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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/625

Regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430

Normativa europea32018R0625

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato disciplina in modo organico la procedura davanti all’EUIPO nei principali contenziosi in materia di marchio UE, aggiornando la normativa precedente alla luce del regolamento (UE) 2017/1001. Definisce il contenuto degli atti, i requisiti di ricevibilità, le regole sulla prova dell’uso, le modalità di trattazione dei ricorsi e il funzionamento interno delle commissioni di ricorso. Prevede inoltre norme su notifiche, termini, sospensioni, interruzioni, rappresentanza e sulle registrazioni internazionali che designano l’Unione.

Regole procedurali di dettaglio per opposizioni, decadenza, nullità, ricorsi, notifiche, termini, rappresentanza e registrazioni internazionali nel sistema del marchio dell’Unione europea.

Ambito di applicazione

Si applica ai procedimenti dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) relativi a marchi dell’Unione europea: opposizioni alla registrazione, modifiche della domanda, decadenza, nullità e cessione per agente non autorizzato, ricorsi dinanzi alle commissioni di ricorso, procedure orali, notifiche, comunicazioni, termini, revoca di decisioni, sospensione e interruzione dei procedimenti, rappresentanza e procedure connesse alle registrazioni internazionali che designano l’Unione. Il regolamento opera in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; contiene numerose discipline transitorie, con esclusioni per atti/procedimenti già avviati o notificati prima del 1o ottobre 2017, e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430.

Regolamento delegato (UE) 2018/625 sul marchio dell’Unione europea

Il regolamento completa il regolamento (UE) 2017/1001 fissando regole procedurali dettagliate per il funzionamento del sistema del marchio UE dinanzi all’EUIPO e alle commissioni di ricorso. La ratio è quella di rendere più coerenti, celeri e prevedibili i procedimenti, aggiornando i riferimenti normativi dopo la codificazione del 2017 e recependo prassi e giurisprudenza della Corte di giustizia.

Ambito e finalità generali

L’atto disciplina in modo unitario una pluralità di procedimenti: opposizione, modifica della domanda, decadenza, nullità, cessione a favore di agente non autorizzato, ricorsi, notifiche, termini, sospensione, interruzione, rappresentanza e registrazioni internazionali che designano l’Unione. Il regolamento è applicabile direttamente in tutti gli Stati membri e contiene specifiche norme transitorie per escludere o mantenere il vecchio regime rispetto ad atti e procedimenti iniziati prima del 1o ottobre 2017.

Procedura di opposizione

L’opposizione può essere fondata su marchi anteriori o altri diritti anteriori rientranti nell’articolo 8 del regolamento (UE) 2017/1001, purché l’opponente sia legittimato a invocare tutti i diritti indicati. L’atto di opposizione deve identificare con precisione la domanda impugnata, il diritto anteriore, i motivi dell’opposizione e i prodotti o servizi contestati; in difetto, l’opposizione può essere dichiarata irricevibile o considerata proposta contro tutti i prodotti e servizi della domanda.

Il regolamento distingue chiaramente tra fase di ricevibilità e fase di merito. Tra le irregolarità rilevanti figurano il mancato pagamento della tassa, il deposito tardivo, l’uso di una lingua non ammessa o la mancata traduzione; per alcune carenze formali è previsto un invito a regolarizzare entro due mesi. Una volta considerata ricevibile l’opposizione, la fase in contraddittorio inizia dopo due mesi dalla comunicazione dell’EUIPO, prorogabili fino a un massimo complessivo di 24 mesi su richiesta di entrambe le parti.

Motivazione, prove e prova dell’uso

L’opponente deve motivare l’opposizione con fatti, argomenti e prove, dimostrando l’esistenza, validità ed estensione del diritto anteriore e il proprio diritto a proporre l’opposizione. Per i diritti anteriori rilevano prove specifiche: certificati di deposito o registrazione, documentazione sul contenuto del diritto nazionale, prova della notorietà o dell’uso nella normale prassi commerciale, nonché elementi sul rapporto con l’agente nei casi di assenza di consenso del titolare.

Se il richiedente contesta l’uso del marchio anteriore, l’opponente deve fornire la prova dell’uso effettivo o, se del caso, le ragioni del mancato uso. La prova deve indicare luogo, tempo, estensione e natura dell’uso e può essere costituita da documenti commerciali tipici, come fatture, listini, cataloghi, imballaggi, fotografie e pubblicità. L’EUIPO può esercitare un potere discrezionale sulle prove tardive, valutando rilevanza, fase del procedimento e ragioni del ritardo.

