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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25450/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una misura cautelare personale custodiale applicata a due indagati in relazione a un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di truffe ai danni di persone anziane e ad alcuni reati fine. Il tribunale del riesame aveva confermato l'ordinanza genetica del G.I.P. che disponeva la custodia in carcere. Entrambi i ricorrenti hanno dedotto, con motivi sostanzialmente coincidenti, tre censure: 1) violazione delle norme sull'interrogatorio preventivo e vizio di motivazione, lamentando che l'autorità procedente non avrebbe svolto ricerche adeguate prima di ritenere impossibile la partecipazione all'interrogatorio, e sostenendo che erano disponibili indicazioni utili sui loro effettivi luoghi di dimora emerse solo in sede di riesame; 2) violazione delle norme sui gravi indizi di colpevolezza e motivazione illogica, contestando che il giudizio indiziario fosse fondato su conversazioni intercettate senza adeguata contestualizzazione e senza specifici riscontri; 3) violazione delle norme sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura, lamentando che il tribunale avesse valorizzato precedenti per reati diversi e che non avesse considerato la proporzionalità e l'adeguatezza di misure meno afflittive, in particolare gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il giudizio sulla rituale esecuzione delle ricerche per la notifica dell'invito all'interrogatorio preventivo è un accertamento di fatto non censurabile in cassazione se non per manifesta illogicità, e che il tribunale del riesame aveva motivato in modo congruo l'adeguatezza delle ricerche eseguite. Ha poi ritenuto il secondo motivo generico e comunque diretto a una inammissibile rivalutazione del materiale indiziario, poiché non indicava specifiche conversazioni intercettate né il contenuto contestato. Il terzo motivo è stato giudicato parimenti inammissibile perché richiedeva una nuova valutazione del merito cautelare: la motivazione sul pericolo di reiterazione e sull'inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere è stata ritenuta completa, logica e coerente, fondata su modalità dei fatti, personalità degli indagati, precedenti specifici e professionalità del meccanismo truffaldino. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 291 c.p.p.

    comma 1-quater; comma 1-sexies

    La riforma del 2024 ha introdotto l'obbligo di interrogatorio preventivo salvo specifiche eccezioni cautelari; il vizio relativo alle ricerche per la notifica dell'invito si apprezza come giudizio di fatto sulla ritualità del procedimento notificatorio.

  • art. 292 c.p.p.

    Richiamato come norma sulla motivazione dell'ordinanza cautelare e sulla dedotta violazione relativa all'interrogatorio preventivo e ai presupposti cautelari.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla censura sui gravi indizi di colpevolezza.

  • art. 274 c.p.p.

    Le esigenze cautelari sono state ravvisate nel concreto pericolo di recidivanza, da valutare in termini di attualità e concretezza sulla base della fattispecie concreta, della personalità e del contesto.

  • art. 275 c.p.p.

    Richiamato per la scelta della misura cautelare e per il principio di adeguatezza/proporzionalità.

  • art. 358 c.p.p.

    Richiamato per evidenziare che la difesa non può sostituirsi all'onere investigativo del pubblico ministero nella fase dell'interrogatorio preventivo.

  • art. 391-octies c.p.p.

    Richiamato come strumento difensivo di deposito preventivo non sostitutivo dell'interrogatorio cautelare.

  • art. 606 c.p.p.

    Il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della presenza di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, senza rivalutazione del merito cautelare.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    Disposto l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti all'inammissibilità.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla difesa a sostegno della censura sul mancato interrogatorio preventivo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla difesa a sostegno della censura sul mancato interrogatorio preventivo e sul difetto di motivazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento cautelare, l'obbligo di interrogatorio preventivo può essere escluso nei casi espressamente previsti dalla legge; la verifica delle ricerche compiute per reperire l'indagato è un apprezzamento di fatto sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o contraddittorietà.
  • La censura sui gravi indizi di colpevolezza deve confrontarsi con specifici passaggi motivazionali e con precisi elementi di prova: doglianze generiche o meramente alternative nella lettura delle intercettazioni non sono ammissibili in cassazione.
  • Nel giudizio di legittimità contro ordinanze cautelari non è consentita una nuova valutazione del compendio indiziario o delle esigenze cautelari; il controllo è limitato alla presenza di una motivazione giuridicamente apprezzabile, non manifestamente illogica e coerente con gli atti specificamente indicati.
  • Il pericolo di reiterazione del reato può essere desunto dalle modalità di commissione dei fatti, dalla personalità dell'indagato, dai precedenti specifici e dal contesto socio-ambientale; non è necessario individuare occasioni prossime e concrete di nuova commissione del reato.
  • Quando il giudice di merito ritiene inadeguati gli arresti domiciliari, non è tenuto a una motivazione autonoma specifica sull'inidoneità del braccialetto elettronico, che costituisce una mera modalità esecutiva della misura domiciliare.
  • Le censure che si limitano a contestare la persuasività o la sufficienza della motivazione cautelare, senza evidenziare un vizio manifesto del ragionamento, sono inammissibili perché mirano a una rivalutazione del merito riservata al giudice della cautela.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieInutilizzabilitàCaptatore informatico
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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