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Sentenza

Sentenza n. 1822/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, n. 561/2025, che aveva riconosciuto il diritto all’accredito di 1.500 euro sulla Carta del Docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale civile di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, n. 561/2025, pubblicata il 17 aprile 2025, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, non era stata eseguita. Il titolo condannava il Ministero ad attribuire 1.500 euro, tramite la Carta Elettronica, per le annualità 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025. La ricorrente ha chiesto di ordinare l’esecuzione del giudicato e, occorrendo, di nominare un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché nel corso del giudizio il Ministero ha eseguito la sentenza: il 7 luglio 2026 sono stati accreditati alla docente tre voucher Carta del Docente da 500 euro ciascuno, riferiti alle annualità indicate nel titolo. Le spese sono state compensate per metà, valorizzando l’adempimento intervenuto in corso di causa; per la restante metà, in applicazione della soccombenza virtuale dell’Amministrazione, il Ministero è stato condannato a pagare 400 euro per compensi, oltre IVA e CPA se dovute, rimborso forfettario del 15% e contributo unificato se versato. È stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Tanto premesso, sulla scorta della pacifica avvenuta ottemperanza dell’Amministrazione alla sentenza azionata nelle more del presente giudizio sussistono le condizioni per una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

    Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale adempimento del titolo durante il processo determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione durante il processo comporta la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l’Amministrazione adempie al titolo soltanto in corso di causa, tale circostanza può giustificare la compensazione parziale delle spese, mentre la parte residua può essere regolata secondo la soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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