Opposizioni multiple e chiusura anticipata

Se contro la stessa domanda sono proposte più opposizioni, l’EUIPO può riunirle in un unico procedimento e successivamente separarle. Se la domanda viene ritirata, limitata o respinta in un procedimento parallelo, oppure se le parti raggiungono un accordo, il procedimento di opposizione viene chiuso; in caso di chiusura per ritiro o limitazione prima dell’avvio del contraddittorio, la tassa può essere rimborsata. Quando una sola opposizione determina già il rigetto della domanda, le altre sospese si estinguono e l’EUIPO rimborsa il 50% della tassa, se la sospensione è intervenuta prima della fase in contraddittorio.

Decadenza, nullità e cessione

La disciplina di decadenza e nullità ricalca, in larga parte, quella dell’opposizione. La domanda deve indicare il marchio impugnato, i motivi giuridici, l’identità del richiedente e i prodotti o servizi interessati; se questi ultimi non sono specificati, la domanda si presume diretta contro tutti i prodotti o servizi del marchio contestato. Per le nullità relative sono richiesti ulteriori elementi concernenti il diritto anteriore invocato, la sua natura, rappresentazione e portata territoriale.

Sono previsti termini formali stringenti: se la tassa non è pagata, la domanda è considerata non presentata; se manca la traduzione della domanda entro un mese, la domanda è irricevibile; per alcune irregolarità è concesso un termine di due mesi per la regolarizzazione. Nel merito, il richiedente deve provare i fatti e gli argomenti a sostegno della domanda; nei casi di nullità fondata su diritti anteriori o su marchi anteriori, si applicano mutatis mutandis le stesse regole probatorie viste per l’opposizione.

L’articolo 20 estende la medesima cornice procedurale alla domanda di cessione del marchio registrato a nome di un agente non autorizzato, configurandola come alternativa sostanziale alla nullità.

Ricorsi e commissioni di ricorso

Il titolo sui ricorsi disciplina in modo molto dettagliato contenuto dell’atto di ricorso, memoria dei motivi, risposta del convenuto, impugnazione incidentale, replica e controreplica. Il ricorso va proposto entro due mesi dalla notifica della decisione impugnata, mentre la memoria contenente i motivi va depositata entro quattro mesi. Il mancato rispetto di tali termini, o l’omessa regolarizzazione delle carenze formali, comporta l’irricevibilità; se la tassa di ricorso è pagata tardivamente, il ricorso si considera non presentato.

L’esame della commissione di ricorso è in linea generale limitato ai motivi dedotti dalle parti, salvo questioni di forma sostanziale o necessarie per la corretta applicazione del regolamento. Sono però previsti limiti e condizioni per l’ammissione di fatti e prove nuovi: essi devono essere potenzialmente rilevanti e giustificati da valide ragioni di deposito tardivo. La commissione può inoltre pronunciarsi su richieste di limitazione, divisione o rinuncia parziale del marchio impugnato.

Organizzazione interna delle commissioni di ricorso

Il regolamento contiene una disciplina molto analitica dell’organizzazione interna: assegnazione delle cause, nomina del relatore, casi decisi da un solo membro, formazione della commissione allargata, deliberazioni, votazioni e firme. Il presidium fissa i criteri obiettivi di assegnazione, le regole di astensione e ricusazione e le istruzioni per la cancelleria. Il cancelliere gestisce la cancelleria e assicura il rispetto dei requisiti formali e dei termini.

La commissione allargata interviene, tra l’altro, quando occorre discostarsi da una precedente interpretazione della commissione allargata o in presenza di decisioni divergenti tra commissioni di ricorso. Le sue deliberazioni richiedono un quorum minimo di sette membri, incluso il presidente e il relatore, e in caso di parità prevale il voto del presidente.

Procedura orale, prove e documentazione

La procedura orale può svolgersi nella lingua procedurale o in altra lingua ufficiale dell’Unione concordata tra le parti, con possibilità di videoconferenza o altri mezzi tecnici. L’EUIPO può sentire parti, testimoni e periti, disporre ispezioni e richiedere il deposito di somme a copertura delle spese istruttorie. Il verbale della procedura orale o la sua registrazione fanno parte del fascicolo e vengono notificati alle parti.

