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Ordinanza

Ordinanza n. 565/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 124/2024 del Tribunale di L’Aquila, disponendo l’accredito della somma lorda di euro 1.500,00 in base agli anni riconosciuti in sentenza, oltre interessi e rivalutazione come per legge, il tutto secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore della parte ricorrente derivanti dalla disposizione di cui al D.L. 112/2008 art. 78 e succ. decreti di attuazione.

Giustizia amministrativa202500490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza n. 124/2024 del Tribunale di L'Aquila, avente a oggetto l'accredito di euro 1.500,00 lordi, oltre interessi e rivalutazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza chiedendo l'esecuzione della sentenza n. 124/2024 del Tribunale di L'Aquila, mediante l'accredito della somma lorda di euro 1.500,00, calcolata in base agli anni riconosciuti nella sentenza, oltre interessi e rivalutazione, previo compimento degli atti necessari al pagamento secondo la disciplina richiamata del D.L. 112/2008, art. 78, e dei relativi decreti attuativi. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile irricevibilità del ricorso perché l'atto introduttivo, registrato dal sistema informatico come documento non presente, non risulta depositato mediante il modulo e nel contenitore unico prescritti dalle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico. Ha inoltre rilevato l'irregolare compilazione del foliario, privo dell'indicazione specifica del contenuto dei singoli atti, nonché la mancanza dell'asseverazione di conformità del titolo da eseguire, in asserita violazione della disciplina del processo amministrativo telematico e dell'art. 22, comma 2, CAD. Infine, ha chiesto all'Amministrazione chiarimenti sulla dedotta mancata ottemperanza nonostante il decorso del tempo.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha segnalato alla parte ricorrente la possibile irricevibilità del ricorso per il mancato deposito dell'atto introduttivo secondo le modalità tecniche prescritte, assegnandole trenta giorni per dedurre sul rilievo. Ha assegnato altresì trenta giorni per regolarizzare il foliario e la documentazione relativa al titolo da eseguire, compresa l'asseverazione di conformità. Ha ordinato al Ministero resistente di fornire, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, chiarimenti sulla mancata esecuzione della sentenza. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 16 settembre 2026; il mancato riscontro potrà essere valutato quale argomento di prova o ai fini delle spese.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di rilevare d'ufficio una possibile causa di irricevibilità e di sottoporla al contraddittorio delle parti prima della decisione.

  • art. 6 dell'allegato 2 al Decreto 28 luglio 2021

    Il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati, nei formati di cui all’articolo 12, è effettuato utilizzando il modulo denominato ModuloDepositoRicorso... I documenti digitali da allegare ai moduli di cui ai commi 1 e 2, compreso il ricorso, sono inseriti in un unico contenitore.

    Il deposito del ricorso introduttivo e degli allegati deve avvenire mediante il modulo previsto e con inserimento degli atti in un unico contenitore; il mancato rispetto può determinare l'irricevibilità del ricorso.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

    È richiamato quale base normativa dell'obbligo di asseverazione di conformità della documentazione depositata, con specifico riferimento al titolo da eseguire.

  • art. 78 D.L. 112/2008

    È indicato nel titolo esecutivo quale disciplina in base alla quale devono essere compiuti gli atti necessari ad assicurare l'accredito della somma riconosciuta.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo telematico, il ricorso introduttivo e i relativi allegati devono essere depositati mediante il modulo previsto dalle regole tecnico-operative e inseriti in un unico contenitore; il mancato rispetto di tali modalità può comportare l'irricevibilità del ricorso, previa sottoposizione della relativa questione al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
  • Quando il giudice rileva una possibile causa di irricevibilità non previamente discussa, deve assegnare alle parti un termine per dedurre prima di definire il giudizio.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione resistente di fornire chiarimenti sulla mancata esecuzione del titolo e fissare un termine per la produzione, riservando la valutazione del mancato riscontro quale argomento di prova o ai fini della regolazione delle spese.
  • La regolare compilazione del foliario richiede l'indicazione specifica del contenuto dei singoli atti depositati; la mera numerazione ordinale generica non soddisfa tale esigenza secondo la disciplina richiamata nell'ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaProcesso amministrativo telematicoIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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