Cassazione Civile, Ordinanza n. 08359/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia trae origine da un sinistro stradale del 5 marzo 2018. Il conducente di una Fiat Punto sosteneva che il camper, sopraggiunto da tergo e di proprietà di una terza persona, condotto da altro soggetto, avesse urtato la sua auto ferma a un incrocio, spingendola in mezzo alla carreggiata dove poi era avvenuta la collisione con un terzo veicolo proveniente da sinistra. Chiedeva il risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo. Sia il Giudice di Pace sia il Tribunale avevano rigettato la domanda, ritenendo non adeguatamente provata la dinamica del sinistro, anche alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e delle dichiarazioni testimoniali. Con il ricorso per cassazione venivano proposti sei motivi, tutti incentrati sulla asserita omessa o errata valutazione di fotografie, prova testimoniale, consulenza tecnica e modulo CAI, nonché sulla dedotta violazione degli artt. 2697, 115, 116 c.p.c., dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 143, comma 2, cod. ass., sostenendo che il giudice di merito avesse trascurato elementi decisivi o motivato in modo carente e contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi tendevano, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale del sinistro, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre evidenziato che le censure non erano formulate in modo conforme ai requisiti del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., mancando l'indicazione puntuale del fatto storico omesso, del dato da cui esso risultava, del suo esatto ingresso nel processo e della sua decisività; analogamente, le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. erano in realtà critiche alla valutazione delle prove, non alla loro utilizzazione in violazione di legge. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione degli intimati. Disposto inoltre l'obbligo per il ricorrente del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove raccolte.
art. 115 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti; non quando si contesta l'apprezzamento delle prove.
art. 116 c.p.c.
La norma non consente di censurare in cassazione la mera scelta del giudice di attribuire maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame richiede l'indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta, del come e quando sia stato discusso e della sua decisività; non è sufficiente contestare la valutazione complessiva delle prove.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda la censura.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Occorre il deposito e la specifica individuazione dei documenti richiamati nel ricorso.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è censurabile solo nei casi di assenza assoluta, apparenza, irriducibile contraddittorietà o incomprensibilità manifesta.
art. 111 Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al minimo costituzionale.
art. 143, comma 2, Codice delle Assicurazioni Private
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione del modello CAI, senza che la Corte ne ricavi un autonomo principio decisorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione del fatto storico, poiché tale attività appartiene al giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede una rigorosa allegazione del fatto storico omesso e della sua decisività; la generica denuncia di omissione o cattiva valutazione di documenti e testimonianze è inammissibile.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice ripartisca erroneamente l'onere della prova, non quando si contesti l'apprezzamento del materiale probatorio.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere utilizzate per trasformare in vizio di legittimità una critica alla maggiore o minore attendibilità attribuita dal giudice alle prove.
- La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo nei casi estremi di mancanza assoluta, apparenza, irriducibile contraddittorietà o incomprensibilità manifesta.
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