Per le prove scritte, il regolamento impone un formato ordinato: gli elementi probatori devono essere allegati a memorie numerate progressivamente e corredate da indice. Se la parte non rispetta tali requisiti, l’EUIPO può invitare a sanare le irregolarità; in caso contrario il documento non viene preso in considerazione se non è possibile collegarlo chiaramente al motivo o argomento pertinente.

Notifiche, comunicazioni e moduli

Le notifiche dell’EUIPO possono avvenire per mezzi elettronici, posta/corriere o pubblicazione di un avviso. Sono previste presunzioni di perfezionamento, in particolare al decimo giorno dopo la spedizione per le notifiche postali o via corriere e per la posta ordinaria. Se il destinatario ha un rappresentante, la notifica si effettua al rappresentante e produce gli stessi effetti della notifica alla parte rappresentata.

Il regolamento riconosce anche la validità delle comunicazioni inviate dal rappresentante debitamente autorizzato e disciplina i casi di irregolarità della notifica. Inoltre, l’EUIPO deve rendere disponibili moduli gratuiti e compilabili online per le principali domande e atti, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

Termini, sospensione, interruzione e revoca

Le regole sui termini stabiliscono il criterio generale di decorrenza dal giorno successivo all’evento rilevante, con norme di calcolo per giorni, settimane, mesi e anni. L’Ufficio può prorogare i termini su richiesta motivata, salvo termini specifici o massimi fissati da altri atti. Se la scadenza cade in un giorno di chiusura dell’Ufficio o di interruzione generale del servizio postale o dei collegamenti elettronici autorizzati, il termine slitta al primo giorno utile.

Il procedimento può essere sospeso d’ufficio o su richiesta motivata, e, se entrambe le parti lo chiedono, fino a sei mesi prorogabili fino a due anni complessivi. L’interruzione del procedimento è disciplinata con particolare attenzione alla rappresentanza: se non viene designato un nuovo rappresentante nei casi di rappresentanza obbligatoria, la domanda può considerarsi ritirata.

La revoca di decisioni e la cancellazione di iscrizioni nel registro sono possibili quando ricorrono le condizioni dell’articolo 103 del regolamento (UE) 2017/1001; la parte interessata deve essere previamente sentita, e se l’atto è pubblicato lo è anche la revoca o cancellazione.

Rappresentanza e mandatari abilitati

Il regolamento definisce il rappresentante comune nei casi di pluralità di richiedenti o di contitolari e disciplina la procura rilasciata a dipendenti, avvocati e mandatari abilitati. La procura va depositata solo se richiesta dall’EUIPO o dalla controparte in procedimenti pluriparte. È ammessa la procura generale, e gli atti compiuti dal rappresentante restano efficaci solo se la procura viene poi confermata nei termini indicati, salvo il deposito della domanda.

L’elenco dei mandatari abilitati può essere oggetto di radiazione d’ufficio in caso di decesso, incapacità, perdita della cittadinanza SEE, cessazione del requisito di stabilimento/impiego nel SEE o perdita dell’abilitazione. È prevista anche la sospensione dell’iscrizione quando sia sospesa l’abilitazione dinanzi agli uffici nazionali o al Benelux IP Office.

Registrazioni internazionali che designano l’Unione

Per i marchi collettivi e di certificazione designati tramite registrazione internazionale, l’EUIPO può emettere anche un rifiuto provvisorio d’ufficio in presenza di motivi assoluti o di vizi del regolamento d’uso. Le opposizioni contro registrazioni internazionali devono contenere indicazioni specifiche sulla registrazione internazionale, sui prodotti/servizi contestati e sul titolare; si applicano, con adattamenti, le regole generali in materia di opposizione.

Se il titolare della registrazione internazionale è tenuto a farsi rappresentare e non designa un rappresentante entro due mesi dalla notifica della comunicazione di opposizione, l’EUIPO rifiuta la protezione nell’Unione. In presenza di un rifiuto provvisorio d’ufficio, la procedura di opposizione è sospesa; se il rifiuto diventa definitivo, non è adottata alcuna decisione sulle spese e la tassa di opposizione non è rimborsata.

Se non vi sono opposizioni, né rifiuti provvisori d’ufficio, né obiezioni di terzi, l’EUIPO invia all’Ufficio internazionale la dichiarazione di concessione di protezione, che produce gli stessi effetti della comunicazione di ritiro del rifiuto.

