Cassazione Civile, Ordinanza n. 15353/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di sopralluogo effettuato nel 2017 presso un immobile in cui si svolgeva attività di trasporto merci per conto terzi, il Comune aveva rilevato superfici operative diverse da quelle denunciate ai fini TARSU per l’anno 2012 e aveva notificato due avvisi di accertamento relativi alle aree occupate. La Commissione provinciale aveva accolto solo in parte i ricorsi del contribuente, riducendo del 50% la superficie imponibile; la Commissione regionale, invece, aveva annullato integralmente gli avvisi, ritenendo provato che l’area coperta da tettoia producesse necessariamente rifiuti speciali non pericolosi, sulla base della documentazione relativa al recupero/smaltimento dei rifiuti e del MUD. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell’art. 62, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 507/1993 e dell’art. 10 del regolamento TARSU comunale, sostenendo che per ottenere l’esenzione o l’esclusione dalla tassa il contribuente deve provare non solo la stabile destinazione delle aree, ma anche che tale uso non comporta produzione di rifiuti e deve indicare e delimitare le superfici interessate; 2) omessa valutazione del MUD e della mancata denuncia/delimitazione delle aree, osservando che il MUD attesta solo quantitativi di rifiuti prodotti e non le superfici di produzione, e che non era stata fornita prova dell’esclusiva destinazione delle aree alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati e ammissibili entrambi i motivi, richiamando l’orientamento secondo cui il contribuente che invochi esclusione o riduzione della superficie tassabile deve provare, oltre alla stabile destinazione dell’area, anche l’effettiva non producibilità di rifiuti urbani o assimilati e deve fornire all’ente i dati necessari a individuare e delimitare le aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili. Ha rilevato che la CTR si era limitata a valorizzare la prova dell’avvenuto smaltimento di rifiuti speciali, senza verificare se fossero state fornite le informazioni richieste in ordine alle specifiche aree e alla loro delimitazione, né se tali aree fossero per natura o destinazione sottratte all’imposizione. Ha inoltre precisato che, anche in caso di produzione di rifiuti speciali, non si determina necessariamente una totale esenzione: la disciplina può comportare una riduzione della superficie imponibile o della tariffa, e comunque la parte fissa del tributo resta dovuta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Milano in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 62, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 507/1993
L’esclusione dall’assoggettamento al tributo richiede prova da parte del contribuente non solo della stabile destinazione dell’area, ma anche del fatto che tale uso non comporti produzione di rifiuti; per le aree che producono rifiuti speciali non assimilabili il contribuente deve fornire i dati e la delimitazione delle superfici interessate.
art. 10 del regolamento TARSU del Comune di Milano
Il regolamento comunale richiede la denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati e la documentazione del relativo smaltimento, quale onere a carico del contribuente.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
Utilizzato per censurare la violazione di legge relativa ai presupposti di esclusione/esenzione dalla TARSU.
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
Utilizzato per denunciare l’omesso esame di un fatto/documento decisivo, in particolare il MUD e la mancata considerazione della delimitazione delle aree.
art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993
Richiamato per ribadire l’obbligo di denuncia e di informazione del contribuente ai fini dell’esclusione di superfici dalla base imponibile.
Massime di principio
- In materia di tassa rifiuti, l’esclusione o riduzione della superficie imponibile per aree destinate alla produzione di rifiuti speciali costituisce deroga alla regola generale dell’assoggettamento al tributo e deve essere provata dal contribuente.
- L’onere probatorio del contribuente non si esaurisce nella dimostrazione che siano stati prodotti e smaltiti rifiuti speciali: occorre anche provare la concreta individuazione e delimitazione delle aree che, per struttura o destinazione, sono effettivamente sottratte alla produzione di rifiuti urbani o assimilati.
- La documentazione relativa ai rifiuti prodotti e smaltiti (come il MUD) non equivale di per sé alla prova dell’estensione delle aree esenti o escluse, perché ha finalità diverse dalla denuncia TARSU.
- Anche quando ricorra la produzione di rifiuti speciali non assimilabili, non ne deriva automaticamente la totale esenzione dal tributo: può residuare una riduzione della superficie tassabile o della tariffa, e la parte fissa del prelievo resta in linea di principio dovuta.
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