Cassazione Civile, Ordinanza n. 10570/2026 del 21/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di una verifica fiscale, l’Amministrazione finanziaria emetteva un avviso di accertamento per IVA e sanzioni relativo all’anno 2017, contestando alla società la detrazione dell’IVA su fatture ritenute riferite a operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da fornitori considerati "cartiere". Il primo giudice rigettava il ricorso della contribuente, mentre in appello la decisione veniva riformata e l’accertamento annullato per ritenuta mancata prova, da parte dell’Ufficio, dell’elemento soggettivo della consapevolezza della frode. In Cassazione l’Agenzia deduceva, con il primo motivo, la falsa applicazione degli artt. 19, 21 e 54 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., lamentando che la Corte di merito avesse erroneamente ripartito l’onere della prova e applicato in modo scorretto le presunzioni semplici nelle operazioni soggettivamente inesistenti. Con il secondo motivo denunciava l’omesso esame di fatti decisivi, ma la censura è rimasta assorbita.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendolo fondato perché il giudice d’appello ha individuato in modo non corretto il canone probatorio: in tema di operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, non solo la fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza o conoscibilità, usando l’ordinaria diligenza, della partecipazione del cessionario alla frode; solo dopo tale prova grava sul contribuente l’onere di dimostrare la propria diligenza massima. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro processuale del motivo di ricorso per falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per omesso esame di fatti decisivi, rimasto assorbito
art. 19 d.P.R. 633/1972
richiamato come norma sulla detrazione IVA, oggetto di falsa applicazione dedotta in ricorso
art. 21 d.P.R. 633/1972
richiamato insieme alle norme sulla fatturazione e detrazione IVA
art. 54 d.P.R. 633/1972
richiamato in tema di accertamento IVA
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell’onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti
art. 2727 c.c.
richiamato in tema di presunzioni semplici
art. 2729 c.c.
richiamato in tema di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti
Massime di principio
- In tema di IVA e imposte dirette, quando l’Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o almeno la conoscibilità con l’ordinaria diligenza, da parte del cessionario, della partecipazione a una frode fiscale.
- La prova della consapevolezza del destinatario può essere fornita anche per presunzioni, purché fondate su elementi oggettivi e specifici valutati complessivamente secondo gravità, precisione e concordanza.
- Una volta assolto tale onere dall’Amministrazione, il contribuente deve dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto; non sono di per sé निर्णisivi la regolarità contabile, la regolarità dei pagamenti o l’assenza di un vantaggio economico nella rivendita.
- Il giudice di merito deve valutare gli indizi nel loro insieme e non isolatamente, poiché il valore probatorio della presunzione deriva dal concatenarsi reciproco degli elementi indiziari.
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