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Sentenza

Sentenza del 16/02/2021 n. 932 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Atto firmato digitalmente e non munito di firma autografa in caso di notifica ordinaria - Nullità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Collegio, richiamando l'obbligatorietà della notifica a mezzo PEC per le imprese (d.lgs. n. 217/2017) e conformandosi alla giurisprudenza di merito, ha ritenuto giuridicamente inesistente l'avviso di accertamento notificato ordinariamente e privo della firma autografa, nonostante la dicitura "firmato digitalmente". Ne è conseguita la nullità dell'atto ai sensi del terzo comma dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/73.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'avviso di accertamento era stato notificato in via ordinaria e riportava la dicitura "firmato digitalmente" ma non era munito della firma autografa del Dirigente autorizzato. Si contestava la validità/efficacia formale dell'atto per difetto della sottoscrizione autografa prevista dalla disciplina delle notifiche e dell'atto amministrativo tributario.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 217/2017

    Stabilisce l'obbligatorietà della notificazione tramite PEC per le imprese; il Collegio ha tenuto conto di tale obbligo nel valutare la correttezza formale della notifica.

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 42, comma 3

    Il terzo comma è stato richiamato per affermare che l'atto privo della firma autografa del dirigente autorizzato, se notificato con modalità ordinarie, è affetto da nullità/inesistenza giuridica.

  • Giurisprudenza: CTR Piemonte n. 842/2019

    Decisione richiamata a supporto della tesi secondo cui la mancanza di sottoscrizione autografa su atti notificati ordinariamente ne determina la nullità, anche quando l'atto recava la dicitura "firmato digitalmente".

Massime di principio

  • Se un atto tributario viene notificato con modalità ordinarie (non via PEC), la presenza della firma autografa dell'ufficiale autorizzato è essenziale: l'assenza può comportare nullità dell'atto ai sensi dell'art. 42 DPR 600/73.
  • La dicitura "firmato digitalmente" non è automaticamente equivalente alla firma autografa quando l'atto è stato materialmente notificato con modalità ordinarie; va verificata la concreta modalità di sottoscrizione e di trasmissione.
  • Per le imprese, la notificazione tramite PEC è normativa prevista (d.lgs. 217/2017); se la notificazione è effettuata via PEC con firma digitale correttamente apposta, la firma digitale può essere idonea a sostituire la firma autografa, purché rispettati i requisiti tecnici e formali.
  • In caso di dubbi sulla regolarità formale (firma, modalità di notifica), il contribuente può impugnare l'atto sollevando il vizio formale: in presenza di nullità formale l'atto è giuridicamente inesistente e l'impugnazione ha buone possibilità di successo.
  • Operativamente, prima di resistere a un avviso o pagare, verificare: modalità di notifica (PEC vs ordinaria), presenza e natura della sottoscrizione (autografa vs digitale), e conformità alle disposizioni normative e tecniche; ove carenze riscontrate, valutare ricorso o richiesta di chiarimenti.

Testo integrale

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