Sentenza del 30/05/2018 n. 2491 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Affidamento di incarico - Culpa in vigilando - Violazioni tributarie - Responsabilità del contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la propria responsabilità per le violazioni tributarie commesse dal professionista incaricato, sostenendo in sostanza che l'inadempimento e l'infedeltà del professionista dovessero escludere o limitare la sua responsabilità per le imposte non versate e per le sanzioni applicate. La decisione ha invece ritenuto rilevante la culpa in vigilando, ossia l'omessa vigilanza del contribuente sul corretto svolgimento dell'incarico.
La decisione
La responsabilità del contribuente è stata ritenuta sussistente. Chi affida a un professionista gli adempimenti fiscali resta tenuto a controllarne, con la diligenza esigibile, il corretto adempimento e risponde sia delle obbligazioni tributarie non assolte sia delle sanzioni amministrative conseguenti. L'esonero sarebbe possibile soltanto dimostrando che l'infedeltà del professionista era stata organizzata in modo talmente sofisticato da non poter essere scoperta nemmeno mediante la normale diligenza richiesta al contribuente.
Massime di principio
- L'affidamento degli adempimenti fiscali a un commercialista o ad altro professionista non trasferisce al professionista la responsabilità tributaria del contribuente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
- Il contribuente deve svolgere una vigilanza ragionevole e periodica sull'incarico, verificando almeno l'esecuzione degli adempimenti principali, la presentazione delle dichiarazioni e i versamenti dovuti.
- La negligenza, l'errore o l'inadempimento del professionista non escludono automaticamente le imposte dovute né le sanzioni a carico del contribuente.
- L'esclusione della responsabilità può essere riconosciuta solo se il contribuente dimostra di aver adottato la diligenza esigibile e che la condotta infedele del professionista era oggettivamente non riconoscibile.
- Eventuali responsabilità contrattuali o risarcitorie del professionista possono essere fatte valere separatamente, ma non eliminano di per sé il debito tributario del contribuente verso l'Amministrazione finanziaria.
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