Cassazione Penale, Sentenza n. 19818/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la qualificazione giuridica del fatto operata dal Tribunale del riesame, sostenendo che la condotta non configurerebbe il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), ma piuttosto l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e reati collegati (artt. 393 e 605 c.p.). Pisco deduce che la pretesa creditoria sarebbe legittima, che il debito era riconosciuto e che la liberazione della persona offesa sarebbe avvenuta prima di una richiesta di denaro intesa come corrispettivo della liberazione, sicché mancherebbe il dolo specifico volto ad ottenere un profitto ingiusto quale prezzo della libertà.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In fatto e diritto ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dall'utilizzo del metodo mafioso (art. 416-bis, comma 1, c.p.), in quanto la privazione della libertà era strumentale a ottenere il pagamento di una somma e sono state esercitate violenze e minacce anche contro un terzo (il padre del debitore), non legato al rapporto obbligatorio, con la partecipazione e la rivendicazione del credito da parte di un noto esponente di consorterie camorristiche (Nicola Rullo). Inoltre la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto d'interesse: la presenza dell'aggravante contestata impedisce che una diversa qualificazione comporti effetti concreti favorevoli sulla durata o sulle condizioni della misura cautelare (applicazione dell'art. 407, comma 2, lett. a, c.p.p.). È stata poi condannata la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 630 cod. pen.
È stata applicata la figura del sequestro di persona a scopo di estorsione quando la privazione della libertà è stata finalizzata a ottenere un profitto ingiusto come prezzo della liberazione; la condotta è stata ritenuta strumentale al conseguimento di tale profitto.
art. 605 cod. pen.
Richiamato come possibile alternativa qualificatoria (sequestro semplice), ma la Corte ha escluso questa ricostruzione alla luce delle modalità e del fine estorsivo accertato.
art. 393 cod. pen.
Richiamato come norma relativa all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha distinto il dolo generico di tale reato dal dolo specifico dell'estorsione e ha ritenuto che nel caso concreto mancassero i presupposti per applicare tale norma esclusivamente.
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
Accertata l'aggravante per l'utilizzo del metodo mafioso in ragione della contiguità e della partecipazione di soggetti legati alla criminalità organizzata e della forza intimidatoria esercitata, con conseguente inasprimento della qualificazione e delle conseguenze cautelari.
art. 309 cod. proc. pen.
Norma procedurale che ha regolato la richiesta di riesame (competenza del Tribunale del riesame), procedura da cui origina l'ordinanza impugnata.
art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.
Richiamato a fini di interesse: la presenza dell'aggravante comporta l'applicazione delle regole previste da tale norma, per cui la diversa qualificazione ipotizzata non avrebbe inciso sui termini massimi della misura cautelare; da ciò è derivato il difetto d'interesse al ricorso per cassazione sul profilo della sola qualificazione giuridica.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento in cassazione a carico del ricorrente, constatata l'inammissibilità del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; menzionata come disposizione procedurale esecutiva.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende e alla responsabilità non colposa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non fondata la domanda di esenzione dal pagamento.
Massime di principio
- Quando la privazione della libertà è strumentale a ottenere il pagamento di una somma come prezzo della liberazione e sono esercitate violenze o minacce anche contro terzi estranei al rapporto obbligatorio, la fattispecie tende a qualificarsi come sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.).
- La partecipazione o la rivendicazione dell'azione da parte di soggetti legati alla criminalità organizzata e la minaccia evocativa del loro potere rafforzano la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis c.p.).
- La distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione dipende dall'elemento soggettivo: il primo reato è caratterizzato dal dolo generico (convinzione, anche se infondata, di far valere un diritto), il secondo dal dolo specifico volto al conseguimento di un profitto ingiusto come corrispettivo della libertà.
- In sede di impugnazione di misure cautelari de libertate, il giudizio di cassazione che contesti solo la qualificazione giuridica può essere dichiarato inammissibile per difetto d'interesse quando una diversa qualificazione non avrebbe effetti concreti sulla durata o sulle condizioni della misura cautelare.
- Per ottenere efficacia pratica da un'impugnazione contro una misura cautelare è strategico contestare il quadro indiziario e le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato), non solo la qualificazione giuridica, se da questa non discendono benefici immediati per la libertà personale.
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