Sentenza n. 14634/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di rifiuto di rilascio di visto di ingresso n. D/5325/2025 emesso in data 23/09/2025, a seguito di rilascio di nulla osta al Lavoro subordinato nel settore dell'assistenza familiare n. P-MN/L/Q/2025/101485 rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Mantova in data 09/04/2025, a seguito di domanda telematica di cui all'identificativo n. MN0110350722 del 07/02/2025 in favore del sig -OMISSIS-, notificato a mani del ricorrente in data 06/10/2025 di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche non richiamati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, decidendo con sentenza ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nelle more della trattazione della domanda cautelare, il visto di ingresso è stato rilasciato. Ha posto le spese a carico dell'Amministrazione sulla base della soccombenza virtuale, liquidandole in € 1.000 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Atto impugnato: diniego di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato, nonostante il previo rilascio del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a New Delhi che aveva negato il rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato, emesso dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato nel settore dell'assistenza familiare da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Mantova. Dal testo non risultano specifici motivi di illegittimità articolati nel ricorso. Il MAECI si è costituito resistendo alla domanda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio avente a oggetto il diniego di un visto di ingresso, l'Amministrazione rilascia il visto richiesto, viene meno l'interesse alla decisione demolitoria e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere per il sopravvenuto rilascio del provvedimento richiesto, le spese possono essere regolate sulla base della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'Amministrazione qualora la sopravvenienza soddisfi la pretesa sostanziale del ricorrente.
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