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Sentenza

Sentenza n. 4630/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 2885/2023 depositata in data 14/09/2023

Giustizia amministrativa202504631

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 2885/2023, che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o un equivalente per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 2885/2023, depositata il 14 settembre 2023 e passata in giudicato, che aveva ordinato al Ministero di mettere a sua disposizione la carta docente, o altro equipollente, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per € 500,00 annui. Ha dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo, nonostante la sua rituale notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento. La domanda di ottemperanza non comprendeva le spese liquidate nel giudizio davanti al Tribunale di Milano, distratte in favore dei difensori. In questa sede non è stata proposta domanda per gli interessi sulla somma dovuta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’inottemperanza del Ministero: il titolo era passato in giudicato e ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e la documentazione, insieme alle dichiarazioni della ricorrente, attestava che non era stato effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l’an o il quantum del credito né ha fornito informazioni sull’esecuzione. Ha quindi ordinato il pagamento integrale entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della ricorrente. Ha escluso la maggiorazione per interessi, poiché l’importo della carta docente è indicato al valore nominale e non è suscettibile di ulteriori maggiorazioni, anche se utilizzato nell’anno successivo. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

    Per procedere all’esecuzione del titolo di condanna pecuniaria nei confronti dell’amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla disposizione.

  • art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Non spettano i pretesi interessi sulla somma riconosciuta dal Giudice ordinario, in quanto l’importo di cui si discute non può essere maggiorato di interessi, atteso che – ex art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 – lo stesso è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell’anno successivo a quello di erogazione (cfr. Tar Lombardia n. 1768/2025).

    Il valore della carta docente, indicato al valore nominale, non può essere maggiorato di interessi, neppure quando venga utilizzato nell’anno successivo a quello di erogazione.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza a una condanna pecuniaria dell’amministrazione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, la mancata esecuzione del titolo passato in giudicato e ritualmente notificato giustifica l’accertamento dell’inottemperanza e l’ordine di pagamento.
  • Quando l’amministrazione costituita non contesta l’an e il quantum del credito risultante dal titolo e non offre elementi sull’avvenuto pagamento, la documentazione e le dichiarazioni della parte creditrice che attestino il mancato pagamento, anche parziale, fondano l’accoglimento della domanda di ottemperanza.
  • Il valore della carta docente, essendo stabilito al valore nominale, non è maggiorabile con interessi, anche se utilizzato nell’anno successivo a quello di erogazione.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta e fissare il termine per l’intervento sostitutivo dopo la comunicazione dell’inadempimento da parte del creditore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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