Sentenza del 28/09/2016 n. 19097 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio sostenendo che la domanda di rimborso delle maggiori ritenute IRPEF applicate sull'incentivo all'esodo era tardiva. L'istanza, presentata il 7 maggio 2008, era stata proposta oltre il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, decorrente dalla data del versamento dell'imposta. Secondo l'Agenzia, il termine non poteva decorrere dalla successiva sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che aveva dichiarato incompatibile con il diritto comunitario il trattamento fiscale applicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso direttamente nel merito, rigettando la domanda originaria di rimborso del contribuente. Ha affermato che il termine di 48 mesi decorre dalla data del versamento della ritenuta e non dalla data della successiva pronuncia della Corte di giustizia UE, anche quando quest'ultima riconosca retroattivamente l'incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto comunitario. Le spese sono state compensate in considerazione del recente consolidamento della giurisprudenza.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 38, commi 1 e 2
Il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso è di 48 mesi dalla data del versamento.
Il termine decorre dal versamento dell'imposta o della ritenuta, anche se solo successivamente una pronuncia giudiziaria accerta l'incompatibilità della disciplina fiscale con il diritto dell'Unione europea.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2
La norma è stata richiamata dall'Agenzia a sostegno della censura relativa alla tardività dell'istanza di rimborso.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la controversia nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Corte di giustizia UE, causa C-128/07 del 16 gennaio 2008
La pronuncia ha riconosciuto il contrasto della disciplina nazionale con il diritto comunitario, ma non ha spostato in avanti il termine decadenziale per chiedere il rimborso.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014
Il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria per il rimborso decorre dalla data del versamento e non da quella della pronuncia della Corte di giustizia che ha sancito il contrasto con l'ordinamento comunitario.
Il principio delle Sezioni Unite esclude che l'overruling o la sopravvenuta interpretazione giudiziale favorevole possano prorogare o far decorrere nuovamente un termine tributario di decadenza già previsto dalla legge.
Massime di principio
- Quando si chiede il rimborso di un'imposta o di una ritenuta, il termine decadenziale previsto dalla legge decorre normalmente dal versamento, non dalla successiva sentenza che riconosca l'illegittimità o l'incompatibilità della tassazione.
- Una pronuncia della Corte di giustizia UE con effetti retroattivi non riapre automaticamente i termini per presentare domande di rimborso già scaduti.
- I principi di overruling e di tutela del giusto processo, elaborati soprattutto in ambito processuale, non possono di regola essere utilizzati per prorogare termini sostanziali di decadenza tributaria.
- Per tutelare il diritto al rimborso, è prudente presentare l'istanza entro il termine decorrente dal pagamento, anche se la questione di legittimità della tassazione è ancora pendente davanti ai giudici nazionali o europei.
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