Sentenza n. 64/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.354 /2023 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 02.08.2023, notificata in data 03.10.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile il 2 febbraio 2024 e notificata al Ministero il 3 ottobre 2024. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui, mediante la carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel giudizio presupposto. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e chiesto l'esecuzione del giudicato, nonché, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché proposto dopo il passaggio in giudicato, nel rispetto dei termini processuali, e dopo il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni nel merito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Arezzo non era stata eseguita e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato, mettendo a disposizione del ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e l'importo riconosciuto nel titolo giudiziale. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio. Il commissario dovrà provvedere, entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato successiva alla scadenza inutilmente decorsa del termine assegnato al Ministero, agli adempimenti necessari e al pagamento delle somme dovute. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stato inoltre disposto l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato l'esecuzione del giudicato e ha nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 87, comma 3, c.p.a., per verificare il rispetto dei termini processuali dimidiati.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 73, comma 1, c.p.a., per la verifica della tempestività degli adempimenti processuali nel rito camerale.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni; il TAR ha ritenuto tale termine inutilmente decorso e quindi ammissibile il ricorso per ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato presupposto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli nei confronti della pubblica amministrazione.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adottare gli atti necessari all'integrale esecuzione entro un termine determinato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice, con facoltà di delega a un funzionario, e può essere incaricato di compiere gli adempimenti necessari nonché di disporre il pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato.
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