Cassazione Penale, Sentenza n. 25450/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una misura cautelare personale custodiale applicata a due indagati in relazione a un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di truffe ai danni di persone anziane e ad alcuni reati fine. Il tribunale del riesame aveva confermato l'ordinanza genetica del G.I.P. che disponeva la custodia in carcere. Entrambi i ricorrenti hanno dedotto, con motivi sostanzialmente coincidenti, tre censure: 1) violazione delle norme sull'interrogatorio preventivo e vizio di motivazione, lamentando che l'autorità procedente non avrebbe svolto ricerche adeguate prima di ritenere impossibile la partecipazione all'interrogatorio, e sostenendo che erano disponibili indicazioni utili sui loro effettivi luoghi di dimora emerse solo in sede di riesame; 2) violazione delle norme sui gravi indizi di colpevolezza e motivazione illogica, contestando che il giudizio indiziario fosse fondato su conversazioni intercettate senza adeguata contestualizzazione e senza specifici riscontri; 3) violazione delle norme sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura, lamentando che il tribunale avesse valorizzato precedenti per reati diversi e che non avesse considerato la proporzionalità e l'adeguatezza di misure meno afflittive, in particolare gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il giudizio sulla rituale esecuzione delle ricerche per la notifica dell'invito all'interrogatorio preventivo è un accertamento di fatto non censurabile in cassazione se non per manifesta illogicità, e che il tribunale del riesame aveva motivato in modo congruo l'adeguatezza delle ricerche eseguite. Ha poi ritenuto il secondo motivo generico e comunque diretto a una inammissibile rivalutazione del materiale indiziario, poiché non indicava specifiche conversazioni intercettate né il contenuto contestato. Il terzo motivo è stato giudicato parimenti inammissibile perché richiedeva una nuova valutazione del merito cautelare: la motivazione sul pericolo di reiterazione e sull'inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere è stata ritenuta completa, logica e coerente, fondata su modalità dei fatti, personalità degli indagati, precedenti specifici e professionalità del meccanismo truffaldino. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 291 c.p.p.
comma 1-quater; comma 1-sexies
La riforma del 2024 ha introdotto l'obbligo di interrogatorio preventivo salvo specifiche eccezioni cautelari; il vizio relativo alle ricerche per la notifica dell'invito si apprezza come giudizio di fatto sulla ritualità del procedimento notificatorio.
art. 292 c.p.p.
Richiamato come norma sulla motivazione dell'ordinanza cautelare e sulla dedotta violazione relativa all'interrogatorio preventivo e ai presupposti cautelari.
art. 273 c.p.p.
Richiamato in relazione alla censura sui gravi indizi di colpevolezza.
art. 274 c.p.p.
Le esigenze cautelari sono state ravvisate nel concreto pericolo di recidivanza, da valutare in termini di attualità e concretezza sulla base della fattispecie concreta, della personalità e del contesto.
art. 275 c.p.p.
Richiamato per la scelta della misura cautelare e per il principio di adeguatezza/proporzionalità.
art. 358 c.p.p.
Richiamato per evidenziare che la difesa non può sostituirsi all'onere investigativo del pubblico ministero nella fase dell'interrogatorio preventivo.
art. 391-octies c.p.p.
Richiamato come strumento difensivo di deposito preventivo non sostitutivo dell'interrogatorio cautelare.
art. 606 c.p.p.
Il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della presenza di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, senza rivalutazione del merito cautelare.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 94 disp. att. c.p.p.
Disposto l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti all'inammissibilità.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla difesa a sostegno della censura sul mancato interrogatorio preventivo.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla difesa a sostegno della censura sul mancato interrogatorio preventivo e sul difetto di motivazione.
Massime di principio
- Nel procedimento cautelare, l'obbligo di interrogatorio preventivo può essere escluso nei casi espressamente previsti dalla legge; la verifica delle ricerche compiute per reperire l'indagato è un apprezzamento di fatto sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o contraddittorietà.
- La censura sui gravi indizi di colpevolezza deve confrontarsi con specifici passaggi motivazionali e con precisi elementi di prova: doglianze generiche o meramente alternative nella lettura delle intercettazioni non sono ammissibili in cassazione.
- Nel giudizio di legittimità contro ordinanze cautelari non è consentita una nuova valutazione del compendio indiziario o delle esigenze cautelari; il controllo è limitato alla presenza di una motivazione giuridicamente apprezzabile, non manifestamente illogica e coerente con gli atti specificamente indicati.
- Il pericolo di reiterazione del reato può essere desunto dalle modalità di commissione dei fatti, dalla personalità dell'indagato, dai precedenti specifici e dal contesto socio-ambientale; non è necessario individuare occasioni prossime e concrete di nuova commissione del reato.
- Quando il giudice di merito ritiene inadeguati gli arresti domiciliari, non è tenuto a una motivazione autonoma specifica sull'inidoneità del braccialetto elettronico, che costituisce una mera modalità esecutiva della misura domiciliare.
- Le censure che si limitano a contestare la persuasività o la sufficienza della motivazione cautelare, senza evidenziare un vizio manifesto del ragionamento, sono inammissibili perché mirano a una rivalutazione del merito riservata al giudice della cautela.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25386/2026 del 07/07/2026
- Sentenza penale · 7 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25387/2026 del 07/07/2026
- Sentenza penale · 7 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25388/2026 del 07/07/2026
- Sentenza penale · 7 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25389/2026 del 07/07/2026
- Sentenza penale · 7 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25390/2026 del 07/07/2026
- Sentenza penale · 7 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25392/2026 del 07/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →