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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22432/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente contestava la legittimità degli atti aziendali e degli accordi che avevano trasferito sui dirigenti medici l'onere dell'IRAP relativa alle prestazioni rese in regime di intramoenia, sostenendo che l'imposta grava sull'ente e non può essere convenzionalmente traslata sul dipendente; denunciava inoltre l'interpretazione degli atti (ex art. 1362 c.c.) e la mancanza di titolo per recuperare dalle retribuzioni dei medici quanto versato dall'Azienda per IRAP.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della dott.ssa Pollio, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello e ha rinviato per nuovo esame. La Corte ha ribadito che l'IRAP grava sull'ente (non sul dipendente) e che non sono legittimi atti o pattuizioni che attribuiscano unilateralmente l'onere fiscale al medico. Tuttavia la Corte ha chiarito che l'ammontare dell'IRAP deve essere considerato nella determinazione delle tariffe e nella ripartizione dei proventi dell'attività intramuraria: il maggior costo derivante dall'IRAP va detratto dal quantum ripartibile e ripartito in quote fra azienda e dirigente secondo le quote concordate. Inoltre l'Azienda non può modificare unilateralmente criteri di quantificazione dei compensi fissati dalla contrattazione integrativa; se l'aumento IRAP è imprevedibile e non previsto, il costo non può gravare solo sul personale ma deve essere proporzionalmente ripartito.

Norme richiamate

  • art. 1362 cod. civ.

    riferito al principio che l'atto negoziale deve essere interpretato alla luce del quadro normativo: la Corte valuta gli accordi aziendali alla stregua delle norme che regolano l'intra moenia e la ripartizione dei proventi

  • legge n. 446/1997 (IRAP)

    stabilisce che l'IRAP grava sul soggetto che esercita l'attività produttiva; la Corte conferma che l'imposta grava sull'ente sanitario e non sul singolo dipendente

  • d.lgs. n. 502/1992

    disciplinando l'attività libero professionale dei dirigenti sanitari rimanda alla contrattazione collettiva le modalità e i criteri per l'attribuzione dei proventi, vincolando la determinazione delle ripartizioni

  • legge n. 488/1999

    stabilisce che le tariffe sono determinate dalle aziende in conformità a regioni e contratti collettivi e che alle aziende compete il rimborso dei costi diretti e indiretti; la Corte ne ricava l'obbligo di tener conto dei costi aziendali, inclusa l'incidenza IRAP

  • D.P.C.M. 27 marzo 2000

    rafforza il rinvio alla contrattazione collettiva e agli atti aziendali per la disciplina dell'attività intramoenia e della ripartizione dei proventi

  • legge n. 120/2007

    precisa che le somme corrisposte dall'assistito devono remunerare professionista, equipe e coprire tutti i costi diretti e indiretti dell'azienda, incluso l'ammortamento di apparecchiature, implicando che l'IRAP vada considerata nel calcolo delle tariffe

  • legge n. 724/1994

    istituisce la contabilità separata per le prestazioni a pagamento e impone la considerazione di tutti i costi diretti e indiretti; la Corte la usa per sostenere l'obbligo di copertura dei costi aziendali derivanti dall'intra moenia

  • CCNL dirigenza medica e sanitaria

    art. 57 e richiamo all'art. 54

    la contrattazione collettiva stabilisce che le tariffe devono coprire tutti i costi aziendali e determina criteri di ripartizione dei proventi; le modifiche richiedono negoziazione decentrata

  • d.lgs. n. 165/2001

    principio di onnicomprensività del trattamento e vincoli di bilancio della pubblica amministrazione che giustificano controlli sulla sostenibilità finanziaria delle prestazioni e della contrattazione

Massime di principio

  • L'IRAP grava sul datore di lavoro (ente sanitario) e non può essere unilateralmente traslata sul dipendente mediante atti aziendali o pattuizioni collettive che prevedano quel risultato.
  • Nella determinazione delle tariffe per l'attività libero professionale intramuraria le aziende devono considerare tutti i costi diretti e indiretti sostenuti, inclusa l'incidenza dell'IRAP; tale onere incide sul quantum ripartibile tra azienda e sanitario.
  • Se l'aliquota IRAP aumenta, il maggior esborso non può gravare esclusivamente sul personale: il costo deve essere ripartito tra azienda e dipendente in misura proporzionale alle quote già convenute.
  • Le modifiche ai criteri di quantificazione dei compensi fissati dalla contrattazione integrativa non possono essere operate unilateralmente dall'azienda; occorre il preventivo intervento della contrattazione decentrata.
  • Accordi o atti aziendali che trasferiscono l'obbligo fiscale al lavoratore sono inefficaci se contrastano con norme imperative che attribuiscono l'onere all'ente; tuttavia la rilevanza dell'IRAP ai fini della determinazione delle tariffe rende legittimo tenere conto dell'imposta nella ripartizione dei proventi, purché secondo le regole contrattuali.
  • In caso di controversia, il giudice dovrà verificare se le tariffe e le ripartizioni sono state fissate conformemente alla normativa e alla contrattazione e, in caso di aumento imprevisto dei costi fiscali, valutare una ripartizione equa secondo le quote contrattuali.

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