Cassazione Penale, Ordinanza n. 19246/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia nei confronti dell'imputato per il reato in materia di stupefacenti contestato come concorso ex art. 110 c.p. e art. 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente proponeva un unico motivo deducendo vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. In particolare contestava la valutazione del materiale probatorio e la qualificazione giuridica della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse meramente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese in modo logicamente corretto dai giudici di merito. Ha condiviso la motivazione della Corte territoriale che aveva escluso la lieve entità valorizzando: il consistente quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta (circa 300 grammi), la consapevole adesione dell'imputato al programma criminoso del coimputato alla guida del veicolo, e la non sporadicità della condotta desunta anche da una successiva condanna per reati della stessa natura, indicativa dell'intraneità dell'imputato in contesti dediti allo spaccio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiamato come base del concorso di persone nel reato nel titolo di imputazione, senza specifiche questioni interpretative decise.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice in materia di stupefacenti applicata al fatto contestato.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
L'ipotesi di lieve entità richiede la valutazione complessiva di tutti gli elementi della condotta e dell'oggetto materiale del reato, inclusi mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza; nel caso concreto è stata esclusa per il rilevante quantitativo, per il ruolo consapevole dell'imputato e per la non sporadicità del comportamento.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.
Massime di principio
- Ai fini della configurabilità della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti, il giudice deve operare una valutazione complessiva e non atomistica di tutti gli indici normativi, considerando sia i profili dell'azione sia quelli relativi alla sostanza oggetto della condotta.
- La rilevanza quantitativa della sostanza, la consapevole partecipazione al programma criminoso e la non occasionalità del comportamento sono elementi idonei a escludere l'applicazione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e logicamente disattese dai giudici di merito senza evidenziare reali vizi argomentativi della motivazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la conseguenza processuale è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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