Sentenza del 21/01/2020 n. 173 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IMU - tributi locali - variazione importo - contribuente - mancanza dichiarazione - mancanza buona fede - contribuente - è non permesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che non è consentito variare il valore ai fini IMU senza la dichiarazione prevista e senza elementi oggettivi e prove; di conseguenza la pretesa del contribuente è stata respinta e l'ufficio legittimamente può mantenere o recuperare l'imposta dovuta. La mancanza della dichiarazione impedisce di invocare la buona fede a giustificazione della riduzione non comunicata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha tentato di ridurre il valore imponibile del bene ai fini IMU e quindi l'importo del tributo senza aver presentato all'Amministrazione la dichiarazione prevista che indicasse l'entità e i motivi della riduzione; la valutazione delle riduzioni doveva essere basata su elementi oggettivi e provata documentalmente. In mancanza della dichiarazione e delle relative prove il contribuente ha sostenuto la buona fede, contestata dall'Amministrazione.
Norme richiamate
normativa IMU e disciplina delle dichiarazioni tributare locali
La normativa IMU richiede che ogni variazione dei valori imponibili sia comunicata tramite apposita dichiarazione contenente entità e motivi della riduzione; dette dichiarazioni devono essere fondate su elementi oggettivi e corredate di prove documentali; in assenza di tale dichiarazione la riduzione non è opponibile all'Amministrazione e non può essere giustificata dalla sola buona fede del contribuente.
Massime di principio
- Il contribuente non può unilateralmente ridurre il valore imponibile ai fini IMU senza presentare la dichiarazione prevista all'Amministrazione.
- Qualsiasi variazione dei valori imponibili deve essere supportata da elementi oggettivi e documentazione probatoria; prove vaghe o assenti rendono inaccoglibile la riduzione.
- La semplice buona fede del contribuente non è sufficiente a giustificare omissioni formali (es. mancata dichiarazione); l'assenza di adempimenti formaali espone al rigetto della richiesta e al recupero dell'imposta.
- In situazioni dubbie il contribuente deve presentare tempestivamente la dichiarazione integrativa corredata di documenti e, se necessario, attivare i rimedi amministrativi o giudiziari nei termini previsti.
- Gli uffici possono rettificare o accertare d'ufficio l'imposta in assenza di dichiarazione idonea e richiedere il pagamento con eventuali interessi e sanzioni, salvo vizi procedurali dell'atto stesso.
- Per riduzioni significative è consigliabile ottenere perizia, certificazione o accordo scritto con l'Amministrazione comunale per ridurre il rischio di contestazioni.
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