Sentenza del 11/02/2015 n. 2620 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'aumento della rendita catastale dell'immobile, inizialmente determinata in Euro 53.778,00, poi elevata a Euro 180.000,00 e infine a Euro 265.121,00. Ha contestato, tra l'altro, l'asserita ultrapetizione della CTR, l'utilizzo dei criteri estimativi basati sul costo di costruzione deprezzato, la possibilità di riesaminare e rettificare un classamento già esistente in assenza di una presunta palese incongruità, nonché la motivazione dell'avviso e della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e per non chiara corrispondenza tra la censura proposta e il contenuto della sentenza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché cumulava indistintamente violazioni di legge e vizi motivazionali e tendeva a ottenere una nuova valutazione di merito, non consentita in cassazione. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili e comunque infondati: la contribuente non aveva dimostrato di aver tempestivamente sollevato la relativa eccezione nei precedenti gradi e la norma che avrebbe vietato il nuovo classamento in assenza di una palese incongruità non risultava tra quelle invocate. È stata confermata la rendita catastale di Euro 265.121,00 e la società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia del Territorio Euro 5.000,00 per spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Vieta al giudice di pronunciarsi su domande o eccezioni non proposte. La censura di ultrapetizione deve però indicare specificamente quale domanda o eccezione sarebbe stata oltrepassata e dove essa sia stata formulata.
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Impone al ricorrente per cassazione di esporre in modo chiaro, specifico e autosufficiente le ragioni della censura. La Corte non è tenuta a ricostruire autonomamente le doglianze.
Art. 360 c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione. Le censure devono essere ricondotte con precisione a una specifica violazione di legge o a un vizio ammissibile della motivazione.
Art. 384, comma 4, c.p.c.
Se la decisione è conforme al diritto, la Corte può correggerne o integrarne la motivazione senza necessariamente cassare la sentenza.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 15, 27, 28, 29 e 30
Le disposizioni disciplinano i criteri e le modalità di determinazione del classamento e della rendita catastale. Nel caso concreto è stato ritenuto legittimo il ricorso al procedimento estimativo fondato sul costo di produzione deprezzato, considerando ubicazione, tipologia edilizia, dotazioni, superfici e aree pertinenziali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente contestare genericamente la stima: occorre indicare con precisione la norma violata, il criterio errato e il modo in cui l'errore ha inciso sulla decisione.
- La Corte di cassazione non rivaluta normalmente i dati tecnici, le superfici, la categoria catastale o il valore economico dell'immobile: tali accertamenti appartengono al merito, salvo specifici vizi giuridici o motivazionali ammissibili.
- Un nuovo classamento può essere ritenuto legittimo quando l'amministrazione accerta difformità concrete rispetto alla dichiarazione o alla situazione catastale precedente, anche mediante sopralluogo, purché la determinazione sia adeguatamente giustificata.
- Per contestare in cassazione un'eccezione non esaminata dal giudice d'appello, il ricorrente deve dimostrare di averla proposta tempestivamente nei gradi precedenti e indicare esattamente gli atti processuali che la contengono.
- La contestazione di un metodo estimativo deve distinguere chiaramente tra violazione di legge e critica alla valutazione tecnica: la seconda, se mira a sostituire la stima del giudice di merito con una diversa, è generalmente inammissibile.
- La rendita catastale può essere determinata considerando il complesso delle caratteristiche funzionali ed economiche dell'immobile, comprese dotazioni, aree pertinenziali e destinazione effettiva, non soltanto la superficie principale edificata.
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