Cassazione Civile, Sentenza n. 05323/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, magistrato in servizio come G.I.P. presso il Tribunale di Cosenza, è stato incolpato di illecito disciplinare (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1, lett. a) e g) d.lgs. n. 109/2006) per avere omesso la necessaria vigilanza sui termini di efficacia di misure cautelari in due procedimenti, determinando la prosecuzione senza titolo della restrizione della libertà personale di due indagati. In particolare non avrebbe disposto la scarcerazione né l'ordinanza di proroga dovuta in relazione a perizie sullo stato di mente, con decorso senza titolo delle misure tra novembre 2021 e gennaio 2022. Il ricorrente ha impugnato la sentenza disciplinare del CSM sostenendo, tra l'altro, l'insindacabilità dell'attività giurisdizionale in sede disciplinare e la carenza/mancata logica della motivazione, invocando l'interpretazione dell'art. 305 c.p.p. e l'esistenza di prassi d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'inosservanza regolare dei termini massimi di custodia cautelare integra una 'grave violazione di legge' idonea a costituire illecito disciplinare (art. 2, comma 1, lett. a) e g) d.lgs. n. 109/2006), e che l'art. 305 c.p.p. richiede l'emanazione di un'ordinanza per la proroga, di regola su richiesta del pubblico ministero e sentito il difensore, benché la proroga abbia carattere in parte dichiarativo/automatico. Tuttavia la Sezione disciplinare del CSM aveva adeguatamente motivato la valutazione e aveva applicato l'esimente di cui all'art. 3-bis del d.lgs. n. 109/2006 ritenendo il fatto di scarsa rilevanza; la Cassazione ha ritenuto congrua e non censurabile tale decisione e non ha accolto i motivi di doglianza sul piano motivazionale o interpretativo. Di conseguenza la pronuncia impugnata è stata confermata e il ricorso respinto; non sono state disposte spese a carico dell'intimato e non è stato imposto alcun ulteriore contributo unificato al ricorrente.
Norme richiamate
d.lgs. n. 109/2006, art. 2, comma 1, lett. a) e lett. g)
Configura illecito disciplinare la "grave violazione di legge" determinata da ignoranza o da negligenza inescusabile che arrechi un ingiusto danno (lett. a) e che, riguardando l'esercizio della funzione, possa compromettere la considerazione del magistrato e il prestigio dell'ordine giudiziario (lett. g). L'inosservanza dei termini di durata della custodia cautelare può integrare tali fattispecie.
d.lgs. n. 109/2006, art. 3-bis
Consente l'assoluzione con formula per 'scarsa rilevanza' quando la condotta, pur configurando una violazione, non abbia arrecato pregiudizio significativo al bene giuridico e non abbia compromesso l'immagine del magistrato; tale assoluzione non esclude comunque possibili effetti o l'interesse del magistrato ad ottenere piena pronuncia di esclusione dell'addebito.
[l]a proroga è disposta con ordinanza dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, sentito il difensore
La proroga dei termini di custodia cautelare per perizia sullo stato di mente richiede formalmente un'ordinanza del giudice su richiesta del P.M. e sentito il difensore; la giurisprudenza riconosce un carattere in parte dichiarativo/automatico alla proroga, ma l'ordinanza e il contraddittorio sono garanzie imprescindibili. La proroga può essere disposta anche dopo il compimento della perizia se il termine di fase non è ancora scaduto.
art. 303, comma 1, lett. b-bis) n. 2 c.p.p.
Definisce il limite temporale di efficacia della misura cautelare (con riferimento, qui, alla casistica dei procedimenti per i quali l'imputato ha ottenuto il giudizio abbreviato con termine di sei mesi), la cui inosservanza determina illegittima protrazione della restrizione della libertà.
art. 331, comma 1, lett. b-bis, n. 2 c.p.p.
Individua i casi in cui il termine di durata della custodia è di sei mesi (procedimento per delitti per i quali la pena non supera il massimo di sei anni), punto di riferimento per il computo dei termini contestati.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Delimita i motivi di ricorso in Cassazione contro le decisioni disciplinari: il giudizio è ammesso per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (il sindacato è pertanto limitato alla congruità e logicità della motivazione, senza rinnovare la valutazione dei fatti).
La clausola di salvezza introdotta dalla legge n. 71/2022 non opera retroattivamente rispetto ai fatti valutati.
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (richiamo al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13)
Norma richiamata in relazione all'eventuale contributo unificato; la corte ha ritenuto che non sussistessero condizioni per imporre al ricorrente un ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il magistrato ha l'obbligo di vigilare regolarmente sulla persistenza delle condizioni che legittimano la privazione della libertà personale: la mancata verifica e l'omessa adozione dei provvedimenti necessari (scarcerazione o ordinanza di proroga) possono costituire grave violazione disciplinare.
- La proroga dei termini per perizia sullo stato di mente, pur avendo carattere in parte automatico, richiede l'emanazione di un'ordinanza del giudice su richiesta del pubblico ministero e sentito il difensore; l'assenza di tale formale provvedimento non può essere giustificata con prassi d'ufficio contrarie alla legge o con la sola mancata iniziativa del P.M.
- La responsabilità disciplinare può coesistere con l'assoluzione per 'scarsa rilevanza' (art. 3-bis d.lgs. n. 109/2006): anche violazioni riconosciute come non gravi possono essere dichiarate non sanzionabili, senza però eliminare la possibilità di impugnazione per ottenere piena esclusione dell'addebito.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del CSM è limitato alla valutazione della congruità, adeguatezza e logicità della motivazione; non è consentita una rinnovata valutazione dei fatti se la motivazione del giudice del merito risulta adeguata.
- Eventuali periodi di congedo, trasferimenti o carenze organizzative dell'ufficio non esonerano il singolo magistrato dall'obbligo di vigilanza sui termini di custodia cautelare, salvo che vi sia documentata e motivata adozione di provvedimenti giustificativi ovvero un percorso argomentativo interpretabile e impugnabile.
- In caso di dubbio interpretativo rispetto al computo dei termini o alla proroga, è preferibile adottare e motivare formalmente una scelta ermeneutica (ordinanza motivata), rendendola impugnabile, piuttosto che confidare in prassi interne non conformi alla legge.
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