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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25437/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio definito con sentenza ex art. 444 c.p.p., il giudice di merito aveva applicato all'imputato una pena per il porto fuori dall'abitazione di un coltellino e di un tirapugni in acciaio, qualificando la condotta, per quanto qui rileva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 110 del 1975. Il Procuratore generale ha ricorso per cassazione deducendo, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p., l'erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione al tirapugni, sostenendo che la condotta non integrasse la contravvenzione ex art. 4 l. n. 110/1975, ma la diversa e più grave fattispecie di cui all'art. 4-bis della medesima legge, applicabile ratione temporis al fatto commesso il 18 dicembre 2024. Il ricorso mirava quindi all'annullamento della sentenza di patteggiamento per consentire una nuova e corretta regolazione dell'accordo sulla base della giusta qualificazione giuridica del fatto e della relativa pena.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione contro l'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammesso solo in caso di errore manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità. Applicando tale criterio, ha rilevato che il porto del tirapugni in acciaio era stato erroneamente ricondotto all'art. 4, comma 2, l. n. 110/1975, mentre secondo la giurisprudenza costante rientrava nella previgente previsione dell'art. 699, secondo comma, c.p., oggi sostituita dall'art. 4-bis l. n. 110/1975, norma più grave e applicabile al fatto. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata, Ufficio GIP, affinché le parti possano eventualmente rinegoziare l'accordo ex art. 444 c.p.p. su corretti presupposti giuridici; in difetto, il giudizio dovrà proseguire nelle forme ordinarie.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    norma sul patteggiamento; la sentenza impugnata era una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti, la cui invalidità per illegalità della pena comporta annullamento senza rinvio.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    consente il ricorso per cassazione, nel patteggiamento, per errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.

    parametro del ricorso dedotto dal Procuratore generale per denunciare violazione di legge ed erronea qualificazione del fatto.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    richiamato per la sintesi del motivo di ricorso nei limiti strettamente necessari.

  • art. 4, comma 2, l. n. 110/1975

    norma applicata dal giudice di merito, ritenuta però non correttamente utilizzata per il porto del tirapugni.

  • art. 4-bis l. n. 110/1975

    ritenuta la corretta disposizione applicabile al porto del tirapugni, in quanto fattispecie più grave prevista dalla normativa sopravvenuta ma applicabile al fatto per la data di commissione.

  • art. 699, secondo comma, c.p.

    richiamato come precedente inquadramento giurisprudenziale del porto di tirapugni, oggi abrogato dalla nuova disciplina.

  • art. 4 d.l. n. 123 del 2023 conv. l. n. 159/2023

    disposizione che ha abrogato l'art. 699, secondo comma, c.p. e introdotto la nuova disciplina più grave di cui all'art. 4-bis l. n. 110/1975.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento, il ricorso per cassazione contro la qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore è manifesto, ossia immediatamente percepibile dal testo della sentenza e privo di margini di opinabilità.
  • Un'erronea qualificazione del fatto che incida sulla legalità della pena rende invalido l'accordo tra le parti recepito dal giudice e impone l'annullamento senza rinvio della sentenza di patteggiamento.
  • Quando la qualificazione giuridica del fatto è sbagliata, la Corte può annullare senza rinvio per consentire alle parti di rinegoziare l'accordo ex art. 444 c.p.p. oppure, in mancanza, per far proseguire il giudizio nelle forme ordinarie.
  • Il porto fuori dell'abitazione di un tirapugni in acciaio non va ricondotto alla disciplina contravvenzionale meno grave contestata dal giudice di merito, ma alla norma speciale che ne sanziona più severamente la detenzione/porto, se applicabile ratione temporis.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDetenzione di armi
RamiProcesso penaleArmi
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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