Cassazione Civile, Ordinanza n. 10703/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socia)
La controversia
La controversia nasce da un atto di assegnazione del 30 novembre 2002 con cui immobili facenti parte di un fabbricato di Napoli furono assegnati ai soci di una società immobiliare, per fruire di un’agevolazione fiscale. La socia attrice ha sostenuto che l’atto fosse nullo per vari profili: mancanza del potere dispositivo dei soci, difetto di consenso di uno dei soci accomandatari, difetto o impossibilità dell’oggetto per indeterminatezza dei beni e per mancato frazionamento/autorizzazioni amministrative, nonché nullità della trascrizione. Ha chiesto anche la cancellazione della trascrizione, in subordine la risoluzione dell’atto e il risarcimento dei danni. In appello la Corte territoriale ha rigettato la domanda ritenendo difettante un interesse concreto e attuale dell’attrice a far valere la nullità, perché ella aveva partecipato all’atto e non aveva adeguatamente dimostrato il pregiudizio. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione delle norme sulle impugnazioni e sul giudicato interno, sostenendo che l’eccezione di difetto di interesse non richiedesse appello incidentale ma solo riproposizione; 2) violazione dell’art. 100 c.p.c., perché l’interesse ad agire per nullità sarebbe stato insussistente nonostante fosse stato specificamente dedotto, e comunque l’interesse della parte stipulante sarebbe in re ipsa; 3) violazione dell’art. 132 c.p.c. in punto di spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la decisione della Corte d’appello secondo cui, poiché il giudice di primo grado non aveva espressamente deciso sull’eccezione di difetto di interesse ma aveva semplicemente esaminato il merito, bastava la sua riproposizione in appello e non era necessario un appello incidentale. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la parte stipulante di un contratto è sempre legittimata ad agire per la nullità e che il suo interesse è in re ipsa, mentre l’onere di dimostrare un interesse concreto grava sui terzi estranei al contratto. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame alla luce di tale principio; il terzo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 1421 c.c.
L'espressione "chiunque vi ha interesse" legittima i terzi a far valere la nullità del contratto; per le parti stipulanti l'interesse ad agire è in re ipsa.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire è stato ritenuto erroneamente escluso nei confronti di una parte stipulante, che è sempre legittimata a chiedere l'accertamento della nullità del contratto.
art. 343 c.p.c.
Richiamato per stabilire se l'eccezione di difetto di interesse dovesse essere devoluta con appello incidentale.
art. 346 c.p.c.
La mera riproposizione è sufficiente per le eccezioni non esaminate o assorbite; non per quelle espressamente rigettate con motivazione.
art. 2909 c.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione al giudicato interno.
art. 329, comma 2, c.p.c.
Le statuizioni autonome sfavorevoli vanno impugnate specificamente, altrimenti opera l'acquiescenza.
art. 345, comma 2, c.p.c.
Il rilievo officioso in appello è possibile nei limiti consentiti dalla norma e dalla formazione del giudicato interno.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso deve contenere una chiara esposizione dei fatti di causa, ma il requisito è stato ritenuto nella specie soddisfatto.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Richiamato in chiave evolutiva sull'autosufficienza del ricorso, interpretata in modo non formalistico.
art. 360, primo comma, nn. 3-4, c.p.c.
Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la censura di motivazione/quantificazione delle spese, ma il motivo è stato assorbito.
art. 2318 c.c.
Menionato nel fatto di causa con riferimento alla perdita del beneficio dell'escussione; non costituisce ratio decidendi.
Massime di principio
- L'eccezione o questione non esaminata dal primo giudice, oppure assorbita nella decisione sul merito, può essere semplicemente riproposta in appello ex art. 346 c.p.c.; l'appello incidentale è necessario solo per le statuizioni autonome espressamente e motivatamente sfavorevoli.
- Nelle controversie sulla nullità contrattuale, la parte stipulante ha sempre interesse ad agire per l'accertamento della nullità, sicché non deve dimostrare un interesse concreto e attuale ulteriore rispetto alla propria partecipazione al negozio.
- L'onere di provare uno specifico interesse concreto alla declaratoria di nullità grava sui terzi estranei al contratto, non sulle parti che vi hanno preso parte.
- Nel giudizio di cassazione il requisito di autosufficienza va interpretato in modo non eccessivamente formalistico, purché il ricorso esponga in modo chiaro i fatti e il contenuto degli atti rilevanti.
- Quando un motivo di ricorso viene accolto e comporta cassazione con rinvio, i motivi ulteriori che dipendono dalla stessa questione logica restano assorbiti.
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