Cassazione Penale, Sentenza n. 16311/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cavicchioli ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva parzialmente annullato il sequestro probatorio (limitando l'annullamento ai dispositivi informatici) relativo a un'imputazione provvisoria per detenzione/importazione a fini di spaccio di circa 100 g di MDMA. Il ricorrente contestava la sussistenza del fumus commissi delicti e dei fondati motivi ai sensi dell'art. 247 c.p.p., denunciando la mancata prova che il numero di telefono indicato sul plico fosse effettivamente in uso al ricorrente (tale utenza risultava intestata a terzi e aveva agganciato celle riferite sia alla società di consegna sia all'indirizzo di residenza), nonché argomentando che la presenza del telefono sulle stesse celle anche durante gli arresti domiciliari aveva spiegazioni alternative. Chiedeva l'annullamento integrale dell'ordinanza impugnata e la rimozione del mantenimento del sequestro su somme e altri beni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti in sede di legittimità per le misure cautelari reali (richiamando art. 325 c.p.p.). Ha richiamato il principio secondo cui in sede di riesame il Tribunale valuta la configurabilità astratta del reato e l'idoneità degli elementi a rendere utili ulteriori indagini, e ha ritenuto che il Tribunale di Milano avesse dato motivazione adeguata e non manifestamente illogica in ordine alla riconducibilità della condotta a carico dell'indagato (valutando anche i tabulati e la coincidenza delle celle). Per tali ragioni le censure sul fumus e sulla valutazione delle celle sono state ritenute inammissibili in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73, comma 1)
Norma sostanziale che riguarda la fattispecie di detenzione/importazione di stupefacenti; la contestazione originaria è stata formulata ex art. 73, comma 1.
art. 247 cod. proc. pen.
Riguarda la disciplina della provvisoria incolpazione e i 'fondati motivi' necessari per la sua configurazione; il ricorrente contestava l'esistenza di tali fondati motivi.
art. 325 cod. proc. pen.
Stabilisce i casi in cui è ammesso il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali: la Corte ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile perché non fondato su violazione di legge come previsto da questa norma.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Tratta i motivi di ricorso per cassazione con riferimento all'illogicità manifesta della motivazione; la Corte ha precisato che in sede di legittimità è esclusa la censura per illogicità manifesta salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.
art. 125 cod. proc. pen.
Impone l'obbligo di motivare il provvedimento: la Corte osserva che solo la mancanza o apparenza di motivazione può essere denunciata in Cassazione come violazione del dovere di provvedere motivatamente.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria per il ricorrente in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti sulle misure cautelari reali è ammesso principalmente per violazioni di legge (art. 325 c.p.p.); questioni di merito e di valutazione degli elementi indiziari sono in genere inammissibili.
- In sede di riesame del sequestro probatorio il giudice valuta il 'fumus commissi delicti' in termini di idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini, non in termini di giudizio definitivo sulla fondatezza dell'accusa.
- La censura basata su presunta illogicità della motivazione è ammissibile in Cassazione solo se si tratta di motivazione assente o meramente apparente; motivazioni articolate e coerenti del giudice del riesame difficilmente saranno ritenute vizi formali.
- Prove tecniche come l'analisi dei tabulati e l'aggancio di celle telefoniche possono essere ritenute elementi indiziari idonei a collegare un destinatario al pacco, salvo che non sia dimostrata una spiegazione alternativa precisa ed esaustiva.
- Se beni o somme non risultano formalmente menzionati o convalidati nel provvedimento ablatorio del P.M., le impugnazioni relative a tali beni possono essere ritenute inammissibili o prive di fondamento procedurale.
- Chi propone ricorso privo di ammissibilità corre il rischio di essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie; è quindi opportuno valutare preventivamente la rilevanza di un motivo in sede di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16267/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16269/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16271/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16272/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16276/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16277/2026 del 06/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →