DECRETO 9 luglio 2025 - Ministero dell'economia e delle finanze
Modalità applicative delle disposizioni di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante la disciplina del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina l’opzione, riservata ai contribuenti privi dei requisiti per l’adempimento collaborativo, per adottare un sistema certificato di controllo del rischio fiscale. Stabilisce documentazione e comunicazione telematica, effetti e benefici sanzionatori, verifiche e decadenza. L’opzione è irrevocabile per due periodi d’imposta ed è tacitamente prorogata per ulteriori bienni, salvo revoca comunicata prima della scadenza.
Modalità del regime opzionale di controllo del rischio fiscale
Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale
Il decreto definisce le modalità applicative del regime opzionale previsto dall’articolo 7-bis del decreto legislativo n. 128/2015. Possono accedervi i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo, adottando un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
Requisiti e documentazione
L’esercizio dell’opzione richiede la predisposizione e il mantenimento di un sistema integrato di controllo del rischio fiscale, certificato da professionisti indipendenti anche quanto alla conformità ai principi contabili. Il sistema deve essere redatto in coerenza con le linee guida previste dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 128/2015 e certificato secondo il relativo regolamento.
La documentazione da possedere e allegare alla comunicazione comprende:
- un documento descrittivo dell’attività dell’impresa;
- la strategia fiscale, approvata dagli organi di gestione prima dell’esercizio dell’opzione;
- la descrizione del sistema di controllo del rischio fiscale e delle sue modalità di funzionamento;
- la mappa dei processi aziendali;
- la mappa dei rischi fiscali individuati dal sistema fin dalla sua implementazione, inclusi quelli derivanti dai principi contabili, e dei controlli previsti;
- la certificazione del sistema, conforme alle disposizioni regolamentari richiamate dal decreto legislativo n. 128/2015.
Il sistema deve essere predisposto e certificato con data certa prima della comunicazione dell’opzione. Se durante il regime intervengono modifiche organizzative che rendono necessario un aggiornamento complessivo del sistema integrato, deve essere prodotta una nuova certificazione. La certificazione va inoltre aggiornata secondo il regolamento applicabile.
Comunicazione dell’opzione
L’opzione è comunicata all’Agenzia delle entrate per via telematica, mediante un apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia, che stabilisce anche le modalità di compilazione e trasmissione. Il modello è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle entrate. L’opzione è valida solo se alla comunicazione è allegata tutta la documentazione richiesta.
Effetti, interpello e controlli
Gli effetti previsti dall’articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 128/2015 decorrono dall’inizio del periodo d’imposta in cui è trasmessa la comunicazione. Le istanze di interpello previste dall’articolo 11 della legge n. 212/2000 sono presentate agli uffici individuati dai provvedimenti dell’Agenzia delle entrate richiamati dal decreto.
Il riconoscimento dei benefici sanzionatori è subordinato alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità dell’interpello e al rispetto delle relative modalità di presentazione. In sede di controllo della posizione fiscale, l’Agenzia delle entrate verifica il possesso dei requisiti documentali e organizzativi richiesti e l’osservanza degli obblighi di istituzione e mantenimento del sistema.
La mancanza o la perdita dei requisiti, oppure l’inosservanza di tali obblighi, comporta la decadenza dai benefici sanzionatori sin dall’inizio del periodo d’imposta in cui i requisiti sono venuti meno.
Durata e revoca
L’opzione è irrevocabile e ha durata di due periodi d’imposta. Alla scadenza è tacitamente prorogata per altri due periodi d’imposta. Il contribuente può impedire il rinnovo mediante revoca espressa, da comunicare all’Agenzia delle entrate con il modello previsto per l’opzione prima della scadenza del biennio.
Disposizioni finanziarie
L’attuazione del decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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