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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20394/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava le condanne per petulanza (art. 660 c.p.) e minaccia (art. 612 c.p.), denunciando manifesta contraddittorietà, illogicità e insufficienza della motivazione delle decisioni di merito. In particolare contestava: 1) l'errata valutazione della attendibilità della persona offesa, lamentando che la sentenza si fondava su deposizioni di secondo mano (testimonianza Monforte) senza precisare in quali elementi costitutivi dei reati esse consistessero; 2) la mancanza di indicazione puntuale di contenuto, numero e temporalità delle chiamate/messaggi e dell'eventuale attivazione del citofono; 3) l'inesistenza o inadeguatezza della prova delle espressioni minacciose e la mancata verifica del requisito del "male futuro, ingiusto e concreto"; 4) il diniego ingiustificato della produzione documentale relativa al contenzioso civile tra le parti e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso per vizio motivazionale: ha rilevato l'assenza di una descrizione concreta, determinata e intelligibile dei fatti ritenuti accertati per entrambi i capi (art. 660 e 612 c.p.), l'indeterminatezza delle espressioni contestate e la mancata indicazione delle fonti probatorie che avrebbero supportato i singoli episodi. Per tali ragioni ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina, precisando che il giudice di rinvio dovrà ricostruire puntualmente i singoli episodi, indicare le fonti di prova e valutare la rilevanza ai fini della sussunzione nelle fattispecie contestate. È stato assorbito, allo stato, il motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti.

Norme richiamate

  • art. 660 cod. pen.

    La Corte richiede che per la configurazione del reato di petulanza sia fornita una ricostruzione dettagliata dei comportamenti (numero/tempi/contenuto di chiamate o messaggi, presenza presso l'abitazione, ecc.) e che sia provata la sussistenza del motivo biasimevole; la motivazione generica è insufficiente.

  • art. 612 cod. pen.

    Per la minaccia la Corte richiede l'esatta indicazione delle espressioni utilizzate, del contesto e della percezione concreta del destinatario, in modo da verificare la presenza dell'elemento materiale e dell'elemento psicologico (prospettazione di un male futuro, ingiusto e concreto).

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento giuridico del motivo di cassazione invocato: vizio di motivazione (manifestamente contraddittoria o illogica) che legittima la censura in Cassazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti della esposizione dei motivi in cassazione: il ricorso è stato articolato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Le decisioni penali devono offrire una ricostruzione fattuale chiara e dettagliata (chi ha fatto cosa, quando, come e con quali prove): la mancanza di questi elementi costituisce vizio motivazionale che può portare all'annullamento.
  • Per il reato di minaccia è indispensabile indicare le esatte parole o messaggi, il contesto e mostrare che esse prospettavano un male futuro, ingiusto e concreto; espressioni generiche o sfoghi verbali inseriti in un contenzioso civile possono non integrare la minaccia.
  • Le testimonianze de relato o basate su informazioni raccolte dalla persona offesa hanno valore limitato se non sono ancorate a percezioni dirette e devono essere corroborate da ulteriori elementi probatori.
  • Il rifiuto di acquisire documenti (es. atti del giudizio civile) invocati dalla difesa deve essere adeguatamente motivato: se tali documenti sono pertinenti alla cornice fattuale possono essere necessari per valutare il "motivo" dei comportamenti e la possibile esclusione della configurabilità del reato.
  • L'assenza dell'imputato in udienza non solleva l'accusa dall'onere della prova: il giudice non può ritenere la responsabilità per il solo mancato apporto difensivo; l'onere probatorio rimane in capo all'accusa.
  • In casi analoghi la Corte di Cassazione tende ad annullare con rinvio quando la motivazione non consente di verificare la corrispondenza tra fatto provato e fattispecie incriminatrice, riservando al giudice di merito il compito di ricostruire i fatti con maggior rigore probatorio.

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