Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16446/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto l'opposizione alla pronuncia che aveva qualificato come rifiuti beni sequestrati e negato la restituzione. Ha sollevato due motivi: (1) questione di illegittimità costituzionale degli artt. 34 co.1, 263 co.6 e 664 c.p.p., in relazione all'art. 111 co.2 Cost., perché il medesimo giudice che ha deciso nel giudizio di cognizione ha poi deciso anche sulla richiesta di restituzione, con presunta incompatibilità derivante dalla precedente decisione sulla stessa res iudicanda; (2) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'art. 183 del d.lgs. 152/2006, poiché la società terza, proprietaria dei beni, aveva documentalmente dimostrato la proprietà e contestato la qualificazione dei beni come rifiuti

La decisione

Il ricorso per Cassazione è dichiarato inammissibile perché il difensore che ha sottoscritto il ricorso era privo della procura speciale richiesta per agire in nome del terzo interessato in Cassazione: la procura conferita non indicava espressamente l'oggetto della procura (ossia l'impugnazione o il ricorso per Cassazione), in violazione dell'art. 122 c.p.p. Per tale ragione la Corte non ha esaminato i motivi nel merito. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui i terzi interessati, portatori di interessi civilistici, devono stare in giudizio con difensore munito di procura speciale (art. 100 c.p.p. e art. 83 c.p.c.) e osserva che questioni costituzionali analoghe erano già state ritenute manifestamente infondate

Norme richiamate

  • artt. 34 co.1, 263 co.6 e 664 cod. proc. pen.

    Richiamati dalla ricorrente nella questione di legittimità costituzionale concernente la vicinanza tra giudizio di cognizione e giudizio dell'esecuzione; la Corte segnala che analoghe questioni sono state già ritenute manifestamente infondate dalla giurisprudenza di legittimità

  • art. 111 co.2 Cost.

    Invocato dalla ricorrente come parametro costituzionale per sostenere il diritto a un giudice imparziale e terzo; la Corte non affronta il merito della questione costituzionale per inammissibilità processuale del ricorso e richiama precedenti decisionali

  • art. 183 d.lgs. 152/2006

    Richiamato in relazione alla qualificazione dei beni come rifiuti; la Corte osserva che la contestazione del ricorrente attiene al merito della valutazione del giudice dell'esecuzione e non supera il difetto formale che ha determinato l'inammissibilità

  • art. 122 cod. proc. pen.

    la determinazione dell'oggetto per cui è conferita

    La procura speciale, ai sensi dell'art. 122 c.p.p., deve indicare chiaramente l'oggetto per cui è conferita; la procura prodotta non menzionava espressamente l'impugnazione/ricorso per Cassazione e perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile

  • art. 100 cod. proc. pen.

    stanno in giudizio con il ministero di un difensore, munito di procura speciale

    La Corte riafferma che i terzi interessati, essendo portatori di interessi civilistici, devono stare in giudizio con difensore munito di procura speciale, analogamente alla disciplina del processo civile

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per avere proposto un ricorso inammissibile e per la colpa che ha determinato l'inammissibilità

  • art. 168 ter cod. pen. e art. 464 septies cod. proc. pen.

    Richiamati nel quadro fattuale: la precedente sentenza/decisone che aveva già qualificato i beni rinvenuti nei veicoli come rifiuti e che la parte terza voleva veder disapplicata mediante restituzione; la Corte non ha riconsiderato la qualificazione perché si è pronunciata per motivi processuali

Massime di principio

  • Per i terzi interessati a procedimenti penali (es. richiesta di restituzione di beni) è obbligatoria la procura speciale conferita al difensore e questa deve indicare espressamente l'oggetto (es. impugnazione/ricorso per Cassazione): l'assenza di tale indicazione rende il ricorso inammissibile
  • Le questioni di illegittimità costituzionale relative al fatto che lo stesso giudice decida sia in cognizione sia in esecuzione sono spesso già valutate dalla giurisprudenza di legittimità e, se manifeste infondate, non consentono il prosieguo del ricorso; pertanto tale linea argomentativa rischia di essere inammissibile o rigettata
  • La contestazione della qualificazione dei beni come rifiuti (diritto sostanziale/valutazione di merito sulla natura materiale dei beni) va provata e dimostrata nel merito; tuttavia, anche un fondamento sostanziale non evita l'inammissibilità del ricorso se sussistono vizi formali procedurali rilevanti
  • I difensori devono redigere procure che specificano le facoltà conferite, incluse espressamente l'impugnazione in Cassazione e la possibilità di sostituzione: formule generiche che autorizzano 'ad avviare il procedimento' possono non soddisfare i requisiti dell'art. 122 c.p.p.
  • La mancata possibilità di ratifica degli atti compiuti in difetto della procura speciale (art. 122 co.3 c.p.p.) implica che il vizio non è sanabile con interventi successivi, rendendo necessaria la preventiva regolarità formale dell'incarico difensivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.