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Sentenza

Sentenza del 12/04/2018 n. 1209 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

PROCESSO - Richiesta rimborso IVA - Fallimento società richiedente - Cognizione del giudice tributario - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La S.r.l. "XXX" ha impugnato il rigetto del ricorso contro il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate relativo a una domanda di rimborso IVA per l'anno 2008, originariamente presentata dalla S.r.l. "YYY", per euro 200.000,00 e rivendicata dalla società appellante per euro 180.000,00 in forza di una scissione societaria e di un successivo atto di ricognizione della cessione del credito. L'appellante ha dedotto, tra l'altro, il difetto di motivazione della sentenza, il difetto di giurisdizione del giudice tributario e l'errata valutazione delle prove, sostenendo che la controversia avrebbe dovuto essere devoluta al giudice fallimentare e chiedendo il riconoscimento del rimborso.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la controversia riguardasse la spettanza e la titolarità di un rimborso IVA e, pertanto, rientrasse nella giurisdizione del giudice tributario, anche se la società originaria richiedente era successivamente fallita. La Curatela era legittimata a intervenire, poiché l'esito del giudizio poteva incidere sulla titolarità del credito della fallita. Nel merito, gli atti prodotti non dimostravano la cessione del credito IVA relativo all'anno 2008 per euro 200.000,00: l'atto di ricognizione indicava invece un credito relativo al 2009 per euro 180.000,00. La sentenza è stata quindi confermata, con condanna dell'appellante alle spese del grado, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori in favore di ciascuna parte appellata.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972

    Disciplina l'IVA e costituisce il riferimento normativo per il credito e la domanda di rimborso IVA oggetto della controversia.

  • Art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992

    È richiamato per delimitare l'oggetto della giurisdizione tributaria, ritenuta competente sulle controversie relative alla spettanza del rimborso IVA.

  • Art. 3 del D.Lgs. n. 546/1992

    È richiamato insieme all'articolo 2 per la questione della giurisdizione tributaria, che la Commissione ha ritenuto sussistente.

  • Art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992

    Litisconsorzio e intervento

    È stato interpretato estensivamente, includendo anche il soggetto titolare di un rapporto dipendente o connesso con quello controverso. Su tale base è stato ritenuto ammissibile l'intervento adesivo dipendente della Curatela della società fallita.

  • Art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992

    È stato richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza. La Commissione ha escluso il vizio, ritenendo comprensibile l'iter logico seguito dai giudici di primo grado.

  • Art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992

    È stato invocato dall'appellante per la riproposizione delle questioni ed eccezioni non accolte in primo grado.

  • Artt. 115 e 116 c.p.c.

    Riguardano disponibilità e valutazione delle prove. La Commissione ha ritenuto corretta la valutazione dei documenti, valorizzando le discordanze tra anno d'imposta e importo del credito indicati nei diversi atti.

  • Art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973

    È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate per prospettare la compensazione tra il credito IVA e il debito residuo iscritto a ruolo.

  • Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992

    È stato applicato per porre le spese processuali a carico della parte soccombente.

  • Art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.

    È stato richiamato dall'appellante a sostegno della censura di carenza di motivazione, censura poi respinta.

  • Art. 111 della Costituzione

    È stato invocato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Commissione ha ritenuto la motivazione della sentenza sufficiente.

Massime di principio

  • Le controversie sulla spettanza, titolarità e liquidazione di un rimborso IVA appartengono alla giurisdizione tributaria, anche quando il soggetto originario richiedente sia stato dichiarato fallito.
  • Il fallimento del contribuente non trasferisce automaticamente la controversia al giudice fallimentare: la competenza dipende dall'oggetto concreto della domanda.
  • La curatela può intervenire nel processo tributario quando l'esito della controversia può incidere sul patrimonio della società fallita o sulla titolarità del credito fiscale.
  • Per dimostrare la cessione o successione in un credito IVA occorre che gli atti societari identifichino con chiarezza il credito, indicando almeno annualità, importo e titolo; discordanze rilevanti possono impedire il riconoscimento del rimborso.
  • La validità formale di una scissione societaria non prova necessariamente il trasferimento dello specifico credito fiscale controverso: deve essere dimostrata la corrispondenza tra il credito originario e quello asseritamente ceduto.
  • L'Amministrazione finanziaria deve verificare che il pagamento sia effettuato al soggetto effettivamente legittimato, potendo contestare la titolarità anche se la domanda di rimborso è stata originariamente presentata da un altro soggetto.
  • In presenza di debiti tributari iscritti a ruolo, l'eventuale credito da rimborso può essere soggetto a compensazione nei casi e secondo le condizioni previste dalla legge.

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