Cassazione Civile, Sentenza n. 9192/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione delle intimazioni di pagamento T7LIPPN00050-2013 (anno 2008) e T7LIPPN00056-2013 (anno 2007), derivanti da avvisi di accertamento esecutivi, con censure sulla nullità della sentenza d'appello per mancata/difettosa motivazione circa la correzione di errori materiali, sulla esigibilità delle sanzioni amministrative tributarie in presenza di procedimento penale (art. 21 d.lgs. n.74/2000), sulla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi negli atti di intimazione, sull'aggio di riscossione e sulla presunta illegittimità delle intimazioni emesse in assenza dei presupposti dell'art.29 d.l. n.78/2010
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la C.T.R. abbia dato adeguata e sufficiente motivazione circa la correzione di errori materiali (errori formali ininfluenti sul merito) e circa la connessione delle cause riunite. Ha confermato che le intimazioni di pagamento sono legittime anche se non modificano gli importi originari e che, quando gli atti derivano da accertamenti esecutivi, i criteri di calcolo degli interessi possono essere richiamati nell'atto precedente; ha richiamato il principio consolidato (Sez. U, n.22281/2022) secondo cui la cartella/atto derivato è congruamente motivato se richiama l'atto impositivo che ha già determinato il "quantum" e gli interessi. Sulla esigibilità delle sanzioni amministrative in presenza di notizia di reato, la Corte ha ricordato la riforma (d.lgs. n.87/2024): le sanzioni non sono eseguibili se il procedimento penale non è definito con archiviazione o sentenza irrevocabile di assoluzione/proscioglimento; tuttavia le intimazioni contestate non costituivano ancora l'affidamento alla riscossione (quindi non esecuzione) e il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di una pronuncia penale definitiva favorevole. Ha inoltre respinto le censure sull'aggio di riscossione ritenendole infondate alla luce della giurisprudenza. Condanna il ricorrente alle spese processuali e agli ulteriori oneri indicati (contributo unificato se dovuto).
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
Usato come richiamo formale per inquadrare i motivi di impugnazione (n.3 e n.4). La Corte valuta l'ammissibilità e il merito delle censure secondo tali parametri.
art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
Richiamato come principio che impone al giudice di motivare la decisione; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse comunque dato motivazione sufficiente.
art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 36 comma 2 n. 4 d.lgs. n.546/1992
Richiamati come norme applicabili al rito tributario in tema di motivazione; la Corte ha valutato che gli obblighi di motivazione sono stati rispettati.
art. 61 d.lgs. n.546/1992
Richiamato per estensione del regime di motivazione al grado d'appello nel processo tributario; la CTR ha ritenuto la motivazione adeguata.
art. 111 comma 6 Cost.
Principio costituzionale che impone la motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali; la Corte ha ritenuto adempiuto tale obbligo.
art. 112 c.p.c.
Richiesto come obbligo per il giudice di pronunciarsi sulle domande; la Corte ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia ma mera omissione materiale di riferimenti.
art. 21 d.lgs. n.74/2000 (testo riformulato dal d.lgs. n.87/2024)
"le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato non sono eseguibili nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 19, comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 21-bis e 21-ter. I termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all'ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi"
La Corte ha applicato la riforma entrata in vigore il 29/06/2024 e ha precisato che, nella fattispecie, non essendo stata prodotta alcuna pronuncia penale definitiva favorevole, non opera il blocco dell'esecutività; ha inoltre distinto tra "eseguibilità" (collegata all'affidamento della riscossione) e l'emissione preventiva di intimazioni.
art. 21-bis e art. 21-ter d.lgs. n.74/2000
Rilevati nella logica del coordinamento tra sanzioni amministrative e penali: la riforma prevede che il giudice/autorità tenga conto di sanzioni già irrogate da altre autorità per evitare duplicazioni sproporzionate; ma tale coordinamento presuppone pronunce definitive.
art. 29 d.l. n.78/2010 (conv. l. n.122/2010)
Norma che regola l'affidamento alla riscossione e i presupposti per l'azione esecutiva dell'agente della riscossione. La Corte ha stabilito che le intimazioni impugnate non erano ancora state affidate alla riscossione e quindi non costituivano esecuzione condizionata dall'esito penale.
art. 7 l. n.212/2000 e art. 3 l. n.241/1990
Richiamati nella motivazione relativa agli obblighi di motivazione degli atti di riscossione e alla possibilità di richiamare l'atto impositivo originario per giustificare il calcolo degli interessi.
Cass., Sez. U, Sent. n. 22281 del 14/07/2022
Precedente richiamato per il principio secondo cui la cartella di pagamento derivata da atto che ha già determinato il "quantum" è congruamente motivata se richiama l'atto precedente e quantifica l'importo degli accessori; la Corte ne applica il principio al caso di specie.
Cass., Sez. 5, Sent. n. 21694 del 08/10/2020
Precedente citato per affermare che l'esigibilità delle sanzioni è collegata all'esecuzione affidata all'agente della riscossione e non impedisce necessariamente l'adozione dell'atto amministrativo di determinazione della sanzione.
Cass., Sez. 5, Sent. n. 1311 del 19/01/2018
Richiamata in relazione alla manifestata infondatezza delle questioni sulla legittimità costituzionale relative all'aggio esattoriale; conforta la decisione della Corte sulla insussistenza di profili di illegittimità in tema di aggio.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n.115/2002
Norma amministrativa che disciplina il contributo unificato; la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo previsto.
Massime di principio
- La correzione di errori materiali è legittima se le imprecisioni sono meramente formali e non incidono sul merito: il giudice d'appello deve però motivare adeguatamente la natura formale dell'errore.
- L'esigibilità delle sanzioni amministrative in presenza di notizia di reato è disciplinata dalla riforma del 2024: le sanzioni non sono eseguibili fino a provvedimento di archiviazione o sentenza penale irrevocabile favorevole; tuttavia l'emissione di un'atto di intimazione non equivale necessariamente all'inizio dell'esecuzione forzata e può quindi restare possibile prima dell'affidamento alla riscossione.
- Se un atto di riscossione deriva da un precedente atto impositivo che ha già quantificato tributi e interessi, è sufficiente che l'atto derivato richiami i criteri/atto a monte e quantifichi gli accessori; non è sempre necessario spiegare nei dettagli i singoli tassi periodici applicati.
- L'amministrazione può notificare intimazioni di pagamento anche quando il giudizio tributario non ha rideterminato gli importi originari: tale facoltà costituisce una garanzia aggiuntiva per il contribuente e non un vizio di per sé.
- Le questioni sull'aggio di riscossione spesso sono considerate manifestamente infondate alla luce della giurisprudenza consolidata; contestazioni formali sull'aggio richiedono un quadro di fondatezza di diritto evidente per essere accolte.
- In giudizio tributario, il contribuente che invoca l'ineseguibilità delle sanzioni per pendenza di procedimento penale dovrebbe documentare l'esistenza di provvedimenti penali definitivi favorevoli, se rilevanti per sospendere l'esecuzione; in assenza di tali prove, il ricorso è destinato a essere respinto.
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