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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7390/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il processo in ragione della definizione agevolata perfezionata da una coobbligata (Fulvia Caprara) ai sensi dell'art. 1, commi della l. n. 197/2022; ha disposto che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate (art. 1 co. 198 l. n. 197/2022). Non è stata pronunciata alcuna decisione di merito sulle questioni sostanziali prospettate dal ricorrente.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, bollo e relative sanzioni relativo a una sentenza di primo grado a lui favorevole che, in sede di appello, è venuta meno a seguito di accordo transattivo con pronuncia di cessazione della materia del contendere. Deduceva vizi di forma dell'atto impositivo, la carenza del presupposto impositivo perché la liquidazione e riscossione non erano intervenute prima del passaggio in giudicato della sentenza d'appello che aveva travolto la sentenza di primo grado, difetti di motivazione dell'atto, assenza di valida delega e mancanza di prova dell'effettiva qualifica dirigenziale del firmatario dell'atto.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 131 del 1986, art. 37

    Riferita alla disciplina dell'imposta di registro; la censura del ricorrente mirava a dimostrare che non poteva essere liquidata imposta relativa a un atto 'ormai giuridicamente inesistente' dopo la caducazione della sentenza di primo grado

  • l. n. 241 del 1990, art. 3 e art. 21-septies

    Richiamate in relazione al dovere di motivazione degli atti amministrativi e alla conoscibilità dell'atto impositivo; il ricorrente deduceva carenza di motivazione rendendo non conoscibile la pretesa

  • l. n. 212 del 2000, art. 7

    Ricordata tra le norme di riferimento sul processo tributario e diritti del contribuente; evocata nella censura sulla motivazione e sulla conoscibilità dell'atto

  • d.P.R. n. 131 del 1986, art. 52 commi 2, 2-bis e art. 53-bis

    Richiamate in relazione ai requisiti formali dell'atto di liquidazione e alla opponibilità degli atti di conciliazione/transazione; contestata anche la mancata indicazione del delegato che ha sottoscritto l'atto

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    Richiamata in relazione alle norme fiscali e sugli obblighi formali degli atti tributari; invocata dal ricorrente a sostegno delle censure formali

  • codice civile, art. 2697

    Riferita all'onere della prova invocato dal ricorrente in ordine alla delega e alla qualifica dirigenziale del sottoscrittore dell'atto

  • codice di procedura civile, artt. 115 e 116

    Richiamati in relazione ai mezzi di prova e alla formazione della prova; il ricorrente lamentava che la CTR non aveva adeguatamente valutato la documentazione sulla delega

  • Costituzione, art. 111 e art. 24

    Invocate in ordine al diritto al giusto processo e al contraddittorio; il ricorrente deduceva violazioni procedurali e di motivazione

  • l. n. 197 del 2022, art. 1, commi 196-202

    "La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196."

    La Corte ha ritenuto che la definizione agevolata perfezionata da un coobbligato estingue anche il ricorso del contribuente principale; da ciò è derivata la declaratoria di estinzione del processo e la regola sulle spese a carico della parte che le ha anticipate

  • D.L. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, art. 6 comma 10

    Richiamato in relazione alla definizione agevolata delle lite pendenti e al ricorso incidentale sul diniego di definizione

  • codice di procedura civile, art. 132 comma 2 n. 4

    Invocato dal ricorrente nella censura di nullità e violazione del diritto al contraddittorio e motivazione della sentenza impugnata

Massime di principio

  • La definizione agevolata perfezionata da un coobbligato può estinguere anche le controversie a carico degli altri coobbligati (art. 1 l. n. 197/2022): chi rappresenta o difende un interessato dovrebbe verificare se un coobbligato ha aderito a tali procedure, perché ciò può determinare l'estinzione del giudizio senza decisione di merito.
  • L'estinzione per definizione agevolata non costituisce pronuncia di merito: le questioni sostanziali (es. legittimità della pretesa tributaria, vizi formali dell'atto) rimangono non decise e non producono precedenti favorevoli per il ricorrente.
  • Per contrastare avvisi di liquidazione è importante dimostrare tempestivamente l'inesistenza del presupposto impositivo (ad es. che l'atto tributato è stato travolto da pronuncia successiva divenuta definitiva) e, se possibile, ottenere la definizione della lite prima che intervengano atti di liquidazione e riscossione.
  • Gli atti impositivi devono riportare adeguata motivazione e i requisiti formali (indicazione del firmatario, eventuale delega con specificazione del delegante/delegato): la mancata indicazione può essere fatto valere come vizio formale e processuale.
  • In caso di contestazione della sottoscrizione/delega del funzionario che firma l'atto, occorre che la pubblica amministrazione produca chiara documentazione sulla delega e sulla qualifica del firmatario; l'onere della prova su tali circostanze grava su chi afferma la loro sussistenza.
  • Quando la controversia sopravviene a vicende transattive o accordi tra le parti (con partecipazione dell'Amministrazione), va valutata l'opponibilità di tali atti al fisco e l'efficacia della transazione ai fini tributari: la partecipazione dell'Amministrazione è spesso requisito per rendere opponibile l'accordo al Fisco.

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