Regolamento (UE) 2024/2571
Regolamento delegato (ue) 2024/2571 della Commissione, del 19 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le informazioni da fornire nel certificato che attesta l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato completa il regolamento (UE) 2024/1157 definendo il contenuto del certificato con cui l’impianto successivo attesta il completamento dell’operazione di recupero o smaltimento dei rifiuti. Il testo approva un modello uniforme di certificato e istruzioni dettagliate per la sua compilazione, al fine di garantire tracciabilità e prova documentale nelle spedizioni di rifiuti che passano per operazioni intermedie. Il regolamento si applica direttamente negli Stati membri ed è strettamente collegato alla procedura di notifica e autorizzazione preventiva prevista dalla normativa quadro sulle spedizioni di rifiuti.
Regolamento delegato che stabilisce il modello e le istruzioni del certificato attestante l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento dei rifiuti ai sensi del regolamento (UE) 2024/1157.
Ambito di applicazione
Si applica agli impianti coinvolti nelle spedizioni di rifiuti disciplinate dal regolamento (UE) 2024/1157, in particolare agli impianti che effettuano un’operazione intermedia di recupero o smaltimento e agli impianti successivi che completano la successiva operazione intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento. Riguarda la compilazione e il rilascio del certificato previsto dall’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157, sia per spedizioni all’interno dell’UE sia per importazioni, esportazioni e transiti indicati nelle istruzioni degli allegati. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
Certificato per l’operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento dei rifiuti
Il regolamento delegato (UE) 2024/2571 completa il regolamento (UE) 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti, fissando il modello uniforme del certificato che attesta l’avvenuto completamento della successiva operazione intermedia o non intermedia di recupero o di smaltimento. La disciplina si colloca nel sistema di notifica e autorizzazione preventiva delle spedizioni di rifiuti e risponde all’esigenza di documentare in modo standardizzato l’esito dei trattamenti successivi effettuati sugli impianti coinvolti.
Finalità e collegamento con il regolamento (UE) 2024/1157
Il regolamento si fonda sull’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1157 e ne integra la disciplina operativa. In particolare, chiarisce che gli impianti che effettuano processi successivi di trattamento dei rifiuti, intermedi o non intermedi, devono attestare che il trattamento è stato completato mediante un certificato rilasciato dall’impianto che ha effettuato l’operazione successiva. Il certificato serve quindi come prova documentale dell’avvenuta operazione di recupero o smaltimento e come strumento di tracciabilità della spedizione.
Struttura del certificato
L’articolo 1 rinvia all’allegato I per il modello del certificato e all’allegato II per le istruzioni di compilazione. Il certificato è costruito in modo da collegare la notifica originaria ai movimenti dei rifiuti e all’impianto successivo che conclude il trattamento. Devono essere indicati, in particolare:
- il numero della notifica;
- il numero o i numeri di serie del movimento;
- l’identificazione dell’impianto, specificando se intermedio o non intermedio e se impianto di recupero o di smaltimento;
- i codici identificativi dei rifiuti;
- il quantitativo ricevuto;
- la composizione o descrizione dei rifiuti;
- il quantitativo trattato;
- la dichiarazione finale di completezza ed esattezza, con data e firma.
Compilazione e ruoli degli impianti
Le istruzioni dell’allegato II distinguono i compiti dell’impianto intermedio e dell’impianto successivo. L’impianto che esegue l’operazione intermedia compila le caselle 1 e 2 e incarica l’impianto successivo di completare il certificato e di presentarlo. L’impianto successivo compila invece le caselle da 3 a 8, inserendo i dati relativi alla propria identificazione, ai rifiuti ricevuti, ai quantitativi trattati e alla certificazione conclusiva dell’operazione.
Identificazione dei rifiuti
La casella dedicata all’identificazione dei rifiuti richiede l’uso dei codici pertinenti secondo diversi sistemi di classificazione, a seconda del contesto della spedizione. Possono essere utilizzati, secondo i casi, i codici della Convenzione di Basilea, della decisione OCSE, degli allegati III A o III B del regolamento (UE) 2024/1157, l’elenco UE dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE, il codice nazionale del paese di importazione o altri sistemi pertinenti. Per le spedizioni all’interno dell’Unione, è obbligatorio indicare sempre uno o più codici dell’elenco dei rifiuti della direttiva 2008/98/CE.
Dati quantitativi e descrizione del trattamento
Il certificato richiede dati quantitativi precisi sui rifiuti ricevuti e trattati. Devono essere indicati la data o le date di ricezione, il quantitativo in tonnellate metriche (Mg) o, se del caso, in metri cubi, la descrizione più dettagliata dei rifiuti ricevuti e, nella fase di trattamento, i quantitativi preparati per il riutilizzo o riciclati, recuperati in altro modo o smaltiti. Per tali voci devono essere riportati i corrispondenti codici R e D delle operazioni effettuate.
Dichiarazione finale e attestazione di completamento
La parte conclusiva del certificato contiene la dichiarazione dell’impianto successivo secondo cui le informazioni riportate nelle caselle da 3 a 7 sono complete ed esatte e il recupero o lo smaltimento dei rifiuti descritti è stato completato. La dichiarazione deve essere sottoscritta con indicazione di nome, data e firma, così da conferire al documento valore attestativo nell’ambito della procedura prevista dal regolamento sulle spedizioni di rifiuti.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Oggetto e allegati tecnici
L’articolo 1 stabilisce che il certificato attestante l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di smaltimento, previsto dall’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157, è riportato nell’allegato I. Le istruzioni specifiche per la compilazione del certificato sono contenute nell’allegato II.
Contenuto del certificato
L’allegato I definisce le informazioni obbligatorie da indicare nel certificato, tra cui il riferimento alla notifica, il numero o i numeri di serie del movimento, l’identificazione dell’impianto (intermedio o non intermedio; impianto di recupero o di smaltimento), l’identificazione dei rifiuti mediante i codici pertinenti, il quantitativo ricevuto, la descrizione dei rifiuti, il quantitativo trattato, e la dichiarazione finale di completezza ed esattezza con firma, nome e data.
Identificazione dei rifiuti e codici applicabili
Le istruzioni dell’allegato II precisano che i rifiuti devono essere identificati tramite i codici pertinenti secondo la Convenzione di Basilea, la decisione OCSE, gli allegati III A o III B del regolamento (UE) 2024/1157, l’elenco UE dei rifiuti previsto dalla direttiva 2008/98/CE, il codice nazionale del paese di importazione o altri sistemi di classificazione pertinenti. Per le spedizioni all’interno dell’Unione, deve essere sempre indicato almeno un codice dell’elenco dei rifiuti dell’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE.
Ruolo dell’impianto intermedio e dell’impianto successivo
Secondo l’allegato II, l’impianto che effettua l’operazione intermedia compila le caselle 1 e 2 del certificato e chiede all’impianto successivo di compilare le restanti parti e di presentarlo. L’impianto successivo compila le caselle da 3 a 8, inserendo i dati identificativi, le informazioni sui rifiuti ricevuti, i quantitativi trattati e la dichiarazione conclusiva di avvenuto recupero o smaltimento.
Dati quantitativi e operazioni di trattamento
Il certificato richiede l’indicazione della data o delle date di ricezione, dei quantitativi in tonnellate (Mg) o, se del caso, in m3, della descrizione più dettagliata dei rifiuti ricevuti e dei quantitativi recuperati, riciclati, preparati per il riutilizzo o smaltiti, con i relativi codici R e D. Le istruzioni chiariscono che la casella 7 deve riflettere il completamento del trattamento presso l’impianto successivo.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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