Sentenza del 30/03/2016 n. 2846 - Comm. Trib. Prov. Milano
TRANSFER PRICING - Applicabilità a fini IRAP - Incertezza applicazione norma tributaria - Sanzioni per infedele dichiarazione - Non applicabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il testo riassume una controversia sulla rilevanza della disciplina del transfer pricing nella determinazione della base imponibile IRAP e sull’applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione. Il punto decisivo è che l’art. 1, comma 281, della Legge di Stabilità 2014 ha chiarito l’applicabilità della disciplina anche ai fini IRAP; per i periodi d’imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, erano già scaduti i termini per presentare la dichiarazione, restava però una situazione di obiettiva incertezza normativa.
La decisione
È riconosciuta l’applicabilità della disciplina del transfer pricing anche ai fini IRAP, in ragione dell’intervento chiarificatore dell’art. 1, comma 281, della Legge di Stabilità 2014. Tuttavia, per i periodi d’imposta con dichiarazione già scaduta all’entrata in vigore della legge, non sono applicabili le sanzioni per infedele dichiarazione, perché la violazione dipendeva da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito della norma tributaria. Il testo non indica l’esito formale del giudizio, il giudice, le parti, eventuali importi o la statuizione sulle spese.
Norme richiamate
Art. 1, comma 281, Legge di Stabilità 2014
stante l'intervento chiarificatore del disposto dell'art. 1, comma 281 della Legge di Stabilità 2014.
La disposizione chiarisce che la disciplina del transfer pricing si applica anche nella determinazione della base imponibile IRAP.
Norma tributaria sulle sanzioni per infedele dichiarazione in presenza di obiettiva incertezza
per i periodi d'imposta per i quali, all'entrata in vigore della menzionata legge, fossero già decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione, non devono essere applicate le sanzioni per infedele dichiarazione, trattandosi di violazioni dipese da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
Quando la portata o l’ambito di applicazione di una norma tributaria è obiettivamente incerto, non si applicano le sanzioni per infedele dichiarazione per i periodi la cui dichiarazione era già scaduta al momento del successivo chiarimento normativo.
Massime di principio
- Un chiarimento normativo successivo può confermare l’applicabilità di una disciplina sostanziale anche a un tributo, ma ciò non comporta automaticamente l’applicazione retroattiva delle sanzioni per condotte tenute quando la regola era obiettivamente incerta.
- Per valutare l’esclusione delle sanzioni occorre verificare se, alla data di scadenza della dichiarazione, la disciplina presentasse un’incertezza oggettiva sulla propria portata o sul proprio ambito applicativo; il successivo chiarimento può essere rilevante per tale valutazione.
- L’esclusione delle sanzioni descritta nel testo riguarda i periodi d’imposta per i quali il termine di presentazione della dichiarazione era già decorso all’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014.
Testo integrale
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