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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15436/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento IVA relativi al 2004 (recupero complessivo di diverse milioni di euro) per presunta frode carosello connessa a cessioni di moduli software (pacchetto "Pulsar"). La contribuente contestava: incompetenza territoriale dell'Ufficio emittente; illegittimità e carenza motivazionale del verbale del 29.07.2013 e degli avvisi (contestando che non vi fossero "nuovi elementi" rispetto a precedenti verifiche del 2007/2008); erronea applicazione del raddoppio dei termini e dei relativi profili di transitorietà normative; illegittimità delle sanzioni e mancato esame di fatti decisivi. Richieste di annullamento degli accertamenti e delle sanzioni.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto i motivi per lo più inammissibili o manifestamente infondati e ha confermato le valutazioni di merito (CTP e CTR): è stata confermata la fondatezza dell'accertamento in relazione alla frode carosello, la legittimità della competenza territoriale indicata dall'Amministrazione (tenuto conto del carattere interno delle ripartizioni d'ufficio), la possibilità di procedere a nuovo accertamento malgrado precedenti attività istruttorie non sfociate in avviso, e l'applicazione del regime del raddoppio dei termini ove sussistessero elementi indiziari di reato tributario; inoltre la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione, da parte dell'Ufficio, della disciplina sanzionatoria più favorevole ove applicabile. Conseguentemente sono stati confermati gli avvisi di accertamento e le sanzioni impugnate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n.600/1973, art. 31, comma 2

    La competenza dell'Ufficio si determina in base al domicilio fiscale alla data della presentazione (o della scadenza) della dichiarazione; le ripartizioni interne (Direzioni Provinciali divise in sotto-uffici) sono atti organizzativi interni e non invalidano l'individuazione normativa della competenza dell'ufficio nel suo complesso

  • D.P.R. n.600/1973, art. 43, comma 4

    L'obbligo di indicare 'nuovi elementi' sussiste con riferimento agli accertamenti integrativi/modificativi in aumento rispetto a un accertamento già formalizzato; se prima non è stato emesso alcun avviso definitivo, il potere pieno di accertamento non è vincolato dall'emersione di 'nuovi elementi'

  • D.P.R. n.633/1972, art. 57

    art. 57 (commi rilevanti relativi ai termini di accertamento e al raddoppio)

    I termini per l'accertamento IVA sono raddoppiati quando sussistono seri indizi di reato che comportano l'obbligo di denuncia penale per reati tributari; il raddoppio opera anche se la denuncia è presentata tardivamente o archiviata, rilevando la sussistenza dell'obbligo oggettivo

  • Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), art. 12, comma 4

    Le deduzioni e le memorie prodotte dal contribuente devono essere valutate dall'Amministrazione; tuttavia le doglianze generiche e non circostanziate del contribuente non compromettono la fondatezza di un nuovo accertamento quando mancava un precedente atto definitivo

  • D.Lgs. n. 74/2000 (reati tributari)

    La presenza di elementi indiziari di reato tributario impone all'Amministrazione l'obbligo di denuncia; tale obbligo è fattore che giustifica il raddoppio dei termini di accertamento

  • D.L. 16/2012, art. 8 (conv. L. 44/2012)

    La disciplina più favorevole introdotta dalla norma sulla responsabilità in materia di fatture per operazioni non reali può essere applicata dall'Ufficio in senso favorevole al contribuente anche con riguardo a fatti anteriori, e la CTR ha ritenuto corretta l'applicazione di tale regime più favorevole da parte dell'Amministrazione

  • Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), art. 1, comma 132

    art. 1, comma 132 L. 208/2015

    Le modifiche normative successive (in particolare rispetto al raddoppio dei termini) sono soggette a regimi transitori che, per gli atti già notificati entro determinate date, preservano gli effetti degli avvisi già emessi; la giurisprudenza di legittimità interpreta restrittivamente le innovazioni ai fini retroattivi

  • D.L. 31 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 1, lett. a)

    art. 7, comma 1, lett. a) D.L. 70/2011

    Le norme sul coordinamento e limitazione dei controlli amministrativi non escludono la possibilità di reiterare attività istruttorie; la violazione delle regole organizzative di accesso non produce automaticamente la nullità dell'atto impositivo

  • Giurisprudenza costituzionale e di legittimità (es. C. Cost. 247/2011; Cass. sez. 5 sent. n.16436/2009; sent. n.16728/2016 ecc.)

    I precedenti giurisprudenziali richiamati chiariscono: a) la natura interna delle ripartizioni d'ufficio; b) il funzionamento del raddoppio dei termini in presenza di obbligo di denuncia penale; c) i limiti del sindacato di legittimità in cassazione

Massime di principio

  • Attività istruttorie e controlli documentali rimasti allo stadio di verifica non impediscono che l'Amministrazione svolga successivi accertamenti: l'obbligo di indicare "nuovi elementi" riguarda soltanto gli accertamenti integrativi rispetto a un atto già formalizzato
  • La ripartizione territoriale interna di grandi uffici (es. Direzioni Provinciali con suddivisioni) è un fatto organizzativo interno che non invalida, di per sé, la competenza dell'Amministrazione nel suo complesso né gli atti emessi dall'Ufficio
  • Il raddoppio dei termini per l'accertamento IVA/IRPEF opera quando esistono seri indizi di reato tributario che impongono l'obbligo di denuncia: rileva la sussistenza dell'obbligo, non l'opportunità o la tempestività della denuncia
  • In vicende complesse e attraversate da intrecci societari, le ricostruzioni fondate su presunzioni gravi e convergenti (es. prezzi invariati nei passaggi, mancata prova di consegna/pagamento, emissione di note di credito irregolari) possono legittimare l'accertamento per frode carosello
  • Il contribuente deve formulare in giudizio censure circostanziate, precise e autosufficienti: censure generiche, prive di documentazione o non esposte con chiarezza risultano inammissibili o inefficaci in cassazione
  • L'Amministrazione può applicare, ove normativamente previsto e più favorevole al contribuente, il nuovo regime sanzionatorio anche rispetto a fatti anteriori; questioni di transitorietà normativa richiedono attento esame temporale delle notifiche degli atti

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