse assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi fissati dal decreto ministeriale 7 giugno 1999, formano la graduatoria dei soggetti aventi diritto. Le risorse possono essere utilizzate anche in modo coordinato con il Fondo inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 102/2013, e possono sostenere iniziative comunali e regionali come agenzie, istituti per la locazione e fondi di garanzia per la mobilità nel mercato degli affitti.

Come è indicizzato

Materiefinanziamenti e contributiediliziapolitiche abitativeenti locali

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