Sentenza del 03/07/2017 n. 225 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
IRES - interposizione fittizia di manodopera - operazioni soggettivamente inesisitenti - deducibilità - ammissibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa deducibilità dei costi è stata ritenuta ammissibile. La qualificazione delle operazioni come soggettivamente inesistenti, derivante dall'interposizione fittizia di manodopera, non è sufficiente a negare la deduzione quando i costi siano effettivamente sostenuti dall'impresa e riferibili a prestazioni realmente eseguite.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità ai fini IRES dei costi sostenuti in presenza di interposizione fittizia di manodopera e di operazioni soggettivamente inesistenti. Sebbene il soggetto formalmente indicato come fornitore non coincida con l'effettivo prestatore, l'effettività delle prestazioni e il loro concreto sostenimento da parte dell'impresa risultano non contestati e innegabili. Pertanto, l'inesistenza soggettiva dell'operazione non elimina automaticamente la deducibilità del costo reale, anche in applicazione del principio di capacità contributiva previsto dall'art. 53 della Costituzione.
Norme richiamate
Art. 53 della Costituzione
"principio di capacità contributiva"
La tassazione deve riflettere la reale capacità contributiva del soggetto. Di conseguenza, costi effettivamente sostenuti e inerenti all'attività non possono essere esclusi dalla deduzione per il solo fatto che il fornitore formalmente indicato non sia il reale prestatore.
Massime di principio
- Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, occorre distinguere tra inesistenza dell'operazione e inesatta individuazione del soggetto che l'ha eseguita: se la prestazione è reale e il costo è stato effettivamente sostenuto, la deducibilità non è automaticamente esclusa.
- L'interposizione fittizia di manodopera può incidere sulla regolarità fiscale o contributiva e sulla posizione dei soggetti coinvolti, ma non comporta necessariamente l'indeducibilità del costo reale ai fini IRES.
- Il contribuente deve comunque dimostrare l'effettività della prestazione, il pagamento o il sostenimento del costo, la sua inerenza all'attività d'impresa e la corretta quantificazione.
- La deducibilità non opera automaticamente se l'Amministrazione finanziaria prova che la prestazione non è mai stata eseguita, che il costo è fittizio o che manca l'inerenza all'attività d'impresa.
- Il principio di capacità contributiva impone di evitare che l'impresa venga tassata su un reddito superiore a quello effettivamente prodotto, purché il costo rappresenti una reale componente negativa.
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