Cassazione Civile, Ordinanza n. 26847/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia riguarda la cessione di un ramo d'azienda stipulata nel febbraio 2012 tra due società poi coinvolte in una procedura fallimentare. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda della curatela, qualificando l'operazione come simulazione assoluta. In appello la Corte territoriale ha invece escluso la simulazione e, su domanda riproposta dalla curatela, ha dichiarato l'atto inefficace nei confronti della massa dei creditori ai sensi dell'art. 2901 c.c. La società cessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla tardività della costituzione della curatela e sulla tempestività del deposito di note a verbale; 2) violazione degli artt. 2697 e 2901 c.c., deducendo che la curatela non avrebbe provato i presupposti dell'azione revocatoria; 3) omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che lo stabilimento e l'azienda non fossero nella disponibilità/proprietà della fallita ma di altra società; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto di condanna alle spese, subordinata all'eventuale nullità della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, pur formalmente formulato come violazione di legge, richiedeva una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze processuali; inoltre non si confrontava con la motivazione della Corte d'appello, che aveva ritenuto tempestiva la riproposizione della domanda revocatoria ex art. 346 c.p.c. entro la prima udienza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto, in sostanza, a ottenere un nuovo giudizio di merito sui presupposti della revocatoria; la Corte territoriale aveva invece accertato l'eventus damni e la scientia damni sulla base della complessiva situazione patrimoniale della debitrice e dei legami familiari tra le società. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché l'omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. quando il fatto storico sia stato comunque valutato dal giudice di merito. Il quarto motivo è stato parimenti inammissibile, essendo fondato sulla dedotta nullità della decisione, non riconosciuta. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata per la mancata difesa della parte intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
principio del chiesto e pronunciato
la censura di omessa pronuncia è inammissibile quando, sotto veste di violazione di legge, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e della motivazione di merito.
art. 346 c.p.c.
la domanda o eccezione non accolta in primo grado e rimasta assorbita va riproposta con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, altrimenti opera la presunzione di rinuncia.
art. 2697 c.c.
l'onere probatorio sulla revocatoria grava sulla parte che la propone, ma la doglianza è inammissibile se si traduce in una richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 2901 c.c.
l'azione revocatoria richiede l'accertamento dell'eventus damni e, per l'atto oneroso successivo al credito, della scientia damni del terzo; tali presupposti possono essere desunti anche da presunzioni semplici.
art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.
non consente di sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360 comma 1 n.5 c.p.c.
l'omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice.
art. 91 c.p.c.
la censura sulle spese è infondata quando viene meno il presupposto della dedotta nullità della sentenza.
art. 380-bis.1 c.p.c.
la trattazione è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito camerale accelerato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una censura che, pur formalmente dedotta come violazione di legge, miri in concreto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove riservata al giudice di merito.
- La domanda o eccezione non esaminata in primo grado deve essere riproposta dalla parte interessata con il primo atto difensivo utile e, comunque, non oltre la prima udienza, altrimenti opera la presunzione di rinuncia.
- L'azione revocatoria ordinaria richiede la prova dell'eventus damni e, quando l'atto è oneroso e successivo al sorgere del credito, della consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo; tali elementi possono essere provati anche per presunzioni semplici.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se il fatto storico controverso è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, ancorché non siano state esaminate tutte le singole risultanze istruttorie.
- La censura sulle spese processuali resta priva di autonoma consistenza quando dipende integralmente da un vizio della decisione principale che il giudice di legittimità esclude.
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