Ordinanza n. 1160/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento prot. n. 4370 del 26.3.2026, con il quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Succivo ha disposto il rigetto dell'istanza di Procedura Abilitativa Semplificata presentata dalla ricorrente con nota prot. n. 15253 del 29.10.2025; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale e quindi anche: c) del provvedimento prot. n. 3424 del 09.03.2026, con il quale il medesimo Responsabile ha comunicato il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990; d) delle note prot. n. 17126 e 17127 del 28.11.2025; e) della nota prot. n. 374 del 9.1.2026; per il risarcimento del danno derivante dall'illegittimo ed illecito comportamento posto in essere dall'Amministrazione comunale nei confronti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di Procedura Abilitativa Semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in zona agricola, connesso a preavviso di diniego e agli atti istruttori
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento comunale di rigetto dell'istanza di Procedura Abilitativa Semplificata, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dal comportamento illegittimo dell'amministrazione. Ha contestato, in particolare, l'adeguatezza della motivazione e dell'istruttoria, nonché la valutazione secondo cui non sarebbe stata dimostrata la concreta finalizzazione dell'impianto alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile, requisito necessario per beneficiare della deroga al divieto di realizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, secondo capoverso, del d.lgs. n. 190/2024. La ricorrente ha richiamato la dichiarata finalizzazione dell'impianto a una comunità energetica, l'asserita presentazione di un'istanza di adesione alla CER ANCER, la costituzione della CER INNOVA e la prospettata costituzione della CER Atella Terra Viva. Il TAR ha inoltre rilevato che la ricorrente aveva dichiarato di avere presentato istanza di accesso a un contributo PNRR, circostanza rilevante ai fini dell'individuazione del rito applicabile.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha respinto l'istanza di sospensione per insussistenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto il provvedimento comunale adeguatamente motivato e fondato su un'istruttoria completa, escludendo, allo stato, i dedotti vizi di illogicità e travisamento dei fatti. La mera indicazione nell'istanza che l'impianto fosse finalizzato alla Comunità Energetica locale non è stata considerata sufficiente: occorrevano elementi concreti, inequivoci e attuali relativi ai promotori o aderenti, ai rispettivi ruoli, alla loro effettiva disponibilità, all'organizzazione della futura CER, alle modalità di funzionamento, alla destinazione dell'energia prodotta e alla coerenza tra produzione e fabbisogni energetici. Il TAR ha escluso la rilevanza dell'asserita istanza di adesione alla CER ANCER, poiché non risultava depositata né favorevolmente valutata; ha ritenuto non dimostrato il collegamento tra la CER INNOVA e l'impianto e ha considerato meramente ipotetica la costituzione della CER Atella Terra Viva. Contestualmente, poiché la controversia riguarda una procedura amministrativa concernente un intervento finanziato, almeno in parte, con risorse PNRR, il Collegio ha disposto il mutamento dal rito ordinario al rito speciale previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11-bis, comma 2, secondo capoverso, d.lgs. n. 190/2024
La deroga al divieto di realizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola richiede la dimostrazione, nel procedimento amministrativo, della concreta finalizzazione dell'impianto alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile; non è sufficiente una dichiarazione generica.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di diniego costituisce uno degli atti della sequenza procedimentale esaminata, senza che l'ordinanza sviluppi una specifica interpretazione della disposizione.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento alla sommaria delibazione del fumus boni iuris.
art. 12-bis d.l. 16 giugno 2022, n. 68, convertito dalla l. 5 agosto 2022, n. 108
qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR
La disposizione si applica alle controversie aventi a oggetto procedure amministrative relative a interventi finanziati, anche parzialmente, con risorse PNRR e comporta il mutamento dal rito ordinario al rito speciale previsto dalla norma.
Massime di principio
- Ai fini della deroga al divieto di realizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola subordinata alla finalizzazione dell'impianto alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile, la mera dichiarazione contenuta nell'istanza non è sufficiente; il richiedente deve fornire nel procedimento elementi concreti, inequivoci e attuali circa i promotori o aderenti, i rispettivi ruoli e impegni, il collegamento dell'impianto alla CER, la destinazione dell'energia prodotta e la concreta possibilità di condivisione, anche in rapporto ai fabbisogni energetici e alle potenzialità produttive.
- La verifica della finalizzazione di un impianto a una Comunità Energetica Rinnovabile può richiedere la dimostrazione di un quadro organizzativo e funzionale effettivamente definito; la mera esistenza di una CER, la prospettazione di una futura adesione non documentata o la costituzione di una CER non collegata all'impianto non dimostrano il requisito.
- In sede cautelare, la motivazione del provvedimento e la completezza dell'istruttoria, ove sorrette da una puntuale ricostruzione della sequenza procedimentale e dall'indicazione delle carenze documentali, escludono il fumus boni iuris dei vizi di illogicità e travisamento dedotti dal richiedente.
- Il rito speciale previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022 si applica alle controversie relative a qualsiasi procedura amministrativa concernente interventi finanziati, anche solo in parte, con risorse PNRR; la relativa connessione giustifica il mutamento dal rito ordinario al rito speciale.
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