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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44236/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava il decreto del GIP del Tribunale di L'Aquila che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di archiviazione depositata dal Pubblico Ministero in formato cartaceo per procedimenti relativi a «ignoti seriali». Il GIP ritenne irrituale il deposito analogico in violazione dell'art. 3 del d.m. n. 217/2023 (che impone il deposito telematico tramite apposito applicativo «APP»), osservando che non vi era un malfunzionamento totale del sistema ma soltanto una anomalia della funzionalità relativa agli "ignoti seriali", aggirabile lavorando le richieste singolarmente. Il Procuratore dedusse l'abnormità del provvedimento perché era stato documentato da provvedimento dell'8 aprile 2024 un malfunzionamento dell'applicativo relativo agli «ignoti seriali», il quale autorizzava, ai sensi dell'art. 175-bis cod. proc. pen., il deposito analogico; inoltre il provvedimento giurisdizionale avrebbe determinato una stasi del procedimento e avrebbe oltrepassato i limiti di sindacato propri del giudice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la disciplina speciale sugli «ignoti seriali» (art. 107-bis disp. att. e comma 4 dell'art. 415 c.p.p.) che prescrive richieste e decreti pronunciati cumulativamente, e la normativa che impone il deposito telematico (art. 3 d.m. 29 dicembre 2023, n. 217; art. 111-bis c.p.p.), salvo il caso di malfunzionamento attestato ai sensi dell'art. 175-bis c.p.p., che consente il deposito in forma analogica quando il dirigente dell'ufficio giudiziario accerta e attesta il malfunzionamento. Avendo il Procuratore attestato il malfunzionamento specifico dell'applicativo per gli «ignoti seriali», il GIP non poteva sindacare tale attestazione con un provvedimento giurisdizionale che, oltre a essere fuori dal sistema processuale, avrebbe determinato la paralisi delle istanze sia in formato digitale sia analogico. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio il decreto impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di L'Aquila per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 107-bis disp. att. cod. proc. pen.

    «Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili»

    Stabilisce la disciplina delle denunce a carico di ignoti e il meccanismo di trasmissione per elenchi mensili, quadro nel quale le richieste di archiviazione devono essere pronunciate cumulativamente

  • art. 415 cod. proc. pen.

    comma 4: «la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto»

    Imposta l'obbligo di decisione cumulativa per le istanze relative agli elenchi degli ignoti seriali

  • art. 3 d.m. 29 dicembre 2023, n. 217

    Ha reso obbligatorio, dal 14 gennaio 2024, il deposito telematico degli atti relativi ai procedimenti di archiviazione tramite l'apposito applicativo, salvo quanto previsto dall'art. 175-bis c.p.p. in caso di malfunzionamento

  • art. 111-bis cod. proc. pen.

    Quadro normativo di riferimento per il deposito telematico degli atti processuali richiamato dalla disciplina del d.m. n. 217

  • art. 175-bis cod. proc. pen.

    comma 3 e 4: «atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche»; la attestazione del malfunzionamento può essere «accertata ed attestata dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicata con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento»

    Consente il deposito analogico ove sia accertato e attestato il malfunzionamento dei sistemi informatici; tale attestazione non è soggetta a sindacato giurisdizionale da parte del giudice nel merito

  • decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41

    Norma primaria cui il d.m. n. 217 ha dato attuazione relativamente ai depositi telematici

  • artt. 408, 409, 410, 411 cod. proc. pen.

    Indicano le diverse ipotesi procedurali che concernono le richieste e i decreti di archiviazione cui si applicano le regole sul deposito telematico

Massime di principio

  • Se il capo dell'ufficio giudiziario attesta un malfunzionamento del sistema ai sensi dell'art. 175-bis c.p.p., il pubblico ministero può redigere e depositare atti in forma analogica senza che il giudice possa sostituirsi al dirigente nel sindacare l'attestazione stessa con un provvedimento giurisdizionale.
  • Per i procedimenti relativi agli «ignoti seriali» le richieste e i decreti di archiviazione devono essere pronunciati cumulativamente; eventuali modalità operative speciali (es. depositi massivi) devono rispettare tale requisito sostanziale.
  • L'obbligo di deposito telematico previsto dal d.m. n. 217/2023 è derogabile soltanto nei casi di malfunzionamento attestato secondo l'art. 175-bis; in presenza di attestazione valida il deposito analogico è legittimo e il diniego per mera forma è soggetto a annullamento.
  • Il giudice non deve emanare provvedimenti che, sindacando l'attestazione di malfunzionamento da parte del dirigente, determinino una stasi del procedimento; eventuali contestazioni circa la veridicità dell'attestazione rilevano in altri sedi (es. contenzioso amministrativo o disciplinare), non tramite inammissibilità processuale.
  • È rilevante documentare con precisione tecnica il malfunzionamento (ambito, durata, funzionalità compromessa) e comunicarne tempestivamente l'esistenza ai soggetti interessati per poter legittimamente utilizzare le modalità analogiche previste dalla legge.
  • Quando il malfunzionamento è limitato a funzionalità specifiche, valutare se esistano modalità operative alternative consentite dalla norma (es. lavorazione singola); tuttavia una valutazione opposta dal giudice non può impedire il rimedio previsto dall'art. 175-bis se l'attestazione è stata regolarmente resa.

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