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Sentenza

Sentenza del 04/04/2022 n. 1574 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Atti impugnabili- Impugnabilità estratto di ruolo - Condizioni. (prima massima). Processo tributario - Contestazione in merito alla notifica - Deduzione vizi della cartella - Sussiste solo se tempestiva. (seconda massima). Processo tributario - Disconoscimento copie di avvisi di ricevimento - Condizioni. (terza massima).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Tre questioni connesse: (1) impugnabilità dell'estratto di ruolo: l'impugnazione è ammessa solo se tramite l'estratto il contribuente viene a conoscenza di una cartella di pagamento o di un avviso di accertamento che non risultino precedentemente e regolarmente notificati; (2) contestazione della notifica in corso di esecuzione esattoriale: se il contribuente contesta soltanto l'avvenuta notifica e l'Agenzia dimostra la regolarità dell'esecuzione, il contribuente è precluso dal dedurre altri vizi non tempestivamente fatti valere e l'agente non è obbligato a produrre in giudizio la copia integrale della cartella; (3) disconoscimento delle copie degli avvisi di ricevimento: il disconoscimento effettuato in giudizio è efficace solo se chiaro, puntuale, specifico e completo (secondo art. 2719 c.c.).

La decisione

La giurisprudenza conferma i principi richiamati: l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammessa solo nelle ipotesi in cui esso renda conoscibile una notificazione non precedentemente e regolarmente effettuata (richiamo a Cass. 19704/2015; 11439/2016; 20611/2016; 27899/2018; 22507/2019; 7228/2020). Se il contribuente limita la propria doglianza alla mancata notifica e l'Agenzia prova la regolare esecuzione, il contribuente non può successivamente sollevare vizi non tempestivi e l'agente della riscossione non è tenuto a depositare la cartella integra (richiamo a Cass. 10326/2014). Infine, il disconoscimento delle copie degli avvisi di ricevimento è efficace solo se formulato con chiarezza, puntualità, specificità e completezza (richiami a Cass. 28096/2009; 14416/2013). Nella pratica ciò si traduce in una forte tutela della documentazione prodotta dall'ente riscossore salvo che il contribuente non dimostri tempestivamente e puntualmente il difetto di notificazione.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 19

    L'art. 19 disciplina i termini e le modalità dell'impugnazione nel processo tributario; qui viene interpretato nel senso che l'estratto di ruolo è impugnabile solo se esso costituisce il mezzo con cui il contribuente viene a conoscenza di atti precedentemente non o irregolarmente notificati.

  • d.P.R. n. 602/1973

    Norme sull'esecuzione delle riscossioni e sulle cartelle di pagamento: la giurisprudenza interpreta queste disposizioni nel senso che, se l'Agenzia prova la regolare notifica/esecuzione, le eccezioni tardive del contribuente non sono ammesse e non sussiste l'obbligo dell'agente di produrre la cartella integra quando non richiesto da specifiche allegazioni del contribuente.

  • Cod. Civ. art. 2719

    L'art. 2719 sul disconoscimento delle scritture private è applicato analogicamente ai documenti di notifica: il disconoscimento delle copie degli avvisi di ricevimento in giudizio è valido solo se formulato in modo chiaro, puntuale, specifico e completo; in mancanza, la prova documentale dell'ente vale come piena dimostrazione.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo è impugnabile solo se produce la conoscenza di un atto (cartella o avviso) non precedentemente e regolarmente notificato: l'impugnazione non è uno strumento generale di revisione salvo tale condizione.
  • Se il contribuente contesta unicamente la notifica e l'ente riscossore dimostra la regolare esecuzione, il contribuente non può introdurre in giudizio vizi non tempestivamente rilevati; pertanto occorre sollevare tutte le eccezioni possibili nei termini adeguati.
  • L'agente della riscossione non è automaticamente obbligato a depositare la cartella integra in giudizio quando venga contestata solo la notifica: la produzione documentale segue la logica probatoria e può essere limitata se non vi sono specifiche e fondate deduzioni contrarie.
  • Il disconoscimento delle copie degli avvisi di ricevimento richiede precisione e completezza: affermazioni generiche o vaghe del contribuente non sono sufficienti a scalfire la prova documentale dell'ente.
  • In pratica, per difendersi efficacemente il contribuente deve: agire tempestivamente sulle questioni di notifica, formulare disconoscimenti chiari e specifici delle copie degli avvisi e richiedere la produzione di documenti solo quando giustificato da deduzioni precise.

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