Disposizioni finali e transitorie

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica, in generale, da tale data. Tuttavia, molte disposizioni non si applicano ad atti o procedimenti avviati prima del 1o ottobre 2017, secondo un elenco dettagliato che copre opposizioni, decadenza/nullità, ricorsi, procedure orali, notifiche, moduli, termini, revoche, sospensioni, interruzioni, rappresentanza e registrazioni internazionali. L’obiettivo è evitare effetti retroattivi e preservare la continuità procedurale dei casi già pendenti.

Disposizioni principali

Oggetto e struttura del regolamento

L’articolo 1 elenca in modo analitico le materie disciplinate: opposizione, modifica della domanda, decadenza/nullità e cessione a favore dell’agente non autorizzato, ricorsi, procedura orale e istruzione, notifiche e comunicazioni, calcolo dei termini, revoca/cancellazione, prosecuzione del procedimento, rappresentanza e registrazioni internazionali. Il regolamento sostituisce il previgente regolamento delegato (UE) 2017/1430.

Opposizione: contenuto, ricevibilità e motivazione

Gli articoli 2-10 disciplinano l’atto di opposizione, i requisiti di identificazione dei diritti anteriori e dei prodotti/servizi contestati, la lingua, la comunicazione alle parti, la ricevibilità, l’avvio della fase in contraddittorio, la motivazione e l’esame. Sono previsti termini di due mesi per l’avvio del contraddittorio dopo la ricevibilità, prorogabili fino a 24 mesi su richiesta congiunta. L’opponente deve provare l’esistenza, validità ed estensione dei diritti anteriori e il proprio diritto a opporsi; la prova dell’uso può essere richiesta dal richiedente e, se insufficiente, l’opposizione è respinta nella misura corrispondente.

Pluralità di opposizioni e prova dell’uso

Se sono presentate più opposizioni sulla stessa domanda, l’EUIPO può trattarle in un unico procedimento e, in seguito, separarle. Se una decisione finale rende superflue le altre opposizioni sospese, queste si estinguono; è previsto il rimborso del 50% della tassa se la sospensione è intervenuta prima dell’inizio del contraddittorio. La prova dell’uso deve indicare luogo, tempo, estensione e natura dell’uso e può consistere in documenti quali imballaggi, etichette, listini, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità e dichiarazioni scritte.

Modifica della domanda di marchio UE

L’articolo 11 prevede il contenuto della richiesta di modifica della domanda, l’invito a sanare le irregolarità e il rigetto in caso di mancato adeguamento. Se la versione modificata è pubblicata, si applicano mutatis mutandis le regole sull’opposizione. È ammessa un’unica richiesta per modificare lo stesso elemento in più domande e le stesse regole valgono, per analogia, per la correzione dei dati del rappresentante.

Decadenza, nullità e cessione

Gli articoli 12-20 disciplinano il contenuto della domanda di decadenza o nullità, i requisiti ulteriori per le nullità relative, la lingua, la comunicazione tra le parti, la ricevibilità, la motivazione e l’esame nel merito. È previsto un termine di due mesi per sanare irregolarità formali e un mese per depositare la traduzione della domanda. La disciplina è estesa alla domanda di cessione di un marchio registrato a nome di un agente non autorizzato, che segue il medesimo percorso procedurale delle domande di nullità.

Prova dell’uso nei procedimenti di decadenza e nullità

Nel procedimento di decadenza per mancato uso, il titolare deve provare l’uso effettivo o le ragioni legittime della mancata utilizzazione; in difetto il marchio è dichiarato decaduto. Nei casi di nullità in cui sia rilevante la prova dell’uso del marchio anteriore, il richiedente la nullità deve fornire la prova richiesta oppure la domanda è respinta nella misura corrispondente. Si applicano, per analogia, le regole sulla prova dell’uso previste per le opposizioni.

Ricorsi dinanzi alle commissioni di ricorso

Gli articoli 21-48 regolano contenuto del ricorso, memoria dei motivi, ricevibilità, risposta, impugnazione incidentale, replica e controreplica, limiti dell’esame, prove nuove, richieste di limitazione/rinuncia, comunicazioni, questioni di interesse generale, riapertura degli impedimenti assoluti, trattazione prioritaria, contenuto delle decisioni, rimborso della tassa di ricorso e revoca o revisione della decisione impugnata. Sono fissati termini di due e quattro mesi per ricorso e motivi, e regole specifiche per la traduzione quando la lingua del ricorso non coincide con la lingua del procedimento.

