Circolare numero 245 del 9-12-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per gli iscritti al soppresso Fondo autoferrotranvieri, l’inabilità specifica va in linea generale valutata rispetto alle mansioni della qualifica formalmente rivestita. Tuttavia, se dall’istruttoria emerge che il lavoratore è stato adibito per lungo tempo a mansioni diverse in modo tale da far presumere un tacito mutamento del rapporto di lavoro, la Sede deve acquisire una dichiarazione dell’Azienda e, ove ricorrano le condizioni indicate, prendere a riferimento le mansioni di fatto svolte da ultimo.
Accertamento dell'inabilità specifica degli autoferrotranvieri: riferimento alle mansioni formalmente rivestite o svolte di fatto
Accertamento dell’inabilità specifica degli autoferrotranvieri
La circolare interviene per risolvere i dubbi segnalati dalle Sedi in merito alla valutazione dell’inabilità degli iscritti al soppresso Fondo autoferrotranvieri, quando il lavoratore, pur formalmente inquadrato in una certa qualifica, sia stato adibito di fatto a mansioni diverse, talvolta per periodi prolungati. Il documento precisa il criterio da seguire nella fase istruttoria e nel successivo giudizio medico-legale ai fini della pensione di inabilità specifica.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina richiamata è quella dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1961, n. 830, per i soggetti il cui rapporto di lavoro è regolato dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e dell’articolo 13 della medesima legge per i soggetti il cui rapporto non è regolato da tale regio decreto. Le disposizioni sono tuttora vigenti in quanto espressamente richiamate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414.
Criterio ordinario di valutazione dell’inabilità
La circolare ribadisce che l’accertamento dell’inabilità specifica degli autoferrotranvieri deve, in via generale, essere compiuto con riferimento alle mansioni proprie della qualifica formalmente rivestita dall’interessato. Questo orientamento è coerente con le istruzioni già impartite in materia e con quanto chiarito, da ultimo, dalle circolari n. 194 del 10 agosto 1993 e n. 200 del 29 giugno 1994.
Presupposti per la pensione di inabilità specifica
Per i casi rientranti nell’articolo 12 della legge n. 830, la pensione di inabilità specifica spetta quando ricorrano congiuntamente:
- il riconoscimento dell’inabilità permanente e assoluta alle funzioni proprie della qualifica rivestita;
- almeno 10 anni di servizio;
- l’impossibilità, per incapacità fisica o per mancanza di posti, di adibire il dipendente ad altri servizi dell’Azienda.
La circolare precisa inoltre che il riconoscimento dell’inabilità e la dichiarazione aziendale circa la mancanza di posti disponibili, in presenza dei requisiti assicurativi richiesti, determinano il diritto alla liquidazione della pensione di inabilità specifica prevista dal soppresso Fondo.
Ipotesi di mansioni di fatto diverse e istruttoria aziendale
Qualora, nel corso dell’istruttoria, emerga che il lavoratore abbia svolto di fatto mansioni appartenenti a una diversa qualifica per un periodo tale da escludere la temporaneità e da far presumere un tacito mutamento del rapporto di lavoro, la Sede non può procedere immediatamente alla definizione del caso. Prima di assumere un provvedimento definitivo, deve acquisire dall’Azienda una dichiarazione che riporti:
- la qualifica formalmente rivestita dall’interessato al momento della domanda di riconoscimento dell’invalidità;
- le mansioni di fatto espletate, con l’indicazione della corrispondente qualifica, dei motivi e della data di assegnazione;
- la data dell’eventuale accertamento sanitario effettuato ai sensi dell’articolo 29 dell’allegato A al R.D. n. 148/1931.
Criterio da applicare in presenza di un utilizzo protratto in mansioni diverse
Se dall’esame di tale documentazione risulta che l’Azienda ha mantenuto nel tempo il lavoratore in mansioni diverse da quelle proprie della qualifica formalmente posseduta, senza ragioni che possano essere validamente considerate ai fini del riconoscimento dell’inabilità, l’accertamento deve essere effettuato con riferimento alle mansioni di fatto svolte da ultimo dall’interessato. In tale ipotesi, dunque, il parametro di valutazione non è più la qualifica formale, ma l’assetto lavorativo concretamente realizzato nel tempo.
Punti principali
Contesto e quesito delle Sedi
Le Sedi hanno segnalato casi di iscritti al soppresso Fondo autoferrotranvieri, spesso conducenti di linea, che dopo visita medica per il riconoscimento dell’inidoneità risultano impiegati dall’Azienda in mansioni diverse da quelle della qualifica formalmente posseduta. Il dubbio riguarda quale mansione debba essere considerata ai fini della valutazione dell’inabilità: quella formale o quella effettivamente svolta per un periodo prolungato.
Riferimenti normativi applicabili
La circolare richiama l’articolo 12 della legge 28 luglio 1961, n. 830, per gli iscritti il cui rapporto è regolato dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e l’articolo 13 della stessa legge per gli iscritti con rapporto non regolato da tale R.D. Entrambe le disposizioni, richiamate anche dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, disciplinano la pensione di invalidità per gli iscritti al soppresso Fondo.
Regola generale: mansioni della qualifica formalmente rivestita
L’accertamento dell’inabilità specifica degli autoferrotranvieri deve essere effettuato con riferimento alle mansioni proprie della qualifica formalmente rivestita, come già precisato da precedenti istruzioni e dalle circolari n. 194 del 10 agosto 1993 e n. 200 del 29 giugno 1994.
Effetti del riconoscimento dell’inabilità e della mancanza di posti
Per i casi soggetti all’articolo 12 della legge n. 830, il riconoscimento dell’inabilità alle mansioni della qualifica e la dichiarazione aziendale di assenza di altri posti disponibili compatibili con le ridotte capacità lavorative, in presenza dei requisiti assicurativi richiesti, comportano il diritto alla liquidazione della pensione di inabilità specifica prevista dalle norme del soppresso Fondo.
Verifiche istruttorie in caso di mansioni di fatto diverse
Se emerge che il lavoratore ha svolto di fatto mansioni diverse da quelle della qualifica formalmente rivestita per un periodo tale da escludere la temporaneità e far presupporre un tacito mutamento del rapporto di lavoro, la Sede deve prima di ogni decisione definitiva acquisire una dichiarazione dell’Azienda. Tale dichiarazione deve indicare la qualifica formale al momento della domanda, le mansioni effettivamente svolte con relativa qualifica corrispondente, i motivi e la data di assegnazione, nonché la data di eventuale accertamento sanitario effettuato ai sensi dell’articolo 29 dell’allegato A al R.D. n. 148/1931.
Criterio finale di valutazione
Se dalla documentazione aziendale risulta che l’utilizzo in mansioni diverse è stato protratto nel tempo senza motivi validamente apprezzabili ai fini del riconoscimento dell’inabilità richiesta, l’accertamento deve essere riferito alle mansioni di fatto svolte da ultimo dall’interessato, e non a quelle della qualifica formalmente rivestita.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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