Cassazione Penale, Sentenza n. 20394/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava le condanne per petulanza (art. 660 c.p.) e minaccia (art. 612 c.p.), denunciando manifesta contraddittorietà, illogicità e insufficienza della motivazione delle decisioni di merito. In particolare contestava: 1) l'errata valutazione della attendibilità della persona offesa, lamentando che la sentenza si fondava su deposizioni di secondo mano (testimonianza Monforte) senza precisare in quali elementi costitutivi dei reati esse consistessero; 2) la mancanza di indicazione puntuale di contenuto, numero e temporalità delle chiamate/messaggi e dell'eventuale attivazione del citofono; 3) l'inesistenza o inadeguatezza della prova delle espressioni minacciose e la mancata verifica del requisito del "male futuro, ingiusto e concreto"; 4) il diniego ingiustificato della produzione documentale relativa al contenzioso civile tra le parti e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso per vizio motivazionale: ha rilevato l'assenza di una descrizione concreta, determinata e intelligibile dei fatti ritenuti accertati per entrambi i capi (art. 660 e 612 c.p.), l'indeterminatezza delle espressioni contestate e la mancata indicazione delle fonti probatorie che avrebbero supportato i singoli episodi. Per tali ragioni ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina, precisando che il giudice di rinvio dovrà ricostruire puntualmente i singoli episodi, indicare le fonti di prova e valutare la rilevanza ai fini della sussunzione nelle fattispecie contestate. È stato assorbito, allo stato, il motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti.
Norme richiamate
art. 660 cod. pen.
La Corte richiede che per la configurazione del reato di petulanza sia fornita una ricostruzione dettagliata dei comportamenti (numero/tempi/contenuto di chiamate o messaggi, presenza presso l'abitazione, ecc.) e che sia provata la sussistenza del motivo biasimevole; la motivazione generica è insufficiente.
art. 612 cod. pen.
Per la minaccia la Corte richiede l'esatta indicazione delle espressioni utilizzate, del contesto e della percezione concreta del destinatario, in modo da verificare la presenza dell'elemento materiale e dell'elemento psicologico (prospettazione di un male futuro, ingiusto e concreto).
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento giuridico del motivo di cassazione invocato: vizio di motivazione (manifestamente contraddittoria o illogica) che legittima la censura in Cassazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti della esposizione dei motivi in cassazione: il ricorso è stato articolato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come previsto dalla norma.
Massime di principio
- Le decisioni penali devono offrire una ricostruzione fattuale chiara e dettagliata (chi ha fatto cosa, quando, come e con quali prove): la mancanza di questi elementi costituisce vizio motivazionale che può portare all'annullamento.
- Per il reato di minaccia è indispensabile indicare le esatte parole o messaggi, il contesto e mostrare che esse prospettavano un male futuro, ingiusto e concreto; espressioni generiche o sfoghi verbali inseriti in un contenzioso civile possono non integrare la minaccia.
- Le testimonianze de relato o basate su informazioni raccolte dalla persona offesa hanno valore limitato se non sono ancorate a percezioni dirette e devono essere corroborate da ulteriori elementi probatori.
- Il rifiuto di acquisire documenti (es. atti del giudizio civile) invocati dalla difesa deve essere adeguatamente motivato: se tali documenti sono pertinenti alla cornice fattuale possono essere necessari per valutare il "motivo" dei comportamenti e la possibile esclusione della configurabilità del reato.
- L'assenza dell'imputato in udienza non solleva l'accusa dall'onere della prova: il giudice non può ritenere la responsabilità per il solo mancato apporto difensivo; l'onere probatorio rimane in capo all'accusa.
- In casi analoghi la Corte di Cassazione tende ad annullare con rinvio quando la motivazione non consente di verificare la corrispondenza tra fatto provato e fattispecie incriminatrice, riservando al giudice di merito il compito di ricostruire i fatti con maggior rigore probatorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20142/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20143/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20147/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20152/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20157/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20158/2026 del 03/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →