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Ordinanza

Ordinanza n. 2227/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 125 del 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202502304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza congiunta di rinvio, ritenendo sussistenti, in ragione della peculiarità della vicenda amministrativa, le ragioni di eccezionalità richieste dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 9 luglio 2026. Le spese sono state riservate al merito; non è stata quindi definita la domanda principale né è stata valutata la fondatezza dell’appello.

Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Piemonte n. 125 del 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel giudizio d’appello promosso dall’ente di gestione delle aree protette contro la sentenza del TAR Piemonte, le parti hanno presentato un’istanza congiunta di rinvio dell’udienza pubblica, dichiarando di avere avviato serie e avanzate trattative finalizzate alla definizione bonaria della controversia. Il testo non espone i motivi di appello né l’oggetto sostanziale della controversia amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    le parti, per il tramite dei rispettivi difensori, intendono chiedere congiuntamente il rinvio della predetta udienza in quanto hanno avviato serie e avanzate trattative volte a una definizione bonaria della controversia

    Il rinvio dell’udienza può essere disposto quando ricorrono ragioni di eccezionalità; nel caso concreto, tali ragioni sono state ravvisate nella peculiarità della vicenda amministrativa e nell’esistenza di trattative avanzate per una definizione bonaria.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può accogliere un’istanza congiunta di rinvio dell’udienza quando, valutate le circostanze concrete e la peculiarità della vicenda amministrativa, ricorrono ragioni di eccezionalità ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
  • La pendenza di trattative serie e avanzate per una definizione bonaria della controversia può concorrere a integrare le ragioni eccezionali necessarie per il rinvio dell’udienza, senza comportare definizione del giudizio né anticipazione della decisione sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

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