Sentenza del 23/11/2016 n. 8955 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Notificazione a società estinta - Cancellazione dal registro delle imprese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità della notificazione di un atto impositivo o della riscossione nei confronti di una società già cancellata dal registro delle imprese. Il punto centrale era stabilire se il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 potesse applicarsi anche a cancellazioni anteriori all'entrata in vigore della norma. La sentenza ha qualificato tale disposizione come norma sostanziale e, quindi, priva di efficacia retroattiva.
La decisione
È stato stabilito che il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società, previsto a favore dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o riscossori per tributi e contributi, opera esclusivamente quando la domanda di cancellazione dal registro delle imprese è stata presentata il 13 dicembre 2014 o successivamente. Non può invece applicarsi alle società cancellate anteriormente a tale data. La notificazione effettuata nei confronti di una società estinta deve quindi essere valutata considerando la data della richiesta di cancellazione e, per le cancellazioni anteriori, non può essere giustificata dal differimento introdotto dal d.lgs. n. 175/2014.
Norme richiamate
Art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società opera nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione per tributi o contributi.
La norma ha natura sostanziale e non è retroattiva. Si applica soltanto alle richieste di cancellazione dal registro delle imprese presentate il 13 dicembre 2014 o successivamente.
Art. 2495 c.c.
La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società.
L'estinzione della società produce i suoi effetti secondo la disciplina ordinaria, salvo il differimento quinquennale introdotto dall'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 per i rapporti tributari e contributivi rientranti nel suo ambito.
Cass. n. 6743/2015
La pronuncia è richiamata come conforme al principio secondo cui il differimento quinquennale non si applica alle cancellazioni anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2014.
Massime di principio
- Per verificare la validità di una notificazione diretta a una società cancellata, occorre innanzitutto individuare la data di presentazione della domanda di cancellazione dal registro delle imprese.
- Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione previsto per i debiti tributari e contributivi si applica solo alle cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014 in poi.
- Una norma sostanziale che incide sugli effetti dell'estinzione societaria non può essere applicata retroattivamente, salvo un'espressa previsione legislativa.
- Per le cancellazioni anteriori al 13 dicembre 2014, l'Amministrazione non può invocare il differimento quinquennale previsto dal d.lgs. n. 175/2014 per notificare validamente atti alla società estinta.
- La data della cancellazione e la data di entrata in vigore della norma devono essere documentate e confrontate prima di valutare la validità dell'accertamento o della riscossione.
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