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Sentenza

Sentenza del 03/07/2017 n. 225 - Comm. Trib. Prov. La Spezia

IRES - interposizione fittizia di manodopera - operazioni soggettivamente inesisitenti - deducibilità - ammissibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La deducibilità dei costi è stata ritenuta ammissibile. La qualificazione delle operazioni come soggettivamente inesistenti, derivante dall'interposizione fittizia di manodopera, non è sufficiente a negare la deduzione quando i costi siano effettivamente sostenuti dall'impresa e riferibili a prestazioni realmente eseguite.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità ai fini IRES dei costi sostenuti in presenza di interposizione fittizia di manodopera e di operazioni soggettivamente inesistenti. Sebbene il soggetto formalmente indicato come fornitore non coincida con l'effettivo prestatore, l'effettività delle prestazioni e il loro concreto sostenimento da parte dell'impresa risultano non contestati e innegabili. Pertanto, l'inesistenza soggettiva dell'operazione non elimina automaticamente la deducibilità del costo reale, anche in applicazione del principio di capacità contributiva previsto dall'art. 53 della Costituzione.

Norme richiamate

  • Art. 53 della Costituzione

    "principio di capacità contributiva"

    La tassazione deve riflettere la reale capacità contributiva del soggetto. Di conseguenza, costi effettivamente sostenuti e inerenti all'attività non possono essere esclusi dalla deduzione per il solo fatto che il fornitore formalmente indicato non sia il reale prestatore.

Massime di principio

  • Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, occorre distinguere tra inesistenza dell'operazione e inesatta individuazione del soggetto che l'ha eseguita: se la prestazione è reale e il costo è stato effettivamente sostenuto, la deducibilità non è automaticamente esclusa.
  • L'interposizione fittizia di manodopera può incidere sulla regolarità fiscale o contributiva e sulla posizione dei soggetti coinvolti, ma non comporta necessariamente l'indeducibilità del costo reale ai fini IRES.
  • Il contribuente deve comunque dimostrare l'effettività della prestazione, il pagamento o il sostenimento del costo, la sua inerenza all'attività d'impresa e la corretta quantificazione.
  • La deducibilità non opera automaticamente se l'Amministrazione finanziaria prova che la prestazione non è mai stata eseguita, che il costo è fittizio o che manca l'inerenza all'attività d'impresa.
  • Il principio di capacità contributiva impone di evitare che l'impresa venga tassata su un reddito superiore a quello effettivamente prodotto, purché il costo rappresenti una reale componente negativa.

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