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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15608/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento (iscrizione a ruolo n. 2008/188 esecutiva il 16/04/2008, importo €250,45) relativamente al diritto camerale 2005 con sanzione. Il ricorso in Cassazione deduceva: 1) violazioni procedurali per ammissibilità di documenti prodotti in appello e omesso esame di fatto; 2) nullità/inesistenza della notificazione della cartella per mancanza della data nella relata; 3) inesistenza giuridica della notificazione per omissione della qualità dell'agente notificatore, generalità del sottoscrittore e sottoscrizione illeggibile; 4) carenza di motivazione della cartella come atto impositivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere perché il debito oggetto del giudizio rientra nell'annullamento automatico previsto dal d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4 (debiti residui fino a €1.000, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, per carichi affidati 1/1/2000-31/12/2010). La cartella (€250,45) è quindi annullata ope legis e la controversia si estingue; le spese processuali sono compensate e non è dovuto alcun ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4, comma 1, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136

    I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.

    L'annullamento opera automaticamente ipso iure se sussistono i presupposti (periodo 2000-2010 e importo residuo ¤<=1.000) e, per carichi litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere anche in assenza di formale provvedimento di sgravio.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 23, 32, 57, 58

    Norme sul processo tributario cui la ricorrente aveva fatto riferimento per questioni di ammissibilità e onere della prova; la Corte non ha invece deciso il merito in quanto la controversia si è estinta per causa sopravvenuta.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato con riferimento all'onere di decidere sulle prove e sull'istruttoria; non del pari risolutivo per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Richiesto in relazione al potere del giudice di ordinare d'ufficio l'assunzione di mezzi di prova; non decisivo in presenza dell'estinzione ope legis.

  • art. 2697 cod. civ.

    Norma sull'onere della prova invocata dalla ricorrente; la Corte non ha affrontato l'accertamento probatorio per effetto dell'estinzione della controversia.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

    Norma sulle notificazioni degli atti di riscossione citata nelle doglianze sulla validità della relata; la Corte ha ritenuto irrilevante il confronto di merito per l'annullamento ope legis del debito.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60

    Richiamato in relazione alle formalità di notifica degli atti tributari; non decisivo alla stregua dell'estinzione del giudizio.

  • art. 148 cod. proc. civ.

    Riferimento procedurale sulle formalità di notificazione e sulla relata; non valutato nel merito per la causa sopravvenuta.

  • legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    Richiamata in relazione all'obbligo di motivazione degli atti amministrativi (qui la cartella come primo atto impositivo); la questione è rimasta assorbita dall'annullamento del debito.

  • legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Richiamata riguardo alle garanzie del contribuente nei giudizi tributari; non necessaria la pronuncia sul merito per la cessazione della materia del contendere.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato; la Corte ha ritenuto che, essendo la cessazione della materia del contendere una causa di definizione, non sussistano le condizioni per applicare la misura aggiuntiva del contributo unificato di natura sanzionatoria.

Massime di principio

  • Se il debito oggetto di causa rientra nei presupposti dell'art. 4 del d.l. 119/2018 (carichi affidati 2000-2010 e importo residuo ¤<=1.000), l'annullamento opera automaticamente e, per i contenziosi in corso, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.
  • L'estinzione ope legis per annullamento del debito produce l'effetto di rendere irrilevanti le questioni procedurali sollevate (validità della notifica, sottoscrizione, motivazione della cartella) senza necessità di verifica di merito.
  • La soglia di ¤1.000 va valutata considerando capitale e sanzioni e, per gli interessi, quelli da ritardata iscrizione a ruolo, come interpretato dalla giurisprudenza richiamata.
  • In caso di estinzione della controversia per causa sopravvenuta, le spese processuali possono essere compensate tra le parti e non è dovuto il contributo unificato aggiuntivo salvo i casi tipici di condanna per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
  • Le doglianze formali sulla notificazione (mancanza data, qualifiche dell'agente, sottoscrizione illeggibile) devono comunque essere valutate nel merito se l'estinzione del rapporto non opera; tuttavia, quando opera l'annullamento automatico, tali contestazioni perdono rilievo pratico.
  • La produzione di documenti in appello può essere censurata se diretta ad introdurre fatti nuovi non pertinenti alle difese già svolte, ma la loro ammissibilità andrà comunque valutata in base al principio di economia processuale e alle specifiche regole del procedimento tributario.

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