Sentenza del 12/04/2018 n. 1209 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Richiesta rimborso IVA - Fallimento società richiedente - Cognizione del giudice tributario - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La S.r.l. "XXX" ha impugnato il rigetto del ricorso contro il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate relativo a una domanda di rimborso IVA per l'anno 2008, originariamente presentata dalla S.r.l. "YYY", per euro 200.000,00 e rivendicata dalla società appellante per euro 180.000,00 in forza di una scissione societaria e di un successivo atto di ricognizione della cessione del credito. L'appellante ha dedotto, tra l'altro, il difetto di motivazione della sentenza, il difetto di giurisdizione del giudice tributario e l'errata valutazione delle prove, sostenendo che la controversia avrebbe dovuto essere devoluta al giudice fallimentare e chiedendo il riconoscimento del rimborso.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la controversia riguardasse la spettanza e la titolarità di un rimborso IVA e, pertanto, rientrasse nella giurisdizione del giudice tributario, anche se la società originaria richiedente era successivamente fallita. La Curatela era legittimata a intervenire, poiché l'esito del giudizio poteva incidere sulla titolarità del credito della fallita. Nel merito, gli atti prodotti non dimostravano la cessione del credito IVA relativo all'anno 2008 per euro 200.000,00: l'atto di ricognizione indicava invece un credito relativo al 2009 per euro 180.000,00. La sentenza è stata quindi confermata, con condanna dell'appellante alle spese del grado, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori in favore di ciascuna parte appellata.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972
Disciplina l'IVA e costituisce il riferimento normativo per il credito e la domanda di rimborso IVA oggetto della controversia.
Art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992
È richiamato per delimitare l'oggetto della giurisdizione tributaria, ritenuta competente sulle controversie relative alla spettanza del rimborso IVA.
Art. 3 del D.Lgs. n. 546/1992
È richiamato insieme all'articolo 2 per la questione della giurisdizione tributaria, che la Commissione ha ritenuto sussistente.
Art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992
Litisconsorzio e intervento
È stato interpretato estensivamente, includendo anche il soggetto titolare di un rapporto dipendente o connesso con quello controverso. Su tale base è stato ritenuto ammissibile l'intervento adesivo dipendente della Curatela della società fallita.
Art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992
È stato richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza. La Commissione ha escluso il vizio, ritenendo comprensibile l'iter logico seguito dai giudici di primo grado.
Art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992
È stato invocato dall'appellante per la riproposizione delle questioni ed eccezioni non accolte in primo grado.
Artt. 115 e 116 c.p.c.
Riguardano disponibilità e valutazione delle prove. La Commissione ha ritenuto corretta la valutazione dei documenti, valorizzando le discordanze tra anno d'imposta e importo del credito indicati nei diversi atti.
Art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973
È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate per prospettare la compensazione tra il credito IVA e il debito residuo iscritto a ruolo.
Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992
È stato applicato per porre le spese processuali a carico della parte soccombente.
Art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.
È stato richiamato dall'appellante a sostegno della censura di carenza di motivazione, censura poi respinta.
Art. 111 della Costituzione
È stato invocato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Commissione ha ritenuto la motivazione della sentenza sufficiente.
Massime di principio
- Le controversie sulla spettanza, titolarità e liquidazione di un rimborso IVA appartengono alla giurisdizione tributaria, anche quando il soggetto originario richiedente sia stato dichiarato fallito.
- Il fallimento del contribuente non trasferisce automaticamente la controversia al giudice fallimentare: la competenza dipende dall'oggetto concreto della domanda.
- La curatela può intervenire nel processo tributario quando l'esito della controversia può incidere sul patrimonio della società fallita o sulla titolarità del credito fiscale.
- Per dimostrare la cessione o successione in un credito IVA occorre che gli atti societari identifichino con chiarezza il credito, indicando almeno annualità, importo e titolo; discordanze rilevanti possono impedire il riconoscimento del rimborso.
- La validità formale di una scissione societaria non prova necessariamente il trasferimento dello specifico credito fiscale controverso: deve essere dimostrata la corrispondenza tra il credito originario e quello asseritamente ceduto.
- L'Amministrazione finanziaria deve verificare che il pagamento sia effettuato al soggetto effettivamente legittimato, potendo contestare la titolarità anche se la domanda di rimborso è stata originariamente presentata da un altro soggetto.
- In presenza di debiti tributari iscritti a ruolo, l'eventuale credito da rimborso può essere soggetto a compensazione nei casi e secondo le condizioni previste dalla legge.
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