Sentenza del 30/05/2018 n. 2503 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Imposta di registro - Atto soggetto a tassazione - Allegazione all'avviso - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato ritenuto sufficiente che l'avviso di liquidazione indicasse gli estremi dell'atto soggetto a tassazione, senza che fosse necessaria la sua materiale allegazione. L'avviso resta pertanto valido quando consente al contribuente di identificare con certezza l'atto e di comprendere la pretesa fiscale, rendendo possibile un'adeguata difesa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di liquidazione sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto allegare all'avviso l'atto soggetto a tassazione. La censura riguardava quindi l'asserita carenza dell'atto impositivo e la violazione degli obblighi di motivazione e conoscibilità dei presupposti della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro
Ai fini della liquidazione dell'imposta, l'avviso non deve necessariamente contenere in allegato l'atto tassato, purché ne riporti gli estremi identificativi in modo sufficiente a renderlo individuabile.
Obbligo di motivazione degli atti tributari
L'obbligo di motivazione è rispettato quando il contribuente può comprendere il fondamento della pretesa e individuare l'atto cui essa si riferisce; non impone, in ogni caso, l'allegazione materiale di documenti già identificabili.
Massime di principio
- Un avviso di liquidazione dell'imposta di registro non è automaticamente nullo solo perché non contiene in allegato l'atto soggetto a tassazione.
- È normalmente sufficiente l'indicazione precisa degli estremi dell'atto, purché il contribuente possa individuarlo senza incertezza e verificare la pretesa fiscale.
- La mancata allegazione può assumere rilievo se gli estremi indicati sono insufficienti, l'atto non è conoscibile o il contribuente risulta concretamente impossibilitato a esercitare il diritto di difesa.
- Nella valutazione della validità dell'avviso occorre quindi distinguere tra assenza materiale dell'allegato e insufficienza della motivazione: la prima, da sola, non determina necessariamente l'illegittimità.
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