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Ordinanza

Ordinanza n. 7295/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 11809/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508322

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 11809/2025, appellata nella controversia sull’applicazione del limite massimo di durata contrattuale di ventiquattro mesi ai servizi accessori offerti congiuntamente ai servizi di comunicazione elettronica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Vodafone Italia ha appellato la sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 11809/2025. Il secondo e il terzo motivo contestano l’interpretazione secondo cui il limite massimo di ventiquattro mesi previsto dall’art. 80, comma 4-quater, del d.lgs. n. 259/2003 e dall’art. 5 dell’Allegato A alla delibera AGCOM n. 519/15/CONS si applica a tutti i contratti tra consumatori e imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica, inclusi quelli relativi a servizi accessori offerti congiuntamente. La questione interpretativa è collegata al rinvio pregiudiziale già disposto dalla stessa Sezione in un’altra causa, relativo alla compatibilità con gli artt. 105 e 107 della direttiva (UE) 2018/1972 di una disciplina nazionale che consenta una rateizzazione superiore a ventiquattro mesi per servizi o apparecchiature terminali supplementari forniti dal medesimo operatore.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha deciso i motivi d’appello. Ha rilevato che il rinvio pregiudiziale già pendente davanti alla Corte di giustizia, pur riguardando fattispecie e formulazioni normative non perfettamente coincidenti, investe sostanzialmente il perimetro di applicazione del limite massimo di ventiquattro mesi e può fornire un ausilio interpretativo per la decisione dell’appello. Dopo aver sottoposto la questione alle parti in udienza, e preso atto che esse non hanno manifestato interesse a un nuovo rinvio pregiudiziale nel presente giudizio, ha disposto la sospensione ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., in attesa della pronuncia della Corte di giustizia nella causa R.G. 205/2025. La parte più diligente dovrà proseguire il giudizio secondo legge. Nessuna statuizione sulle spese è riportata.

Norme richiamate

  • art. 79 c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, necessario attendere l’esito del rinvio pregiudiziale già disposto nella causa R.G. 205/2025, disponendo la sospensione del presente giudizio ex artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., con conseguente onere per la parte più diligente di proseguire il giudizio ai sensi di legge

    La disposizione è applicata quale base processuale per sospendere il giudizio in attesa dell’esito di un rinvio pregiudiziale già pendente, rilevante per l’interpretazione della disciplina controversa.

  • art. 295 c.p.c.

    Ritenuto, pertanto, necessario attendere l’esito del rinvio pregiudiziale già disposto nella causa R.G. 205/2025, disponendo la sospensione del presente giudizio ex artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., con conseguente onere per la parte più diligente di proseguire il giudizio ai sensi di legge

    La disposizione è richiamata, insieme all’art. 79 c.p.a., a fondamento della sospensione del processo in attesa della decisione pregiudiziale rilevante.

  • art. 267 TFUE

    con ordinanza n. 1229 del 17 febbraio 2026 (R.G. 205/2025) la Sezione ha sollevato un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE avente ad oggetto gli artt. 105 e 107 della Direttiva (UE) 2018/1972 e con il quale, per quanto qui interessa, si domanda alla Corte di giustizia di valutare se tali disposizioni “ostino ad una normativa nazionale che consenta ai contratti relativi a servizi o apparecchiature terminali supplementari, forniti dal medesimo operatore, di avere una durata del periodo di rateizzazione superiore al limite massimo di ventiquattro mesi”

    Il rinvio pregiudiziale già proposto alla Corte di giustizia è ritenuto idoneo a fornire un ausilio interpretativo anche nel giudizio sospeso, poiché affronta la questione sostanziale del perimetro del limite massimo di durata.

Massime di principio

  • È giustificata la sospensione di un giudizio quando la decisione di una questione interpretativa rilevante dipende da una pronuncia pregiudiziale già richiesta alla Corte di giustizia in un diverso processo, anche se le fattispecie e le formulazioni normative non sono perfettamente coincidenti, purché il rinvio investa sostanzialmente la medesima questione e possa offrire un ausilio interpretativo.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiComunicazioni elettroniche e media (AGCOM)
RamiProcesso amministrativoAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiRiserva di legge e gerarchia delle fonti

Testo integrale

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