Cassazione Civile, Sentenza n. 15406/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento per gli anni 2009, 2010 e 2011 connessi a presunte omissioni nella fatturazione di provvigioni percepite come agente di commercio per la società RACAM s.r.l.. L'Amministrazione, sulla base di documentazione extracontabile (contabilità "in nero") rinvenuta presso la società, ha ritenuto che le provvigioni effettive fossero calcolate con percentuale del 20% e ha determinato una maggiore base imponibile; il contribuente aveva dichiarato provvigioni al 6% e in primo grado otteneva una parziale accoglimento con riduzione degli accertamenti applicando una percentuale del 10%. In appello la CTR ha riformato la sentenza di primo grado riconoscendo la percentuale del 20% in base ai documenti rinvenuti nella contabilità occulta. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, fra l'altro, la mancata considerazione degli studi di settore e l'irregolarità dei metodi induttivi utilizzati dall'Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. Ha ritenuto inammissibili e/o manifestamente infondati i motivi presentati: (i) il richiamo alla percentuale del 10% (richiesta dall'Ufficio in sede di procedura di adesione) non è un fatto storico decisivo che la CTR avrebbe omesso di valutare e, comunque, non prevale rispetto alla documentazione concreta rinvenuta nella contabilità occulta di Racam; (ii) l'accertamento analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39 DPR 600/1973 è legittimo anche in presenza di scritture formali regolari se sussistono indizi gravi, precisi e concordanti (qui la contabilità "in nero"). Pertanto è stata confermata la decisione della CTR che aveva riconosciuto la percentuale del 20%. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite (liquidate in euro 8.000 oltre spese prenotate a debito) e la sentenza dà atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore onere ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiesta in cassazione che un vizio di motivazione indichi l'omissione di un fatto decisivo: la Corte osserva che il motivo deve indicare fatti storici concreti omessi dalla decisione impugnata; la mera argomentazione di incongruenza con atti di adesione non soddisfa il requisito.
art. 39, d.P.R. 600/1973 (co.1 lett. d) e co.2)
Autorizza l'accertamento analitico‑induttivo: l'Ufficio può, anche con contabilità formalmente regolare, rettificare i redditi se la contabilità risulta complessivamente inattendibile sulla base di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (qui la contabilità occulta rinvenuta nei locali della società verificata supera i parametri medi settoriali).
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato in dispositivo per l'ulteriore obbligo di versamento connesso al procedimento; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma.
Massime di principio
- La scoperta di documentazione extracontabile (contabilità "in nero") nell'ambito della verifica presso la società principale può costituire prova idonea a superare le percentuali di riferimento medie settoriali e le risultanze della contabilità ufficiale dell'agente.
- Le valutazioni e le proposte emerse in sede di procedura di adesione non assumono automaticamente valore di fatto decisivo nel giudizio; sono elementi conciliativi e non prevalgono su prove documentali concrete rinvenute in sede di verifica.
- L'accertamento analitico‑induttivo ex art. 39 DPR 600/1973 è legittimo anche se le scritture formali risultano regolari, purché l'Amministrazione produca elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che denotino l'inattendibilità complessiva della contabilità.
- In sede di cassazione il ricorrente deve indicare con precisione fatti storici omessi dalla decisione impugnata per fondare un motivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; motivi vaghi o meramente assertivi sono inammissibili o manifestamente infondati.
- La semplice presenza in atti di dati relativi a corrispettivi o percentuali riferiti a soggetti non direttamente collegati al ricorrente richiede un'analisi probatoria che colleghi tali elementi alla sua concreta posizione; in assenza di prova contraria, la documentazione interna dell'azienda verificata ha elevato valore probatorio.
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