Organizzazione e funzionamento delle commissioni di ricorso

Il regolamento disciplina assegnazione delle cause, designazione del relatore, casi decisi da un solo membro, deferimento alla commissione allargata, modifiche di composizione, deliberazione e votazione, funzioni del presidente, del relatore e della cancelleria, ordine di anzianità, astensione e ricusazione, composizione e quorum della commissione allargata, funzioni del presidium e del presidente delle commissioni di ricorso.

Procedura orale e istruzione

Gli articoli 49-55 disciplinano convocazione, lingua, partecipazione tramite videoconferenza o altri mezzi tecnici, audizione di parti, testimoni e periti, nomina e mandato dei periti, verbale o registrazione della procedura e spese istruttorie. La procedura orale è di regola nella lingua procedurale, salvo accordo diverso tra le parti, e le prove scritte devono essere organizzate in allegati numerati con indice.

Notifiche, comunicazioni scritte e moduli

Gli articoli 56-66 stabiliscono i mezzi di notificazione (elettronici, posta/corriere, notifica pubblica), i criteri di perfezionamento delle notifiche e le notifiche ai rappresentanti. Sono regolati anche l’invio di comunicazioni all’EUIPO, la data di ricezione, i casi di trasmissione incompleta o illeggibile, gli allegati, i moduli standard online e gli effetti delle comunicazioni del rappresentante.

Termini, proroghe e scadenze speciali

Gli articoli 67-69 fissano il metodo di calcolo dei termini, le proroghe su richiesta motivata e gli effetti dei giorni in cui l’Ufficio è chiuso o vi sono interruzioni della posta o dei collegamenti elettronici. Il termine decorre dal giorno successivo all’evento rilevante e, nei casi speciali, è prorogato al primo giorno utile successivo.

Revoca di decisioni e cancellazione di iscrizioni

L’articolo 70 disciplina la revoca di decisioni o la cancellazione di iscrizioni nel registro ex articolo 103 del regolamento (UE) 2017/1001, con obbligo di previa informazione alla parte interessata, possibilità di osservazioni e adozione di una decisione se la revoca non è accettata. La competenza spetta al servizio o all’unità che ha emesso l’atto originario; se la decisione era pubblicata, lo è anche la revoca.

Sospensione e interruzione del procedimento

L’articolo 71 consente la sospensione nei procedimenti di opposizione, decadenza, nullità e ricorso, d’ufficio o su richiesta motivata; su richiesta di entrambe le parti la sospensione può durare fino a sei mesi, prorogabili fino a due anni complessivi. L’articolo 72 disciplina la prosecuzione del procedimento interrotto, in particolare quando manca la designazione di un nuovo rappresentante, prevedendo in taluni casi che la domanda si consideri ritirata.

Rappresentanza e mandatari abilitati

Gli articoli 73-75 disciplinano la designazione del rappresentante comune, le procure dei dipendenti, avvocati e mandatari abilitati, gli effetti della mancata presentazione della procura e la cancellazione o sospensione dall’elenco dei mandatari abilitati. È prevista la possibilità di procura generale e la permanenza degli effetti della procura finché la sua estinzione non sia comunicata all’EUIPO.

Registrazioni internazionali che designano l’Unione

Gli articoli 76-79 dettano regole specifiche per marchi collettivi e di certificazione, opposizioni contro registrazioni internazionali, notifiche di rifiuto provvisorio, designazioni della protezione e rapporti con il sistema di Madrid. In caso di opposizione, l’EUIPO trasmette all’OMPI la notifica del rifiuto provvisorio; se non vi sono opposizioni o rifiuti provvisori, invia una dichiarazione di concessione di protezione.

Disposizioni transitorie, abrogazione ed entrata in vigore

L’articolo 80 mantiene in via transitoria l’applicazione di parti dei regolamenti (CE) n. 2868/95 e n. 216/96 ai procedimenti pendenti non coperti dal nuovo regime. L’articolo 81 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1430. L’articolo 82 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e una serie ampia di esclusioni temporali per procedimenti e atti già avviati o notificati prima del 1o ottobre 2017.

Come è indicizzato

Materiemarchiproprietà intellettualeprocedimento amministrativoricorsiregistrazioni internazionali

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