Sentenza n. 4646/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 802/2025 pubblicata il 16 dicembre 2025, emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, al termine del procedimento recante RG n. 184/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alle ricorrenti la carta del docente per complessivi 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditrici)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, n. 802/2025, pubblicata il 16 dicembre 2025 e notificata al Ministero il 29 dicembre 2025, passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto 500 euro annui per la carta del docente: 1.000 euro complessivi a una docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e 500 euro all'altra per il 2020/2021. Le ricorrenti hanno chiesto l'esecuzione del giudicato e anche la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha ritenuto procedibile il ricorso, essendo trascorsi dalla notifica della sentenza i 120 giorni previsti dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Nel merito ha accolto la domanda di ottemperanza: la documentazione dimostrava il credito riconosciuto dal giudicato e il Ministero non aveva allegato di aver adempiuto. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di accreditare entro 90 giorni dalla notifica della sentenza gli importi dovuti, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare con istanza del creditore dopo la scadenza del termine; il commissario dovrà eseguire l'incarico nei successivi 60 giorni e determinare quanto ancora dovuto. Ha respinto la domanda di astreinte, ritenendola manifestamente iniqua nel caso concreto: era già prevista la nomina del commissario e il ritardo era principalmente riconducibile all'eccezionale mole di contenzioso seriale sulla carta del docente. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il ricorso è procedibile in quanto è decorso, dopo la notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Per il ricorso di ottemperanza relativo a una sentenza di condanna pecuniaria contro una pubblica amministrazione, il giudizio è procedibile una volta decorso, dalla notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Tale disposizione esclude l’uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”, esimenti queste da valutarsi in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.
La penalità di mora non va applicata quando, valutate in concreto le circostanze, risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative. Nel caso deciso, la nomina del commissario ad acta e la natura seriale del contenzioso, con il ritardo principalmente dovuto all'eccezionale mole di cause sulla carta del docente, giustificavano il rigetto della domanda.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile una volta decorso dalla notifica della sentenza il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996.
- L'inottemperanza a un giudicato che riconosce un credito pecuniario può essere dichiarata quando la documentazione prova la spettanza degli importi e l'amministrazione non allega di aver adempiuto; il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. richiede una valutazione concreta e può essere negata quando risulti manifestamente iniqua, tenuto conto anche della nomina del commissario ad acta e delle circostanze che hanno causato il ritardo, comprese le caratteristiche seriali e la mole eccezionale del contenzioso.
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