Cassazione Civile, Sentenza n. 05314/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari (n.1314/2023) relativa a tre opposizioni ex art.15 d.lgs.150/2011 e art.702-bis c.p.c. per omessa o parziale liquidazione dei compensi e dei rimborsi relativi all'attività difensiva prestata a favore del sig. Achour Marwene (patrocinio a spese dello Stato). Il ricorrente deduce, tra l'altro, che il Tribunale ha illegittimamente escluso o ridotto parti dei compensi per mancata produzione di atti del giudizio presupposto senza avvalersi dei poteri officiosi di acquisizione documentale, ha applicato erroneamente i parametri di liquidazione (escludendo l'adeguamento previsto dal Protocollo del 23/11/2017), ha irragionevolmente ridotto compensi per omesso deposito di verbali e ha dichiarato improcedibile una delle opposizioni ritenendo che si trattasse di attività sostanzialmente coincidenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso (relativi al mancato esercizio, da parte del Tribunale, del potere-dovere di acquisire d'ufficio la documentazione ritenuta necessaria per la decisione), rigettato il terzo motivo (sulla dichiarazione di improcedibilità per frazionamento del credito) e dichiarato assorbiti i restanti motivi. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione alle censure accolte e rinviata al Tribunale di Bari, in diversa composizione monocratica, per nuovo esame, con indicazione che il giudice del rinvio dovrà rimettere mano anche alla determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. 1/9/2011, n.150, art.15
La locuzione "può" contenuta nell'art.15 va interpretata come potere-dovere del giudice di acquisire d'ufficio atti, documenti e informazioni necessari ai fini della decisione, affinché il giudice decida "causa cognita" e non si limiti a una mera applicazione meccanica dell'onere della prova.
c.p.c., art.360, comma 1
Norma che individua i motivi di cassazione (tra cui n.3 "violazione o falsa applicazione di norme di diritto", n.4 "nullità per vizio di motivazione" e n.5 "omesso esame di fatto decisivo"). La Corte ha ritenuto fondati i motivi di cui alla n.3 e n.5 attinenti al mancato esercizio dei poteri officiosi e all'omesso esame di atti decisivi.
D.M. 127/2004
Regolamentazione delle tariffe/parametri di liquidazione degli onorari vigente alla data di esaurimento dell'attività difensiva; il Tribunale aveva liquidato in base a tale decreto escludendo applicazioni successive come il Protocollo 2017, decisione che deve essere riesaminata ove emergano atti o termini diversi.
D.P.R. 30/05/2002, n.115, art.83
Normativa regolante il patrocinio a spese dello Stato (e relative disposizioni sul rimborso delle spese). La Corte richiama la necessità di corretta applicazione delle norme sul patrocinio e sui rimborsi, valutando la documentazione probatoria.
Protocollo 23/11/2017
Atto integrativo che può disciplinare criteri di liquidazione aggiornati; l'applicabilità di tali disposizioni dipende dal momento in cui si è esaurita l'attività difensiva e va valutata in relazione alla documentazione acquisita.
Giurisprudenza consolidata (Sez. U. n.7299/2025; Sez.2 n.14143/2021; Sez.2 n.24168/2023)
Principi giurisprudenziali richiamati dalla Corte: 1) il giudice ha il dovere di attivarsi per acquisire documenti utili; 2) principio di divieto di abusivo frazionamento del credito/processo: domande frazionate aventi medesimo rapporto di durata o fatto costitutivo analogo possono essere dichiarate improponibili salvo interesse apprezzabile alla tutela frazionata.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione avverso provvedimenti di liquidazione del compenso in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve attivarsi d'ufficio per acquisire gli atti e i documenti necessari quando la loro acquisizione sia rilevante per una decisione pienamente informata.
- La locuzione normativa che attribuisce al giudice la facoltà di acquisire documenti va interpretata, in tale materia, come un potere-dovere quando la documentazione mancante incide sulla correttezza della liquidazione.
- Le pretese di liquidazione devono essere valutate con riferimento ai parametri vigenti al momento in cui l'attività professionale si è esaurita; eventuali adeguamenti o protocolli successivi si applicano solo se temporalmente e materialmente pertinenti.
- Il giudice può ridurre compensi per mancato deposito di verbali o prove dell'attività svolta, ma la riduzione deve essere motivata in modo specifico e il giudice deve prima aver tentato l'acquisizione d'ufficio degli atti necessari.
- Il frazionamento artificioso del credito/processo è vietato: domande riconducibili allo stesso rapporto di durata o a fatti costitutivi analoghi possono essere dichiarate improponibili, salvo che il creditore dimostri un interesse apprezzabile alla gestione frazionata.
- Se la Corte di legittimità cassa per omissione di atti acquisibili d'ufficio, il giudice di rinvio dovrà riesaminare la questione alla luce della documentazione acquisita e pronunciarsi nuovamente anche sulle spese.
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