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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15506/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Opposizione all'esecuzione di una pluralità di cartelle/ruoli riferibili a sanzioni amministrative per complessivi €85.216,53; il Giudice di Pace ha dichiarato cessata la materia del contendere per alcuni crediti e ha accolto l'opposizione per altri, liquidando in favore dell'opponente una somma di €1.990,00 per spese di lite e apparentemente disponendo una parziale compensazione al 50%. Latini ha appellato esclusivamente la parte relativa alla liquidazione delle spese (sostenendo di essere integralmente vittorioso e che vi fosse violazione dei minimi tariffari e/o errore nell'indicazione della parziale compensazione). In secondo grado il Tribunale ha confermato il dispositivo ma ha corretto la motivazione interpretando la sentenza di primo grado nel senso che il GdP aveva inteso liquidare integralmente le spese in favore dell'opponente, ai valori medi dello scaglione massimo previsto per il giudice di pace, e ha rigettato l'appello. In Cassazione si discutevano la legittimità di tale correzione della motivazione, la possibilità di applicare scaglioni tariffari di valore maggiori per controversie di valore complessivo superiore al massimo previsto per il giudice di pace e la regolarità della pronuncia sulle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Latini. Ha ritenuto legittima l'interpretazione e la correzione della motivazione operata dal Tribunale, confermando l'importo di €1.990,00 riconosciuto in favore dell'opponente (inteso come liquidazione integrale delle spese del primo grado ai valori medi dello scaglione massimo del giudice di pace). La Corte ha enunciato il principio che, ove il valore complessivo della controversia trattata davanti al giudice di pace sia superiore a €26.000,00, si applica comunque lo scaglione di valore massimo previsto per il giudice di pace, modulando i compensi tra minimi e massimi; non è consentito scendere sotto i minimi tariffari e il superamento dei massimi è ammesso solo in casi eccezionali con motivazione specifica. Le spese del giudizio di legittimità sono dichiarate integralmente compensate tra le parti. Il ricorso è quindi respinto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla possibilità del giudice d'appello di integrare o correggere la motivazione della sentenza di primo grado purché la nuova motivazione sia fondata sulle risultanze processuali e rientri nel devolutum.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Invocato come criterio di cassazione per violazione di norme di diritto; la Corte valuta l'assenza di vizi tali da giustificare la riforma del dispositivo e riconosce la discrezionalità del giudice nella liquidazione delle spese entro i limiti tariffari.

  • art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c.

    Richiamato circa il difetto di motivazione apparente o contraddittoria; la Corte ritiene sanabile la presunta contraddizione mediante integrazione/correzione della motivazione in sede di appello se ricostruibile entro il devolutum.

  • D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (art. 4)

    Disciplina la tabella di liquidazione dei compensi forensi; la Corte interpreta l'art.4 e le successive modifiche affermando che per il giudice di pace si applica lo scaglione massimo previsto (fino a €26.000) anche se il valore complessivo è superiore, modulando tra minimi e massimi; i valori minimi sono inderogabili e il superamento dei massimi è possibile solo in casi eccezionali con motivazione.

  • D.M. 8 marzo 2018 n. 37 (modifica D.M. 55/2014)

    Rilevata come modifica normativa che ha inciso sulla formulazione dei parametri di liquidazione; la Corte la considera nel quadro che rende inderogabili i valori minimi della tariffa.

  • D.M. 13 agosto 2022 n. 147 (ulteriore modifica)

    Citato come ultima modifica normativa rilevante: la Corte menziona tale intervento nella considerazione delle regole di aumento/ diminuzione dei valori medi e del potere di deroga ai massimi in casi eccezionali.

  • art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. L. 176/2020)

    Richiamato solo in relazione alla trattazione in pubblica udienza e all'organizzazione del procedimento (norma emergenziale/organizzativa).

  • artt. 375 e 380-bis c.p.c.

    Citate in relazione alla scelta della trattazione in camera di consiglio e alle modalità processuali; non rilevanti ai fini del merito sostanziale sulla liquidazione delle spese.

  • art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Riferito ai presupposti processuali connessi a conseguenze amministrative della decisione (accertamento del rigetto/ inammissibilità/ improcedibilità dell'impugnazione); la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti.

Massime di principio

  • Se la statuizione sulle spese di primo grado è contraddittoria o ambigua, il giudice d'appello può integrarne o correggerne la motivazione, purché la nuova motivazione sia radicata nelle risultanze processuali e rientri nei limiti del devolutum.
  • Davanti al giudice di pace, se il valore complessivo della controversia eccede il massimo previsto dalla tariffa per quel giudice (es. > €26.000), si applica comunque lo scaglione massimo previsto per il giudice di pace; il giudice può modulare i compensi tra minimi e massimi tenendo conto del valore effettivo e degli altri criteri tariffari.
  • I valori minimi della tariffa sono inderogabili: non è ammessa una liquidazione al di sotto dei minimi previsti per lo scaglione applicabile.
  • Il superamento dei valori massimi di tariffa è possibile solo in casi eccezionali e richiede motivazione specifica, adeguata e puntuale.
  • Questioni di diritto che non richiedono accertamenti di fatto (es. corretta applicazione di tariffe o interpretazione normativa) possono essere decise in sede di appello con integrazione della motivazione anche se non tutte le censure sono state sviluppate in primo grado.
  • Per ottenere un diverso scaglione tariffario (quello del Tribunale anziché del Giudice di Pace) non basta sommariamente far valere un valore complessivo superiore: occorre tener conto della competenza e delle regole tariffarie specifiche; la mera entità numerica del valore non impone l'applicazione automatica della tariffa del Tribunale.

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