Sentenza del 19/05/2016 n. 33 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Imposta di Registro - Presunta elusione della cessione di azienda - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la rettifica dell'imposta di registro con riferimento alla cessione di azienda, presumibilmente sostenendo l'erroneità della determinazione del valore di avviamento e del valore dei beni ceduti, nonché l'eventuale insussistenza di un'operazione elusiva realizzata mediante cinque distinti passaggi notarili tra il 1° febbraio 2010 e il 5 dicembre 2014.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata. Il criterio utilizzato dall'Ufficio per determinare il valore di avviamento è stato considerato idoneo e coerente con il rapporto ricavi/redditi previsto dalla procedura richiamata. È stata inoltre ritenuta congrua la rideterminazione del valore dei beni trasferiti attraverso i cinque atti notarili. Essendo stati considerati fondati i presupposti di fatto e di diritto, l'avviso di rettifica è stato giudicato correttamente motivato ed efficace, con conseguente conferma della pretesa fiscale.
Norme richiamate
Art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 460/1996
La norma è stata utilizzata come riferimento per verificare la congruità del rapporto tra ricavi e redditi nella determinazione del valore di avviamento dell'azienda ceduta. Il criterio applicato dall'Ufficio è stato ritenuto conforme alla procedura prevista.
Massime di principio
- Nelle cessioni d'azienda, l'Amministrazione finanziaria può rideterminare il valore dell'avviamento e dei beni trasferiti quando gli elementi disponibili evidenziano valori non coerenti con i ricavi, i redditi o l'effettiva consistenza economica dell'operazione.
- La realizzazione del trasferimento mediante più atti notarili distinti non impedisce, di per sé, una valutazione unitaria dell'operazione, soprattutto quando i passaggi riguardano beni riconducibili alla medesima azienda e si susseguono in un arco temporale significativo.
- Un avviso di rettifica è considerato adeguatamente motivato quando indica i presupposti di fatto, i criteri di stima e le ragioni giuridiche che giustificano la rideterminazione del valore imponibile.
- La contestazione dell'elusione o della sottovalutazione richiede elementi concreti idonei a dimostrare che i criteri dell'Ufficio siano irragionevoli, non pertinenti o applicati in modo non coerente con la situazione economica effettiva.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe concentrarsi sulla correttezza dei valori dichiarati, sulla reale autonomia dei singoli trasferimenti, sull'assenza di un disegno unitario e sulla specifica adeguatezza della motivazione dell'avviso.
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