Sentenza n. 14755/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Prefettura di Roma, S.U.I., di rigetto della richiesta di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento dell’8 aprile 2026 con cui la Prefettura di Roma aveva rigettato la richiesta di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato presentata in favore di un cittadino straniero, chiedendone l’annullamento unitamente agli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali. Il testo non espone specifici motivi di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha riferito che, a seguito del riesame dell’istanza, il provvedimento impugnato era stato annullato in autotutela ed era stato rilasciato il nulla osta richiesto il 31 luglio 2026.
La decisione
Il TAR, sentite le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’atto negativo impugnato era stato annullato in autotutela e il nulla osta richiesto era stato rilasciato. Quanto alle spese, il giudice ha applicato il principio della soccombenza virtuale: gli elementi documentali che avevano indotto l’amministrazione a rivedere la propria posizione erano già nella sua disponibilità al momento dell’adozione dell’atto negativo ed erano stati tempestivamente comunicati. Le amministrazioni resistenti sono state quindi condannate al pagamento di euro 750,00, oltre spese generali, IVA e CPA, nonché alla rifusione del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il provvedimento impugnato è stato annullato dall’amministrazione in autotutela; il testo non specifica ulteriormente i presupposti normativi dell’annullamento d’ufficio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato e adotta l’atto richiesto dal ricorrente, viene meno l’interesse alla decisione sull’annullamento e il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale è giustificata quando l’amministrazione, riesaminando la propria decisione, accoglie la pretesa del privato sulla base di documenti che erano già nella sua disponibilità al momento dell’adozione dell’atto negativo e che le erano stati tempestivamente comunicati.
- L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato e il contestuale rilascio del provvedimento richiesto non escludono la condanna dell’amministrazione alle spese, se la controversia è divenuta superflua per effetto del riesame amministrativo successivo alla proposizione del ricorso.
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